Health check della Pac, come cambierà l’articolo 69
Anche l’articolo 69 del regolamento Ce n.1782/2003 – che riguarda l’incentivazione di specifici tipi di agricoltura ritenuti importanti per tutelare o valorizzare l’ambiente oppure a migliorare la qualità alimentare e la commercializzazione dei prodotti agricoli – è destinato a cambiare con le nuove proposte dell’Health check della Pac presentate il 20 maggio scorso dalla Commissione europea. Con l’attuale articolo 69 si dà la possibilità agli Stati membri di trattenere sino al 10% del plafond nazionale degli aiuti disaccoppiati nell’ambito di ciascun comparto per destinare tali risorse a specifici tipi di aiuto che promuovano una agricoltura di qualità e rispettosa dell’ambiente, collegandole alle quantità prodotte, agli ettari coltivati o ai capi allevati. L’Italia ha scelto di applicare l’articolo 69 solamente in 4 dei 10 settori potenzialmente a disposizione per l’applicazione dell’aiuto e con percentuali inferiori al 10%:
Gli importi così calcolati permettono all’Italia di ridistribuire con la misura potenzialmente molto selettiva e qualificante dell’articolo 69 un ammontare di risorse di oltre 141 milioni di euro, vincolando però le risorse finanziarie al settore di provenienza. E proprio la modifica di questo vincolo è una delle proposte che caratterizza la proposta di riforma dell’articolo 69, disciplinato nel nuovo articolato dagli articoli 68, 69 e 70. La proposta infatti amplia la portata dell’(ex)Art. 69, continuando a finanziarlo con un taglio fino al 10% degli aiuti diretti, ma rimuovendo il vincolo che i fondi siano spesi nel settore da cui sono prelevati. Con il nuovo articolo 68 si possono finanziare: a) pagamenti per tipi di agricoltura importanti per ambiente, qualità e commercializzazione dei prodotti agricoli (vecchio art. 69); b) pagamenti per affrontare svantaggi specifici a carico degli agricoltori del settore del latte, delle carni bovine, delle carni ovine e caprine e del settore del riso attivi in zone vulnerabili dal punto di vista economico o sensibili dal punto di vista dell’ambiente; c) aumento del valore unitario dei titoli in aree oggetto di interventi di ristrutturazione e/o sviluppo, per evitare l’abbandono e/o per compensare svantaggi specifici; d) contributi ai premi di assicurazione del raccolto che coprono i rischi di calamità naturali (art. 69); e) contributi a fondi di mutualizzazione per malattie animali o vegetali (art. 70). Il Punto e – Assicurazioni del raccolto prevede perciò la possibilità di concedere contributi finanziari per il pagamento dei premi assicurativi a copertura del rischio di perdite causate da avversità atmosferiche, definendo come avversità atmosferica le condizioni atmosferiche assimilabili a una calamità naturale come gelo, grandine, ghiaccio, pioggia o siccità che distruggano più del 30% della produzione media annua di un dato agricoltore nel triennio precedente o della sua produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l’anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata. Il contributo erogato per agricoltore è pari al 60% del premio assicurativo, ma gli Stati membri possono decidere di aumentare il contributo finanziario al 70% tenendo conto delle condizioni climatiche o della situazione del settore caseario. Gli Stati membri possono limitare l’importo del premio ammissibili al beneficio del contributo finanziario mediante l’applicazione di massimali. Il punto e – Fondi di mutualizzazione per malattie degli animali e delle piante) codificato nel nuovo articolo 70, permette agli Stati membri il versamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori per perdite economiche provocate dall’insorgenza di focolai di malattie degli animali o delle piante, attraverso contributi finanziari a fondi di mutualizazione. Le misure a), b) ed e) devono rispettare la franchigia de minimis e dunque non possono superare il 2,5% del massimale nazionale. questo perché non rientrano nel cosiddetto “green box” del Wto (che raggruppa le politiche prive di effetti discorsivi sul commercio internazionale e quindi esenti da impegni di riduzione). La proposta così formulata di revisione dell’articolo 69, nel caso dovesse essere approvata, darà la facoltà all’Italia di decidere (entro il primo agosto del 2009) di utilizzare a partire dal 2010 fino al 10% dei massimali nazionali, che ammontano per il nostro Paese a circa 430 milioni euro annui. L’utilizzo di tali risorse, grazie all’amplia flessibilità accordata dal nuovo regolamento, permetterebbe di perseguire obiettivi qualificanti di politica agraria. Per approfondimenti sull’attuale disciplina dell’art.69, è possibile scaricare il working paper di Angelo Frascarelli (Gruppo 2013) “Qualificare il primo pilastro della Pac: Per saperne di più: http://www.foruminternazionale.coldiretti.it/2013/pdf/WP%20articolo%2069%20De%20Filippis%20-%20Frascarelli.pdf |
Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni
Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.