I Contratti di Programma aprono alle imprese agricole
Nel 2008 le imprese agricole potranno accedere alle opportunità di finanziamento dei Contratti di programma, uno degli strumenti della Programmazione negoziata (legge n.662/1992), la politica economica avviata in Italia negli anni ’90 per promuovere lo sviluppo territoriale. Un decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (2 maggio 2008) ha infatti stabilito l’ammissione alle agevolazioni dei Contratti di programma delle attività relative ai settori della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Tali settori erano stati esclusi dalle disposizioni del precedente decreto del 24 gennaio 2008, che disciplina appunto la concessione di incentivi alle imprese mediante Contratti di programma, perché era necessario attendere l’approvazione di tutti i Psr. La legge istitutiva definisce il Contratto di programma come un contratto stipulato tra amministrazione statale, grandi imprese, consorzi di piccole e medie imprese e rappresentanze di distretti industriali, agricoli, agroalimentari e ittici per la realizzazione di interventi oggetto di Programmazione negoziata nei settori industriale, del turismo, agricolo, della pesca e dell’acquacoltura. Il fine è quello di attivare iniziative capaci di generare significative ricadute occupazionali e caratterizzate da un elevato grado di innovatività. I termini per attuare le iniziative sono stretti: il decreto del 2 maggio 2008 richiama il regime di aiuti N729/A/2000 relativo all’estensione all’agricoltura degli strumenti della programmazione negoziata e che sarà applicabile fino al 31/12/2008. Entro tale data, infatti, gli aiuti a favore di investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli dovranno essere soppressi, in base a quanto previsto dagli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013. Le proposte di programma possono essere presentate da imprese singole (di qualsiasi dimensione) oppure da un consorzio di imprese. Sono previsti alcuni importi minimi per le spese ammissibili alle agevolazioni: – l’importo delle spese di investimenti previsti dal progetto industriale (cioè l’iniziativa imprenditoriale presentata) non può essere inferiore a 10 milioni di euro; – il programma degli investimenti previsti dal progetto industriale deve avere un importo complessivo non inferiore a 5 milioni di euro; – l’importo degli investimenti ammissibili di ciascun programma non può essere inferiore a 1 milione di euro. Possono essere finanziati programmi di investimento finalizzati a: la realizzazione di nuove unità produttive; l’ampliamento di unità produttive esistenti; la diversificazione della produzione di un’unità produttiva in nuovi prodotti aggiuntivi; un cambiamento fondamentale del processo di produzione di un’unità produttiva esistente. Le tipologie di spese ammissibili sono l’acquisto e la costruzione di immobilizzazioni e che possono riguardare, in particolare: suolo aziendale; opere murarie; infrastrutture aziendali; macchinari, impianti e attrezzature; programmi informatici; brevetti, licenze, know-how. Per la concessione delle agevolazioni è necessaria l’approvazione della proposta di Contratto di Programma da parte del Cipe. L’intensità dei contributi varia a seconda delle aree di localizzazione degli investimenti, nel rispetto comunque di quelle previste dalla Carta degli aiuti di stato a finalità regionale della Commissione europea. Le agevolazioni possono essere concesse nella forma di contributo in conto impianti, in quella di contributo in conto interessi o con una combinazione delle due. In riferimento al contributo in conto interessi è necessaria la presenza anche di un finanziamento bancario stipulato dal soggetto beneficiario e destinato alla copertura finanziaria del programma. I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono obbligati ad apportare un contributo finanziario pari almeno al 25% delle spese ammissibili al finanziamento. Un altro vincolo è il mantenimento dei beni agevolati per almeno 5 anni (3 nel caso di piccole e medie imprese) dalla data di ultimazione del programma di investimenti. |
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