il Punto Coldiretti

I corrispettivi di sbilanciamento pesano sui produttori per le eccedenze del 20%

Il Gestore dei servizi energetici (Gse) informa che “in ottemperanza a quanto stabilito dalla Delibera 462/2013/R/eel del 17/10/2013, provvederà a trasferire ai produttori aderenti al regime di ritiro dedicato la quota residua del corrispettivo di sbilanciamento a partire dal mese di competenza di ottobre 2013”.

Per effetto della deliberazione sopra richiamata, i corrispettivi di sbilanciamento saranno applicati alle unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili, esclusivamente alla quota di sbilanciamento effettivo che eccede il 20 per cento del programma vincolante modificato e corretto. Entro tale franchigia il corrispettivo verrà valorizzato al prezzo zonale orario, senza generare alcuna penalità.

Ciò vale solamente per le produzioni a partire dal mese di ottobre 2013. Per quanto riguarda gli oneri di sbilanciamento già corrisposti per gli impianti sotto la franchigia del 20%, e per gli oneri già corrisposti per il periodo da gennaio a settembre 2013, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas (Aeeg) si pronuncerà successivamente alla sentenza del Consiglio di Stato.

Promuovere migliori previsioni sull’energia elettrica da fonti rinnovabili immessa in rete ed evitare che i costi di mancate previsioni o di programmi effettuati con scarsa affidabilità continuino a pesare solo sulla generalità dei consumatori, erano questi gli obiettivi con cui l’Autorità per l’energia aveva approvato la delibera 281/2012/R/efr, e che aveva innescato una valanga di ricorsi al Tar da parte di associazioni di produttori di energia rinnovabili che ritenevano ingiusta, la sua applicazione.

Il Tar della Lombardia si era espresso in merito, sottolineando che l’ Aeeg, ha sì il potere di disporre che anche le rinnovabili non programmabili paghino i corrispettivi di sbilanciamento, non è vero nemmeno che fonti come l’eolico siano assolutamente imprevedibili. Ma è discriminatoria – stabilisce il Tar – una regolamentazione che "equipari  le fonti energetiche non programmabili a quelle programmabili nella determinazione dei corrispettivi di sbilanciamento in quanto si tratta di fonti che non si trovano nelle stesse condizioni di fatto nel prevedere lo sbilanciamento prodotto".

A fronte di queste sentenze l’Aeeg si è rivolta al Consiglio di Stato per richiedere la sospensiva delle sentenze del TAR, che ha rigettato l’istanza cautelare e ha fissato l’udienza del 14 febbraio 2014 per la trattazione del merito della controversia. Per maggiori informazioni, consulta il sito http://www.fattoriedelsole.org/.

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