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Il Decreto fonti rinnovabili passa alla Conferenza Unificata

La Conferenza Unificata del 5 novembre  ha espresso parere favorevole alla bozza di decreto ministeriale sui nuovi incentivi alle fonti rinnovabili elettriche non fotovoltaiche, in considerazione dei correttivi presentati dal Mise-Ministero dello sviluppo economico. I correttivi introdotti concernono la “conversione del diritto ai Certificati Verdi in incentivo” per gli impianti a biomassa, la valenza assegnata alle caratteristiche ambientali degli impianti e la revisione dell’articolo 19 dedicato agli ex zuccherifici. Infine la raccomandazione di introdurre una norma che cerchi di dare soluzione ai contenziosi e alcune proposte di emendamento.

La richiesta relativa agli incentivi alla produzione elettrica da biomasse, più che provenire dalle Regioni, è stata fortemente sostenuta dai grandi produttori di centrali a biomassa incentivati con i CV_Certificati Verdi soggetti all’applicazione delle disposizioni del vecchio decreto a partire dal 2016 per la Conversione del diritto ai certificati verdi in incentivo. Così nelle disposizioni finali la scelta di passare da CV a feed in premium diventa opzionale, ma deve essere esercitata entro 40 giorni dalla pubblicazione del decreto e non è più modificabile. I fondi necessari a “coprire” l’intervento (si è parlato di un onere di circa 50 milioni di euro l’anno) verranno recuperati dalla riduzione del contingente incentivabile per la riconversione degli ex zuccherifici passati da 120,5 a 83 MW.

In sostanza, il decreto del 2012 aveva previsto una disposizione a salvaguardia esclusiva degli impianti a biomasse solide a partire dal 1° gennaio 2016, garantendo a questi ultimi un livello minimo dell’incentivo. Tale disposizione tuttavia legava, a partire dal primo gennaio 2016, il valore del nuovo incentivo ad alcuni parametri di conversione dei CV, tra cui il prezzo dell’energia. Di fatti l’articolo 19 del DM 6 luglio 2012 prevede che alla produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012 ( oltre che da impianti di cui all’articolo 30 dello stesso DM), che ha maturato il diritto a fruire dei certificati verdi, è riconosciuto, per il residuo periodo di diritto, successivo al 2015, un incentivo sulla produzione netta incentivata ai sensi della previgente normativa di riferimento, aggiuntivo ai ricavi conseguenti alla valorizzazione dell’energia. Una feed in premium, che però, con il crollo degli ultimi tempi del valore dell’energia, rischia di trasformarsi in una penalità, soprattutto per chi non ha autoconsumi rilevanti.

Si riduce il contingente incentivabile per la riconversione degli ex zuccherifici che passano da 120,5 a 83 MW per gli impianti già autorizzati e la cui costruzione risulti ultimata entro il 2018. Però con la proposta di emendamento della Conferenza Unificata di escludere dal contingente gli impianti di potenza elettrica inferiore ad 1 MW già autorizzati. Mentre le Regioni Molise e Abruzzo esprimono parere favorevole condizionato alla previsione all’articolo 19 dell’estensione degli incentivi anche agli ex zuccherifici che saranno autorizzati entro il 31 dicembre 2015. Nel merito, è contrario il parere dell’Autorità che ritiene opportuno abolire il contingente per gli ex zuccherifici, affinché a tutti gli impianti alimentati dalle fonti rinnovabili si applichino le medesime procedure e il medesimo trattamento.

Infatti lo schema di decreto, all’articolo 19, prevede che i progetti di riconversione del settore bieticolo-saccarifero approvati dal Comitato interministeriale continuano ad accedere agli incentivi del decreto interministeriale 18 Dicembre 2008 (cioè ai certificati verdi e allo strumento incentivante che ne prenderà il posto), nel limite complessivo del suddetto contingente. Ma l’Autorità ritiene che tale previsione possa comportare esiti inefficienti nella selezione degli investimenti da ammettere agli incentivi, con conseguente aumento degli oneri complessivi in capo alla collettività e una non efficiente allocazione delle risorse disponibili. Infatti, i predetti impianti, qualora di potenza superiore a 5 MW, non parteciperebbero alle procedure concorsuali previste, a parità di taglia, nel caso degli altri impianti di nuova realizzazione, continuando ad accedere a uno strumento incentivante non più applicabile.

Per gli impianti idroelettrici di potenza nominale di concessione fino a 250 kW realizzati su canali artificiali o condotte esistenti, senza incremento di portata derivata la proposta della Conferenza Unificata è estendere alla la possibilità di ampliare il periodo in cui ha luogo il prelievo, fatte salve le condizioni ambientali previste dai piani di tutela delle acque.

Per gli impianti a biogas la Conferenza Unificata ha proposto di modificare l’Allegato1, ovvero la condizione per cui per gli impianti di biogas di potenza superiore a 300 kW le tariffe incentivanti si riducono del 5% solo se non effettua il recupero di almeno il 30% dell’azoto totale in ingresso all’impianto “attraverso la produzione di fertilizzante” e rispetta le ulteriori condizioni previste dall’articolo 26 del DM 6 luglio 2012. Per consultare la bozza di Decreto e il parere della Conferenza Unificata vai al sito http://www.fattoriedelsole.org/.

Registrato presso il Tribunale Civile di Roma, Sezione per la Stampa e l'Informazione al n. 367/2008 del Registro della Stampa. Direttore Responsabile: Paolo Falcioni.
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