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Il nuovo decreto energia pubblicato a tempo di record

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 2010 il testo definitivo della legge129/2010, che converte in legge il decreto legge 105/2010, recante interventi urgenti in materia di energia, con diverse novità sulle rinnovabili, sostituendo il precedente Dl 78/2009, dichiarato illegittimo da una sentenza della Corte Costituzionale, la 215/2010.

L’approvazione della legge “consentirà di realizzare progetti strategici per lo sviluppo del Paese nel settore dell’energia con particolare riguardo alle opere di trasmissione, distribuzione e produzione”, ed è stato stabilito un maggiore coinvolgimento delle Regioni nella nomina dei commissari straordinari, nel rispetto delle competenze attribuite in materia di energia alle Regioni dal Titolo V della Costituzione.

Viene distinto il ruolo del Consiglio dei ministri da quello delle Regioni, prevedendo che l’intesa riguarda l’individuazione degli interventi, mentre il Governo ne dichiara l’urgenza e l’indifferibilità. È stato stabilito inoltre che il finanziamento da parte di soggetti privati non potrà essere maggioritario rispetto alle risorse pubbliche utilizzate.

 Le principali novità introdotte dal decreto sono:

o L’istituzione presso l’Acquirente Unico di un Sistema informatico integrato , articolo 1-bis, per gestire le informazioni relative ai mercati di energia elettrica e del gas, fondato su una banca dati relativa ai  punti di prelievo e dei dati identificativi dei clienti finali. Spetterà all’Autorità dell’Energia Elettrica e del Gas dettare i criteri di funzionamento del sistema. Le informazioni raccolte serviranno anche per individuare eventuali inadempimenti contrattuali dei clienti finali.

o Relativamente alla tariffa omnicomprensiva, per impianti di potenza media annua non superiore ad 1 MW, l’art.1-ter, fornisce un interpretazione autentica riguardo la legge sviluppo, semplicemente chiarendo il senso di alcune norme esistenti:
• la nuova tariffa da 0,28 €/kWh per biogas, biomasse e oli vegetali tracciabili, introdotta dalla legge 99/2009 articolo 42, comma 6, lettera a , si applica agli impianti entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2007, cumulabile con altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale  o in conto interessi con capitalizzazione anticipata, non eccedenti il 40% dell’investimento, per gli impianti di proprietà di aziende agricole, agroalimentari, di allevamento e forestali alimentati da fonti di cui al citato numero 6 della Tabella 3;
• tariffa di 0,18 €/kWh per gas di discarica, di depurazione e biocombustibili liquidi, introdotta anch’essa dalla legge 99/2009,comma 6 lettera c, si applica agli impianti entrati in esercizio dal 15 agosto 2009.

o Si fa chiarezza sulla la situazione degli impianti realizzati con Dia in violazione delle soglie della legislazione nazionale, art 1-quaters , sanando tutte quelle situazioni in cui l’impianto a fonte rinnovabile sia stato realizzato tramite Dia,  sebbene superassero le soglie del Dlgs 387/2003. Con l’approvazione di questo articolo si bloccano gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale (sentenza 199/2010)che aveva bocciato la legge pugliese n. 31/2008 che prevedeva la Dia per la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili fino a 1MW, soglia ben superiore a quelle inderogabili fissate dal Dlgs 387/2003.

o L’articolo 1-septies, prevede che possano godere delle tariffe più favorevoli del Conto Energia 2010 coloro i quali abbiano concluso i lavori di istallazione dell’impianto entro il 31 dicembre 2010, abbiano comunicato all’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazioni, al Gestore di rete e al Gestore dei Servizi Elettrici, entro tale data, la fine dei lavori. Per l’entrata in esercizio si ha tempo fino al 30 giugno 2011. La comunicazione andrà inoltre asseverata da un tecnico abilitato. Il Gse si riserva inoltre la facoltà di effettuare controlli a campione, per controllare la veridicità delle comunicazioni.

Altre novità riguardano la compravendita di pacchetti autorizzatori, l’articolo 1-quinquies, dove si pone un freno alle speculazioni sulle rinnovabili, imponendo che la richiesta di autorizzazione unica alla realizzazione degli impianti sia accompagnata da congrue risorse finanziarie poste a carico del soggetto che richiede il rilascio, e ai successivi subentranti. Si dispone poi un rafforzamento degli strumenti per il sistema elettrico, articolo 1-sixties, fino ad una potenza di 1000 MW, la remunerazione non deve superare quella equivalente ai servizi di sicurezza e privilegiare i servizi a minor impatto ambientale.

Inoltre si ricomprendono tra le opere connesse, articolo 1-octies, alla rete elettrica e alla rete necessarie all’immissione dell’energia prodotta dall’impianto come risultano dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete. Comma 2 dell’articolo 1-septies affida all’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas il compito di regolare l’accesso alla rete senza che a ciò faccia seguito l’effettiva realizzazione dell’impianto di produzione di energia a fonti rinnovabili.

Registrato presso il Tribunale Civile di Roma, Sezione per la Stampa e l'Informazione al n. 367/2008 del Registro della Stampa. Direttore Responsabile: Paolo Falcioni.
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