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In vigore la legge sul caporalato, ecco cosa prevede

Il 4 novembre scorso, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è entrata in vigore la cosiddetta legge sul caporalato (la n.199 del 29 ottobre 2016), la nuova disciplina in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura. Con la normativa viene riscritto il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro applicabile nei confronti di chiunque abbia reclutato manodopera da destinare al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori, nonché di chiunque abbia assunto, utilizzato o impiegato manodopera, anche dopo intermediazione, assoggettando i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. 

Una prima rilevante novità attiene quindi ai soggetti “punibili” che la norma individua in “chiunque” commetta il delitto risultando equiparati sul piano penale sia il “caporale” o intermediario, che il datore di lavoro che si sia avvalso di tali lavoratori, potendo comunque costituire fattispecie autonoma di reato anche l’assunzione non intermediata sempreché i lavoratori siano sottoposti a condizioni di sfruttamento approfittando del loro stato di bisogno. 

Due sono quindi gli elementi che devono ricorrere per potersi configurare il reato: lo sfruttamento e l’approfittamento dello stato di bisogno. Pertanto i quattro diversi “indici di sfruttamento” declinati dalla norma, ancorché rilevati dagli organi ispettivi non sono autonomamente idonei a configurare il reato in assenza dell’ulteriore elemento: l’approfittamento dello stato di bisogno.

Considerata la delicatezza del tema il Ministero del Lavoro con il Ministero dell’Agricoltura ed il Ministero di Giustizia, come da impegni assunti con la Confederazione, hanno già dato corso alla convocazione di un tavolo tecnico interministeriale per la definizione di specifiche linee guida ad uso degli Organi Ispettivi evidentemente finalizzate ad escludere un utilizzo improprio ed abnorme dello strumento, che deve invece andare a colpire, con maggiore efficacia di quanto non consentisse la precedente normativa, la parte peggiore delle imprese criminali che inquinano il settore agricolo. Linee guida quindi, e non delle semplici circolari attuative.

Quand’anche gli effetti di quanto sopra non dovessero rivelarsi sufficienti è stato richiesto, ed ottenuto, un formale e specifico impegno del Governo sia a vigilare sulle modalità applicative della norma che, soprattutto, ad intervenire qualora si ravvisassero delle distorsioni applicative in materia di indici di sfruttamento. Impegno che si è concretizzato con L’Ordine del Giorno 9/04008/005 presentato alla Camera il 18 ottobre scorso dall’on. Mongiello.

L’approvazione definitiva della legge deve rappresentare l’inizio di un nuovo percorso per l’agricoltura italiana che aiuterà a combattere e superare quell’immagine negativa con cui spesso viene rappresentato il mondo agricolo, a discapito proprio di quelle che invece sono le imprese ed i prodotti di eccellenza del Made in Italy. 

Le imprese regolari, e cioè la stragrande maggioranze delle imprese agricole, non devono sentirsi minacciate da questa norma, perché è interesse comune e condiviso che il corretto utilizzo dello strumento possa esercitare in pieno la sua funzione nei confronti di chi è primo competitore sul mercato delle imprese regolari, e nessuno potrà consentire che la giusta ratio del provvedimento possa venir travisata da qualche sconsiderato, al punto da renderla totalmente e irrimediabilmente inefficace.

Registrato presso il Tribunale Civile di Roma, Sezione per la Stampa e l'Informazione al n. 367/2008 del Registro della Stampa. Direttore Responsabile: Paolo Falcioni.
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