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Incentivi IV Conto energia, fabbricati rurali equiparati agli edifici

Il Gse, Gestore dei servizi elettrici, ha pubblicato la terza revisione delle Regole applicative, che tiene conto delle ultime novità intervenute a seguito di numerose richieste di chiarimento circa l’invio della richiesta per l’accesso alla tariffa incentivante Conto energia.

Con soddisfazione dell’Associazione Fattorie del Sole le principali modifiche hanno riguardato: chiarimenti sui fabbricati rurali che è possibile equiparare agli edifici; la documentazione da presentare ai fini del riconoscimento della maggiorazione della tariffa incentivante del 10% per utilizzo di componenti Ue/See (Spazio economico europeo), inclusi i moduli in silicio cristallino extra Ue/See facenti uso di silicio cristallino o wafer o celle prodotte in Ue/See; la documentazione da presentare ai fini del rispetto di quanto previsto dall’art. 67 del D.lgs. n.159/2011 (certificazione antimafia).

Tutte queste precisazioni sono ora state inserite in un documento pubblicato, sul sito del Gse, lo scorso 6 dicembre, "Regole applicative per il riconoscimento delle tariffe incentivanti previste dal Dm 5 maggio 2011".

I Fabbricati rurali sono dunque equiparati agli edifici e godono delle tariffe e delle regole previste per gli impianti realizzati su edifici. Il Gestore ha chiarito che essi sono equiparati agli edifici se: risultano accatastati prima della data di entrata in esercizio dell’impianto fotovoltaico, è presente un’attività agricola, ovvero di un imprenditore agricolo o di una impresa agricola;il fabbricato sia effettivamente utilizzato per lo svolgimento dell’attività agricola.

C’è poi il premio "made in Europe", che prevede un premio tariffario per prodotti realizzati in Europa. Se il costo di investimento di un impianto, per la parte che attiene alle componenti diverse dal lavoro, è almeno per il 60% è di provenienza europea, quell’impianto ha diritto ad un incremento del 10% della tariffa di riferimento. La maggiorazione è riconosciuta anche nel caso la produzione sia realizzata in Paesi che fanno parte dell’Accordo sullo Spazio Economico Europeo – See (Islanda, Liechtenstein e Norvegia).

Il Soggetto Responsabile che intende accedere a questo premio deve trasmettere al GSE informazioni relativamente al costo e alla provenienza del singolo componente. A differenza di quanto avveniva precedentemente, nelle Regole applicative sono ora riportate nel dettaglio le informazioni che la Factory inspection deve contenere per i moduli in silicio cristallino extra-Ue/See che contengano almeno un componente (inteso come: silicio cristallino, wafer o cella) prodotto in Ue/See.

Per i Soggetti Responsabili degli impianti entrati in esercizio dal 1° giugno 2011, che al 2 dicembre 2011 (data di pubblicazione della terza revisione delle Regole applicative Gse) hanno già fatto richiesta di riconoscimento della maggiorazione "Made in Europe", devono integrare la documentazione fornita secondo l’elenco delle richieste specificato nelle Regole tecniche. Il Gestore procederà alla valutazione della richiesta di ammissione agli incentivi solo a valle del ricevimento di tale documentazione.

Come previsto alla richiesta dell’incentivo occorre allegare il Certificato antimafia. Per i soggetti esenti dall’obbligo era previsto l’invio di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a cura del Soggetto responsabile. Ora, invece, il Gse ha predisposto un apposito modello allegato alle Regole applicative (Allegato A5-Dichiarazione di esenzione dall’obbligo della presentazione della documentazione antimafia). Tutti i soggetti esenti dall’obbligo di presentazione del Certificato antimafia devono compilare detto modello di dichiarazione di esenzione.

Altri chiarimenti riguardano: la maggiorazione eternit, per avere diritto al premio di 5 centesimi di euro/kWh previsto per impianti installati in sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto, a differenza di quanto accadeva in precedenza, ora occorre allegare alla richiesta della tariffa incentivante anche il “Formulario per il trasporto dei rifiuti”, relativo allo smaltimento dell’eternit e/o amianto redatto in conformità a quanto stabilito dal Decreto del Ministero dell’Ambiente n. 145 del 1° aprile 1998.

La cumulabilità degli incentivi, il Gse ha provveduto a correggere la tabella di pagina 13 delle Regole tecniche, quella che riassume le condizioni di cumulabilità del Conto energia con altre forme di incentivazione. Il chiarimento riguarda il contenuto della sezione B, dove si specificava su quali tipi di edifici si possono installare impianti per cui la tariffa del Conto energia è cumulabile con il contributo in conto capitale fino al 60% del costo di investimento.
Per maggiori informazioni si può visitare il sito http://www.fattoriedelsole.it/.

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