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Infopac: agricoltore attivo, ecco le scelte nazionali

In attesa dell’approvazione definitiva del decreto nazionale del Mipaaf sulle scelte nazionali, che verrà discusso in sede di Conferenza stato regioni il 25 settembre, è possibile delineare ed inquadrare l’agricoltore attivo. L’agricoltore attivo è una vera novità della Pac 2014-2020. Il suo scopo è di selezionare i beneficiari dei pagamenti diretti. L’idea è di limitare la platea dei beneficiari ai soli agricoltori in attività escludendo gli agricoltori “non attivi”, ossia i soggetti per i quali l’agricoltura non è una parte significativa della propria attività economica e/o che da essa estraggono un reddito assimilabile ad una rendita.

Una volta affermato il principio, diventa importante la definizione di “agricoltore attivo”. Il regolamento  Ue 1307/2013 prevede: 1. la definizione di una lista nera (black list) o lista negativa di soggetti esclusi a priori con possibilità degli Stati di ampliarla. Facoltà che l’Italia ha esercitato. 2. la flessibilità e sussidiarietà nell’applicazione a livello di Stati membri con la definizione specifica delle regole, in questo caso da parte dell’Italia.

Per quanto riguarda l’esclusione dai pagamenti diretti dei soggetti che appartengono alla cosiddetta lista nera (black list) – aeroporti, servizi ferroviari, impianti idrici, servizi immobiliari, terreni sportivi e aree ricreative permanenti, l’Italia, con il decreto nazionale sulle scelte, non ancora definitivamente approvato, prevede l’allargamento della lista nera a: persone fisiche o giuridiche che svolgono direttamente attività di intermediazione:  bancaria o finanziaria, e/o commerciale; società, cooperative e mutue assicurazioni che svolgono direttamente attività di assicurazione e/o di riassicurazione; le pubbliche amministrazioni, fatta eccezione per gli enti che effettuano attività formative e/o sperimentazione in campo agricolo.

Per quanto riguarda invece i criteri per la definizione dell’agricoltore attivo, la bozza di decreto prevede una soglia differenziata per aree, in base alla quale sono considerati “agricoltori attivi” i soggetti che hanno percepito, nell’anno precedente i pagamenti diretti (nel 2015 sarà il 2014) di ammontare inferiore a: 5.000 euro per le aziende prevalentemente ubicate in montagna e/o zone svantaggiate; 1.250 euro nelle altre zone.

Gli agricoltori che percepiscono aiuti superiori a queste soglie per essere considerati attivi, devono avere uno dei seguenti requisiti: iscrizione all’Inps come Iap (Imprenditore agricolo professionale), Cd (Coltivatore diretto), coloni o mezzadri;  titolari di partita Iva in campo agricolo e, a partire dal 2016, con dichiarazione annuale Iva. Per le aziende con superfici prevalentemente ubicate in montagna e/o zone svantaggiate, è sufficiente il possesso della partita Iva in campo agricolo.

Il regolamento Ue inoltre all’articolo 34 prevede che per il trasferimento dei diritti all’aiuto possono essere trasferiti unicamente a un agricoltore attivo, tranne in caso di successione effettiva o anticipata. La scelta dell’agricoltore attivo inoltre ha risvolti sul secondo pilastro in quanto nelle seguenti misure dei Psr potranno essere beneficiari solo gli agricoltori attivi: Misura 3: Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari; Misura 6: Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese; Misura 11: Agricoltura biologica; Misura 13: Indennità a favore di zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici; Misura 14: Benessere animale; Misura 17: Gestione del rischio.

Il presente articolo rientra nel progetto “La nuova PAC – Tra sostenibilità e innovazione. Impatti sulle aree rurali” cofinanziato dall’Unione Europea – DG AGRI. I pareri in esso espressi impegnano soltanto l’autore e non possono essere considerati come costituenti una presa di posizione ufficiale della Commissione Europea.

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