Infopac: aree di interesse ecologico, il terzo impegno greening
Come ormai noto, una delle novità più importanti della nuova Pac è rappresentata dal greening che impone come obblighi, oltre alla diversificazione e al mantenimento dei prati permanenti, la presenza di aree di interesse ecologico (Efa). In particolare, l’obbligo dovrà essere rispettato dalle aziende con superficie a seminativo superiore a 15 ettari. L’obbligo consiste nel destinare almeno il 5% dei seminativi (nel 2017 la Commissione potrà aumentare tale quota al 7%) ad aree di interesse ecologico. Sono escluse dall’obbligo le seguenti fattispecie: Nell’atto di base sono indicate le superfici che potranno essere considerate nel calcolo delle aree di interesse ecologico. Tali superfici, ulteriormente dettagliate e definite dall’atto delegato, sono: L’Italia ha deciso di considerare come aree di interesse ecologico tutte le superfici elencate ad eccezione delle superfici con colture intercalari. Le aree di interesse ecologico, ad eccezione delle superfici a bosco ceduo a rotazione rapida e delle superfici oggetto di imboschimento, per poter essere considerate tali devono essere situate sui seminativi dell’azienda. Deroga a tale regola è prevista per gli elementi caratteristici del paesaggio e per le fasce tampone; entrambi possono essere considerate Efa anche se adiacenti al seminativo. Ad esempio: un seminativo con adiacente una siepe che rientra tra gli elementi caratteristici del paesaggio perché di larghezza inferiore a 10 metri, può essere considerata Efa; l’adiacenza si deve avere sul lato lungo della siepe, in caso contrario non si può considerare adiacente, e non vi devono essere interruzioni tra i due elementi. Al fine di favorire una semplificazione e per tenere conto delle diverse caratteristiche delle Efa (sia in termini di unità di misura, sia in termini di valore ecologico) è prevista l’applicazione di coefficienti di conversione e di coefficienti di ponderazione; i primi sono utilizzati per trasformare la misurazione delle Efa in ettari, mentre i secondi sono utilizzati per la trasformazione del valore ecologico in ettari. Un’importante novità deriva dall’innalzamento del fattore di ponderazione delle colture azotofissatrici da 0,3 a 0,7, consentendo di considerare una superficie maggiore nel calcolo delle EFA (Regolamento delegato 1001/2014 della Commissione del 18 luglio 2014). Nella tabella 1 sono riportati i fattori di conversione e di ponderazione, mentre nella tabella 2 è riportato un esempio di applicazione dei due fattori.
Tabella 1: coefficienti di conversione e di ponderazione
Tabella 2: Esempio di applicazione dei fattori di conversione e dei fattori di ponderazione
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