il Punto Coldiretti

Introdotto in Italia il de minimis a 100 euro per la condizionalità

E’ in corso di pubblicazione sulla gazzetta ufficiale il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con il quale si recepisce, anche in Italia, il de minimis per la condizionalità (impegni da rispettare per beneficiare dei contributi Pac), così come previsto dalla legislazione comunitaria. La norma permette di non applicare alle aziende agricole le riduzioni inferiori a 100 euro per anno. Resta fermo l’obbligo per l’agricoltore di porre in essere le azioni correttive notificategli dall’Autorità competente. La regola è stata introdotta da Bruxelles al fine di semplificare il regime di condizionalità per quei casi in cui la riduzione di importi molto bassi è considerata ingiustificata e pesante per la pubblica amministrazione.

Con un provvedimento successivo si determineranno inoltre i casi minori di inadempienza, con la fissazione di una soglia di tolleranza – tenendo conto della gravità, portata e durata – al di sotto della quale non si applicheranno riduzioni. Come già previsto dalla legislazione comunitaria, i casi di inadempienza che costituiscono un rischio diretto  per la salute pubblica o animale non potranno essere considerati di importanza minore. Anche in questo caso l’Autorità competente deciderà le misure necessarie per assicurarsi che l’agricoltore provveda a sanare i relativi casi di inadempienza constatati, salvo che l’agricoltore abbia adottato un’azione correttiva immediata che abbia  messo fine all’inadempienza constatata. L’inadempienza minore e l’azione correttiva necessaria saranno notificate all’agricoltore.

Un’altra novità importante per le aziende agricole è costituita dalla previsione – in caso di violazione intenzionale di un impegno pertinente di condizionalità per un particolare regime di aiuto diretto (articolo 69 e premio specifico alla qualità per il frumento duro) – dell’esclusione da detto regime di aiuto per l’anno in cui è stata riscontrata l’infrazione; precedentemente, invece,la riduzione era del 20% sul complesso degli aiuti  diretti.  I regimi di aiuto presi in considerazione, selezionati fra tutti quelli elencati nell’allegato I del regolamento CE 1782/03, sono solo quelli accoppiati  e, fra questi, unicamente quelli chiaramente ricollegabili ad impegni di condizionalità connessi ad un determinato settore (ad esempio, i regimi di aiuto connessi ad animali trovano un chiaro collegamento  nei criteri di gestione obbligatori della condizionalità per gli atti A6/7/8/8bis relativi all’anagrafe zootecnica).

Per quanto riguarda lo sviluppo rurale, il provvedimento ministeriale istituisce un sistema di riduzioni ed esclusioni per lo sviluppo rurale che le regioni dovranno poi recepire con proprio atto (Decreto di Giunta Regionale).

Registrato presso il Tribunale Civile di Roma, Sezione per la Stampa e l'Informazione al n. 367/2008 del Registro della Stampa. Direttore Responsabile: Paolo Falcioni.
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