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Invalidi civili, torna al 74% la soglia per ottenere l’assegno

Con la Finanziaria cambiano anche le regole sull’invalidità civile. La nuova legge ha infatti riportato al 74%, il limite per accedere al beneficio economico dell’assegno mensile di assistenza, inizialmente elevato all’85%. Vediamo quindi i requisiti oggi vigenti per la concessione dell’assegno.

L’assegno mensile di assistenza è una prestazione a carattere assistenziale, prescinde quindi del tutto dal pagamento dei contributi. L’importo, rivalutato annualmente, per il 2010, è pari ad euro a 256,67 euro mensili, per un totale annuo di 3.336,71 euro.

L’assegno spetta agli invalidi civili di età compresa tra il 18esimo e il 64esimo anno di età (oltre tale limite di età spetta l’assegno sociale) nei cui confronti sia accertata dalle apposite Commissioni mediche dell’Asl una riduzione della capacità lavorativa, nella misura compresa tra il 74% ed il 99% (c.d. invalidi parziali).

Per ottenerlo sono essenzialmente previste altre due condizioni: non superare il limite di reddito stabilito annualmente dalla legge (per il 2010, il limite di reddito per il diritto all’assegno di invalidità civile è pari ad euro 4.408,95 annui. L’accertamento reddituale tiene conto del solo reddito personale del richiedente); non svolgere attività lavorativa.

Tale assegno non è più subordinato all’obbligo dell’iscrizione nelle liste di collocamento speciali, ma l’interessato deve produrre all’Inps, annualmente (entro il 31 marzo), una dichiarazione di responsabilità relativa allo svolgimento o meno di attività lavorativa.

Il requisito del mancato svolgimento di attività lavorativa sussiste anche quando è verificato lo stato di disoccupazione in quanto lo svolgimento di attività lavorativa assicura un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione, che per l’anno 2010 è di euro 8.000,00 per lavoro dipendente e di euro 4.800,00 per lavoro autonomo.

La domanda
Si ricorda che dal primo gennaio 2010, le domande dirette ad ottenere i benefici in materia di invalidità civile non si presentano più all’Asl, ma all’Inps e solo per via telematica. La domanda deve essere accompagnata dalla relativa certificazione medica, che deve essere inviata telematicamente solo da un medico che abbia precedentemente richiesto la necessaria autorizzazione. L’assegno, in presenza dei requisiti, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per l’ accertamento sanitario dell’invalidità.

Per avere maggiori informazioni sulle altre agevolazioni previste e più in generale sulle procedure dirette ad ottenere il riconoscimento dell’invalidità civile, raccomandiamo a tutti gli interessati di rivolgersi al Patronato Epaca. Gli operatori Epaca forniranno gratuitamente tutta l’assistenza necessaria, predisponendo tutta la documentazione che deve essere inviata all’Inps.

Per conoscere l’ufficio Epaca più vicino, gli interessati possono telefonare al numero verde 800.667711 o visitare il sito Internet http://www.epaca.it/.

Registrato presso il Tribunale Civile di Roma, Sezione per la Stampa e l'Informazione al n. 367/2008 del Registro della Stampa. Direttore Responsabile: Paolo Falcioni.
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