il Punto Coldiretti

Anche per il 2021 scatta la cassa integrazione in deroga per i lavoratori agricoli

Via libera ai trattamenti di cassa integrazione in deroga per i lavoratori del settore agricolo anche per il 2021. E’ stata pubblicata la circolare Inps n. 60 relativa alle modalità di liquidazione dell’indennità di disoccupazione. Si tratta della continuità anche per il 2021 delle misure adottate nel 2020 per arginare l’impatto sull’occupazione dell’emergenza Covid.

La legge di Bilancio 2021 ha infatti previsto che i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza Covid” possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale, dell’assegno ordinario e del trattamento di integrazione salariale in deroga di cui agli articoli dal 19 al 22-quinquies del decreto legge 17 marzo n. 18 convertito dalla legge 24 aprile 2020, anche per l’accesso all’indennità di disoccupazione agricola di competenza dell’anno 2021”.

Per quanto riguarda gli operai agricoli a tempo indeterminato, pur non essendo beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale in deroga rientrano nell’applicazione della stessa.

Per gli operai agricoli a tempo determinato il trattamento scatta per quelli che sono stati iscritti almeno un giorno negli elenchi relativi al 2021 e che hanno fruito di trattamenti di integrazione salariale in deroga per il Covid.

Inquadrati nel settore dell’agricoltura gli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti di coop agricole e loro consorzi impegnati nelle attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici.

Da gennaio 2022 però questi lavoratori non rientrano più tra i destinatari della indennità di disoccupazione agricola, perché a loro viene applicata la NaSpi.

La circolare dell’Inps precisa che in continuità con le misure adottate nel 2020 anche per la disoccupazione agricola del 2021 i periodi di cassa integrazione in deroga fruiti nel 2021 dagli operai agricoli a tempo determinato saranno equiparati a lavoro anche ai fini del requisito contributivo richiesto per accedere alla prestazione.

L’indennità di disoccupazione agricola è erogata per un numero di giornate pari a quelle lavorate nell’anno di competenza della prestazione entro il limite di 365 giornate del parametro annuo di riferimento. Da queste saranno detratti i periodi di lavoro agricolo e non agricolo dipendente e autonomo, le giornate indennizzate ad altro titolo, per esempio per infortunio o malattia, e quelle che non sono indennizzabili come l’espatrio definitivo.

La retribuzione di riferimento sarà l’importo giornaliero percepito.

E infine per i lavoratori agricoli di Paesi extracomunitari, come per il 2020, per gli eventi di disoccupazione del 2021 il periodo indennizzabile è di 180 giorni.

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