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Infortuni sul lavoro, ecco la rivalutazione delle rendite Inail

Scatta la rivalutazione annuale degli importi relativi alla retribuzione per la liquidazione delle rendite Inail per una serie di settori tra i quali l’agricoltura. Sul sito Inail è stata pubblicata la circolare 30 dell’ 8 novembre 2019 relativa alle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale che ricorda che dal 2000 vengono adeguate ogni anno le retribuzioni di riferimento sulla base della variazione dei prezzi accertata dall’Istat. Per il 2019 la variazione registrata dall’Istat è dell’1,1%.

Ecco gli interventi che interessano il settore agricolo. La retribuzione convenzionale annua è fissata in 24.981,61 euro,

In particolare per i lavoratori subordinati a tempo determinato il calcolo avviene sulla retribuzione annua convenzionale e quindi 24.981,61 euro.

Per i lavoratori subordinati a tempo indeterminato si tiene conto della retribuzione effettiva compresa entro un minimo di 16.554,30 euro e massimo di 30.743,70 euro. Per quanto riguarda i lavoratori autonomi si calcola la retribuzione annua convenzionale pari a 16.554,30 euro che è un importo pari al minimale di legge previsto per i lavoratori dell’industria.

Sempre per il settore agricolo dal 1° gennaio 2019 l’importo degli assegni una tantum per i superstiti è di 10.000 euro e la rivalutazione di tale assegno decorrerà dal 2020.

L’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta per i lavoratori subordinati a tempo determinato e indeterminato è calcolata sulla retribuzione effettiva giornaliera e cioè di 43,35 euro, mentre per gli autonomi la retribuzione giornaliera minima è quella prevista per il settore industriale pari a 48,74 euro.

Per quanto riguarda la riliquidazione delle prestazioni in corso è stato così deciso: per quanto riguarda l’inabilità permanente per i lavoratori subordinati a tempo determinato si tiene conto della retribuzione annua convenzionale (24.981,61 euro), per quelli subordinati a tempo indeterminato la retribuzione effettiva sui cui si calcolano le rendite che decorrono dal 1° gennaio 1982 e di minimo 16.554,30 euro e massima 30.743,70 euro.

Per i subordinati a tempo indeterminato con rendite che decorrono anteriormente al 1° gennaio 1982 vale la retribuzione annua convenzionale di 24.981,61.

Per i lavoratori autonomi con rendite precedenti al 1° giugno 1993 la base è la retribuzione annua convenzionale (24.981,61 euro), mentre se la rendita decorre dal 1° giugno il riferimento è la retribuzione minimale del settore industriale di 16.554,30 euro.

L’importo dell’assegno per l’assistenza personale continuativa con la rivalutazione ammonta a 545,02 euro.

Gli importi degli assegni continuativi per inabilità sono rivalutati di 383,06 euro per inabilità dal 50 al 59%, di 534,53 dal 60 al 79%, 917,69 euro dall’80 all’89%, 1.300,82 euro dal 90 al 100%, 1.845,83 euro 100%.

Registrato presso il Tribunale Civile di Roma, Sezione per la Stampa e l'Informazione al n. 367/2008 del Registro della Stampa. Direttore Responsabile: Paolo Falcioni.
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