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Inps: via all’esonero contributivo per le lavoratrici agricole madri

Anche per il settore agricolo scatta l’esonero dai versamenti contributivi per le lavoratrici madri a decorrere dalla data di rientro nel posto di lavoro dopo il congedo di maternità.

E’ stata pubblicata il 19 settembre la circolare n. 102 dell’Inps con le istruzioni relative alla misura prevista dalla legge di Bilancio 2022 che ha introdotto in via sperimentale, per l’anno 2022, il riconoscimento nella misura del 50% dell’esonero per un anno dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità e per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data del rientro che deve avvenire entro il 31 dicembre del 2022.

L’esonero contributivo, spiega la circolare Inps, interessa tutti i rapporti di lavoro dipendente compreso il settore agricolo. E comprende i rapporti a tempo indeterminato, determinato, part time, apprendistato ecc. E’ cumulabile con gli esoneri contributivi relativi ai contributi dovuti dal datore di lavoro.

La richiesta dell’esonero va fatta , per conto delle lavoratrici agricole, dal datore di lavoro che deve inoltrare l’istanza “Esonero art.1 c. 137 L.234/2021” tramite la funzione “Comunicazione bidirezionale” del “Cassetto previdenziale aziende agricole”.

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