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Ponte Morandi, istruzioni Inps per l’indennità ai lavoratori

Diventano operative le misure a sostegno del reddito per i lavoratori che hanno sospeso l’attività a causa del crollo del ponte Morandi a Genova il 14 agosto 2018. L’indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale si applica anche ai lavoratori agricoli. Lo precisa la circolare Inps che detta le modalità operative.

L’Istituto ricorda che l’articolo 4-ter della legge 130/2018 (disposizioni urgenti per la città di Genova) prevede un’indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con la relativa contribuzione figurativa, a decorrere dal 14 agosto 2018, per un massimo di dodici mesi, in favore di tutti i lavoratori del settore privato dipendenti di aziende o da soggetti diversi dalle imprese delle aree del territorio della città metropolitana di Genova che sono state individuate con un provvedimento del Commissario delegato.

L’importo medio orario dell’indennità per il 2018 è pari a 10,22 euro, comprensivo di copertura figurativa e Anf. Ai lavoratori autonomi e titolari di impresa individuale è riconosciuta un’indennità una tantum pari a 15.000 euro nel rispetto della normativa europea.

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