Lingua blu: gli ultimi aggiornamenti
Tra Italia e Francia è possibile la ripresa degli scambi commerciali di animali da vita sensibili alla Lingua blu, ma solamente a determinate condizioni. A seguito di un recente accordo italo-francese sono state disposte – nel rispetto della normativa comunitaria (Reg. CE 1266/2007) – le condizioni per l’ingresso nel nostro Paese di animali da vita naturalmente immunizzati nei confronti della malattia. Questi animali possono entrare nei nostri territori se provengono da una zona sottoposta a restrizione per un solo sierotipo e se, oltre dalle certificazioni sanitarie previste per gli scambi comunitari, sono accompagnate anche da attestazioni sanitarie suppletive che identificano le partite e indicano la data del test con esito positivo per il sierotipo presente nel territorio d’origine. Tutto ciò permette ai servizi veterinari territorialmente competenti una puntuale attuazione degli interventi di controllo a destino.
Al contempo, le autorità sanitarie francesi hanno provveduto – in ottemperanza a quanto disposto dall’Ordinanza dello scorso 14 febbraio in merito alle misure di protezione per l’ingresso di animali sensibili alla Lingua blu – all’inserimento di dati epidemiologici risultanti dall’attuazione di piani di controllo della malattia in Francia nel sistema informativo comunitario Eu Bt-Net. Ciò consente ai nostri uffici veterinari per gli adempimenti comunitari (Uvac) di verificare la provenienza degli animali e consentire così l’ingresso nei nostri territori solamente alle partite provenienti dalle zone d’Oltralpe libere dalla malattia. Per quanto riguarda la movimentazione di animali da macello dalle zone soggette a restrizione per il sierotipo 8 a seguito del recente focolaio registrato nel Veronese, il Ministero della Salute ha posto i seguenti vincoli:
1. per gli animali provenienti da aziende poste in un territorio di 20 chilometri di raggio intorno al focolaio di malattia (zona infetta) è permesso esclusivamente l’invio presso i macelli posti all’interno della zona di restrizione di 150 chilometri. 2. per gli animali provenienti da aziende poste in zone di restrizione ma situate fuori dalla zona infetta è permesso l’invio a macelli posti nella medesima zona di restrizione oppure l’invio presso gli impianti di macellazione posti fuori zona di restrizione a condizione che i macelli stessi siano stati autorizzati in base al Regolamento CE 1266/2007 e alla nota prot. n°980 del 5 febbraio 2008 e gli animali vengano macellati entro le 24 ore. Il Ministero della Salute ha inoltre disposto l’avvio e le modalità di attuazione della campagna di vaccinazione 2008 in 10 regioni – Sardegna, Lazio, Umbria, Abruzzo, Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia – già colpite in passato dai sierotipi 1, 2, 4, 9 e16. |
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