il Punto Coldiretti

Malattie professionali: quando il lavoro ne costituisce la causa diretta e determinante

I coltivatori diretti coloni e mezzadri sono assicurati obbligatoriamente all’Inail, quindi sono tutelati non solo se subiscono un infortunio sul lavoro, ma anche se contraggono una malattia a causa e nell’esercizio del lavoro svolto o dei materiali utilizzati (es. esposizione a sostanze dannose, rumore, ecc.).

Le malattie professionali si differenziano dagli infortuni sul lavoro in quanto sono originate da una causa lenta e prolungata nel tempo (es. il lento processo di assorbimento di sostanze tossiche da parte dell’organismo), al contrario dell’infortunio sul lavoro che si caratterizza per una causa violenta e improvvisa (es. una caduta dall’alto).

Il riconoscimento della malattia professionale comporta il conseguente indennizzo economico da parte dell’Inail oltre all’erogazione delle necessarie cure mediche riabilitative. In ogni caso, per i coltivatori diretti le prestazioni economiche e sanitarie sono condizionate alla regolare iscrizione negli elenchi Inps e, per i titolari di azienda, anche al regolare versamento della contribuzione Inail, la cui riscossione è affidata all’Inps, unitamente ai contributi previdenziali.

Le malattie di origine professionale riconosciute dalla Legge in agricoltura sono elencate in una apposita tabella e sono associate a una o più attività o lavorazioni. Se la malattia denunciata rientra in questo elenco il lavoratore, per vedersi riconoscere il relativo indennizzo, deve solo dimostrare di aver svolto in modo non occasionale una delle attività che in base alla tabella espongono al rischio di quella malattia.

Rientrano ad esempio nell’elenco delle malattie professionali in agricoltura: le malattie causate da esposizione a sostanze dannose, quelle causate da radiazioni solari, per le lavorazioni svolte prevalentemente all’aperto; la sordità da rumore; l’ernia discale lombare causata da lavorazioni svolte con macchine che espongono a vibrazioni trasmesse al corpo intero: trattori, mietitrebbia, vendemmiatrice semovente; malattie da sovraccarico degli arti superiori: tendiniti e sindrome del tunnel carpale, ecc.

Sono comunque indennizzabili dall’Inail anche le malattie non presenti nella tabella di Legge: in tal caso, però, il lavoratore deve dimostrarne l’origine lavorativa, vale a dire che la malattia si è verificata a causa e nell’esercizio del lavoro svolto.

Data la complessità della materia e le possibili ricadute per le aziende (applicazione della Rivalsa Inail) è necessario che in caso di sospetta malattia professionale gli interessati prendano contatto tempestivamente con gli uffici del patronato EPACA.

Gli operatori forniranno tutta l’assistenza necessaria, provvedendo in primo luogo ad inviare tempestivamente la denuncia all’Inail, al fine di evitare la perdita dei benefici economici e offrendo al contempo un servizio gratuito di consulenza medico legale qualificata.
Per conoscere l’ufficio Epaca più vicino si può telefonare al numero verde 800.667711 o visitare il sito Internet http://www.epaca.it/.

Registrato presso il Tribunale Civile di Roma, Sezione per la Stampa e l'Informazione al n. 367/2008 del Registro della Stampa. Direttore Responsabile: Paolo Falcioni.
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