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Maternità, ecco le tutele per le imprenditrici agricole

Per il periodo di gravidanza e per quello successivo al parto, le coltivatrici dirette, colone, mezzadre, imprenditrici agricole professionali, hanno diritto ad un assegno che viene corrisposto dall’Inps per un periodo complessivo di cinque mesi. In aggiunta, le neomamme nel caso in cui si astengano dal lavoro entro il primo anno di vita del bambino hanno diritto ad un’indennità giornaliera per tre mesi (c.d. congedo parentale). Vediamo nel dettaglio.

L’indennità di maternità
Alle madri coltivatrici dirette, colone e mezzadre, imprenditrici agricole, per i due mesi precedenti il parto e per i tre mesi successivi, è riconosciuta un’indennità giornaliera pari all’80% delle retribuzioni convenzionali. L’Inps ha comunicato che il nuovo limite minimo di retribuzione giornaliera  su cui calcolare tale indennità è pari a 38,96 euro. Pertanto, per l’anno in corso per le coltivatrici l’assegno è pari a 31,17 euro al giorno.

Per il riconoscimento della indennità, tali lavoratrici devono risultare iscritte all’Inps (o aver richiesto l’iscrizione entro 90 gg dall’inizio dell’attività) ed essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali  relativi al periodo indennizzabile. L’indennità di maternità deve essere richiesta all’Inps entro il termine di prescrizione di un anno decorrente dal giorno successivo all’ultimo giorno indennizzabile (tre mesi dopo il parto).

I congedi parentali
Le lavoratrici autonome agricole madri possono inoltre chiedere di astenersi dal lavoro per tre mesi entro il primo anno di età del bambino, con conseguente diritto ad un’indennità corrisposta dall’Inps pari al 30% della retribuzione convenzionale (per l’anno in corso pari a 11,69 euro al giorno).

Tale indennità spetta solo in caso di effettiva interruzione dell’attività lavorativa, che deve essere attestata dall’interessata mediante dichiarazione di responsabilità.
Conseguentemente è sospeso in tale periodo l’obbligo di versare la contribuzione all’Inps (il periodo è comunque coperto da contribuzione figurativa).

La domanda per ottenere l’indennità per congedo parentale deve essere presentata all’Inps prima dell’inizio dell’astensione. In caso di presentazione tardiva sono indennizzati solo i periodi successivi alla data di presentazione della domanda.

Per non perdere i benefici riconosciuti in caso di maternità, raccomandiamo alle lavoratrici interessate di rivolgersi per tempo al Patronato Epaca. Gli operatori Epaca forniranno gratuitamente tutta l’assistenza necessaria, predisponendo tutta la documentazione che deve essere inviata all’Inps.

Per conoscere l’ufficio più vicino si può telefonare al numero verde 800.667711 oppure visitare il sito Internet http://www.epaca.it/.

Registrato presso il Tribunale Civile di Roma, Sezione per la Stampa e l'Informazione al n. 367/2008 del Registro della Stampa. Direttore Responsabile: Paolo Falcioni.
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