il Punto Coldiretti

Novità nella classificazione delle carcasse suine e pratiche commerciali

Dallo scorso 8 settembre le cosce destinate alle lavorazioni Dop (Denominazione di origine protetta) devono appartenere a carcasse classificate con le nuove formule di stima. Queste formule stimano una maggiore magrezza delle carcasse rispetto a quelle precedentemente in vigore determinando una alta percentuale di scarto ai fini delle lavorazioni Dop.

Inoltre, il fatto che queste nuove formule si  basino solo sul dato dello spessore del lardo della carcassa e siano insensibili allo spessore del muscolo alimenta le perplessità degli operatori della filiera circa la capacità delle stesse di rappresentare le caratteristiche delle carcasse in modo da orientare la filiera verso la qualità ed una migliore valorizzazione. Comunque, in attesa di verificare la possibilità di nuove iniziative per perfezionare la classificazione delle carcasse del suino pesante, si è lavorato per individuare soluzioni che attennuassero gli effetti negativi per gli allevatori derivanti dall’introduzione di questo nuovo sistema.

La soluzione individuata è la previsione di un criterio di accettazione delle cosce per le Dop che, rispettoso delle norme europee sulla classificazione e dei disciplinari dei prosciutti tipici, tiene conto di un certo grado di errore di misura e prevedendo un margine di 1,6 punti percentuali riduce significativamente lo scarto.

Purtroppo si registra che, nonostante le precise indicazioni degli Istituti di controllo preposti, diversi macelli non hanno ancora adeguato le loro procedure per gestire questo nuovo criterio di accettazione delle cosce ed anzi se ne approfittano per applicare pesanti penalizzazioni agli allevatori fonitori. 

Allo stesso modo si denuncia il mancato rispetto da parte delle imprese di macellazione dell’Intesa dell’8 luglio 2013 circa la determinazione oggettiva e trasparente della resa di macellazione (presentazione carcassa e rapporto tra peso freddo e peso vivo). Si tratta di una situazione lesiva dei legittimi interessi degli allevatori per il cui superamento non sarà lasciato nulla di intentato.

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