il Punto Coldiretti

Ok definitivo all’incentivo omnicomprensivo di 28 centesimi kwh per la produzione di energia da biomasse

La tariffa fissa omnicomprensiva per la produzione di energia da biomassa è legge. La produzione di energia elettrica verde è incentivata con 28 centesimi di euro per ogni kWh.
L’Associazione le Fattorie del Sole-Coldiretti ha accolto con favore il nuovo regime di sostegno alla produzione di energia elettrica da biomasse, adeguata e rispondente alle attese degli imprenditori agricoli.

“Ora bisogna andare avanti. Sono ancora molte le cose da perfezionare a favore delle imprese agricole – ha spiegato Giorgio Piazza, presidente dell’associazione – ed è opportuno che il GSE provveda subito a conguagliare le tariffe per assicurare al più presto liquidità alle imprese agricole fortemente indebitate. Così come è necessario definire i meccanismi di tracciabilità e rintracciabilità della biomassa da filiera corta per garantire gli investimenti di molti imprenditori agricoli che beneficiano dei Certificati Verdi (sia per impianti di potenza inferiore ad 1 MW che di potenza superiore). Il titolo ha infatti subito una fortissima svalutazione economica negli ultimi anni, lasciando in sofferenza le aziende”.

Inoltre per garantire immediato impulso allo sviluppo del biogas in ambito agricolo, con particolare riferimento alle aree soggette alla direttiva nitrati,  l’Associazione le Fattorie del Sole ritiene indispensabile modificare il D.M. 7 aprile 2006, al fine di ottenere l’inquadramento del digestato tra le sostanze  utilizzabili ai fini agronomici a bilancio di azoto, e il D.Lgs 29 aprile 2006, n. 217 in materia di fertilizzanti al fine di valorizzare al meglio un sottoprodotto agricolo dagli elevati elementi nutritivi.

La Legge del 23 luglio 2009 n. 99, pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 31 luglio 2009, n. 176, S.O., recante “Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonch’è in materia di energia” introduce diverse novità in ambito agroenergetico.
In particolare l’articolo 42. (Impianti eolici per la produzione di energia elettrica ubicati in mare e altre disposizioni in materia di fonti per la produzione di energia elettrica):

• è stata abrogata la tariffa fissa omnicomprensiva ad hoc per le biomasse agricole da filiera corta (0,30 centesimi);

• è previsto un incentivo pari a 0,28 centesimi per gli impianti di taglia non superiore ad 1 MW, aventi diritto, in alternativa ai certificati verdi, alla tariffa fissa omnicomprensiva, che sono alimentati da biogas e biomasse, ricompresi gli oli vegetali puri tracciabili attraverso il sistema integrato di gestione e di controllo previsto dal regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009 ( secondo il sistema AGEA). Tale incentivazione riguarda, dunque, anche gli oli vegetali puri, quali ad esempio l’olio di girasole, di oliva e di colza, ma non ricomprende i biocombustibili liquidi, come, ad esempio, il biodiesel;

• il coefficiente di conversione dei certificati verdi per l’energia elettrica prodotta da impianti alimentati da rifiuti biodegradabili e biomasse diverse da quelle agricole da filiera corta, passa dal valore di 1,1 a quello di 1,3.

• per gli impianti che utilizzano il sistema dei certificati verdi (es. impianti superiori ad 1 MW in esercizio dopo il 31.12.2007), previa emanazione di un decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali sulla tracciabilità e rintracciabilità della filiera, è fatto salvo il coefficiente di conversione per la biomassa agricola da filiera corta pari a 1,8 (infatti il regime introdotto dal provvedimento in commento non tange il quadro incentivante delineato dal comma 382 quater dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificata nell’autunno del 2007);

• i biocombustibili liquidi sono stati ricompresi esplicitamente nella tariffa fissa omnicomprensiva di 0,18 centesimi, che premia anche i gas di discarica e i gas residuati dai processi di depurazione;

• per gli impianti di proprietà di aziende agricole o gestiti in connessione con aziende agricole, agro-alimentari, di allevamento e forestali, alimentati da biogas e biomasse, ricompresi gli oli vegetali puri tracciabili attraverso il sistema integrato di gestione e di controllo previsto dal regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009, l’accesso, a decorrere dall’entrata in esercizio commerciale,  alla tariffa fissa onnicomprensiva è cumulabile con altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale o in conto interessi con capitalizzazione anticipata, non eccedenti il 40 per cento del costo dell’investimento;

• non è escluso, a seguito dell’approvazione del decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali sulla tracciabilità e rintracciabilità della filiera, il coefficiente di conversione dei certificati verdi pari a 1,8 per le biomasse agricole da filiera corta si possa cumulare con altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale o in conto interessi con capitalizzazione anticipata, non eccedenti il 40 per cento del costo dell’investimento.

• Per gli impianti eolici off-shore, il coefficiente di moltiplicazione dei CV è pari a 1,50.

All’articolo 27 (Misure per la sicurezza e il potenziamento del settore energetico):

• il comma 42 specifica che per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento, e comunque prima dell’autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l’impianto ( integrando il comma 4 dell’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387);

• il comma 45 stabilisce che nell’ambito della disciplina dello scambio sul posto, di cui al comma 1 dell’articolo 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, l’energia elettrica prodotta può essere remunerata a condizioni economiche di mercato per la parte immessa in rete e nei limiti del valore eccedente il costo sostenuto per il consumo dell’energia.

• Il comma 44 abroga il secondo periodo del comma 4 dell’articolo 12 del D.Lgs 387/2003, <Il rilascio dell’autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l’impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere, l’obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell’impianto o, per gli impianti idroelettrici, l’obbligo alla esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale.

Registrato presso il Tribunale Civile di Roma, Sezione per la Stampa e l'Informazione al n. 367/2008 del Registro della Stampa. Direttore Responsabile: Paolo Falcioni.
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