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Organizzazioni di produttori, al via le nuove regole

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero delle Politiche agricole in materia di riconoscimento, controllo, sospensione e revoca delle organizzazioni di produttori, che recepisce le nuove regole comunitarie introdotte con la riforma della Pac del 2013. Il provvedimento interessa tutti i settori produttivi tranne olio d’oliva, ortofrutta e ortofrutta trasformata.

Le novità introdotte dal documento sono molteplici. Tra queste, in particolare, la riduzione della percentuale di conferimento obbligatorio dei soci (dal 75% al 50%), la diminuzione da 3 anni ad 1 anno della durata minima di adesione dei soci, l’introduzione di norme specifiche per i soci non produttori e una “sezione separata OP” nel caso di soggetti che svolgono attività su più settori o prodotti o gruppi di prodotto. In quest’ultimo caso, tali soggetti possono costituire, inserendo specifiche previsioni nello Statuto e negli eventuali regolamenti, una o più «sezioni OP» per ciascun settore o prodotto o gruppi di prodotto di interesse.

L’Allegato al Decreto riporta i requisiti economici e tecnici minimi (settore, numero di produttori e valore minimo di produzione commercializzata) necessari per il riconoscimento delle Organizzazioni dei produttori. Tuttavia le singole Regioni possono stabilire limiti più elevati per i requisiti di riconoscimento.

Il documento fissa inoltre il limite di 90 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del Decreto (18 marzo 2016) per l’adeguamento delle OP esistenti alle nuove regole. Entro tale termine le OP già riconosciute devono trasmettere alle Regioni di riferimento la documentazione finalizzata ad attestare il possesso dei requisiti e delle condizioni indicate nel Decreto. In caso contrario, si attiveranno le procedure relative l’inosservanza dei requisiti di riconoscimento e revoca previsti all’articolo 8 del Decreto.

Come definito all’articolo 2 del Decreto, il riconoscimento delle OP spetta alle Regioni di riferimento mentre le Organizzazioni di produttori transnazionali e le loro eventuali associazioni sono riconosciute dal Ministero. Le OP devono assumere, secondo quanto previsto all’articolo 3, una delle seguenti forme giuridiche:  a) società di capitali;  b) società cooperative agricole e loro consorzi; c) società consortili di cui all’art. 2615-ter del codice civile, costituite da imprenditori agricoli o loro forme associate.

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