A seguito delle decisioni adottate con l’health check della Pac del 2009, recepite poi con successivi provvedimenti nazionali, anche quest’anno entreranno in vigore una serie di novità per la domanda unica 2012. Si va dall’aumento della modulazione, al disaccoppiamento che interesserà: l’aiuto specifico per il riso, il pagamento per superficie per la frutta a guscio, il premio per le colture proteiche, l’aiuto per le sementi, l’aiuto alla disidratazione dei foraggi essiccati e l’aiuto alla trasformazione del lino e della canapa.
Novità anche per quanto riguarda l’articolo 68 della Pac e per la condizionalità, con l’introduzione del nuovo impegno delle fasce tampone lungo i corsi d’acqua. Ma vediamo cosa cambia nel dettaglio dei vari adempimenti.
Pagamenti diretti
I pagamenti diretti costituiscono il primo pilastro della Politica Agricola Comunitaria (Pac) a partire dalla Riforma Fischler del 2003. Sono finanziati, ai sensi del Reg. (CE) n. 1290/2005, tramite il Fondo Europeo Agricolo di Garanzia (FEAGA) e sono normati dal Reg. (CE) n. 73/2009. I pagamenti diretti prevedono una serie di aiuti, sotto forma di sostegno disaccoppiato del regime di pagamento unico e di alcuni regimi di sostegno accoppiato erogati ad agricoltori di specifici settori.
Regime di pagamento unico
Il regime di pagamento unico è stato introdotto per garantire la continuità della Politica Agricola Comune, nonché per salvaguardare la stabilità del reddito agli agricoltori, indipendentemente dal tipo di produzione realizzata e, più in generale, per migliorare la competitività e la sostenibilità dell’agricoltura europea. Per ciascuno Stato membro il totale dei pagamenti erogati annualmente a titolo del regime di pagamento unico non deve superare i corrispondenti massimali fissati nel regolamento (CE) n. 73/2009.
Titoli all’aiuto
Il sostegno nell’ambito del regime di pagamento unico viene erogato sulla base del possesso, da parte dell’agricoltore, dei titoli all’aiuto. Tali titoli sono correlati agli ettari di superficie agricola dichiarati dall’agricoltore stesso. Il caso più comune è che ad ogni titolo all’aiuto corrisponda un ettaro di superficie ammissibile; tuttavia il titolo a volte si può riferire ad una superficie di dimensioni inferiori all’ettaro. Per quanto riguarda il valore dei titoli c’è da evidenziare che questi sono stati inizialmente assegnati in base alla superficie coltivata e ammissibile al premio seminativi e/o del numero di animali detenuto in un triennio, o “periodo di riferimento”, corrispondente agli anni civili 2000, 2001 e 2002.
Nel corso degli anni nel regime di pagamento unico sono confluiti altri settori come il tabacco, il latte, lo zucchero, gli oliveti, gli agrumi, pere e pesche e prugne destinate alla trasformazione, generando nuovi titoli o l’aumento degli eventuali titoli già in possesso dell’agricoltore che richiede il sostegno. I titoli all’aiuto si suddividono in titoli ordinari, titoli speciali e titoli con deroga. I titoli ordinari sono quelli che vengono attivati con un analogo numero di ettari ammissibili.
I titoli speciali, anziché essere utilizzati con un corrispondente numero di ettari ammissibili, sono attivati purché venga mantenuta almeno il 50% dell’attività agricola svolta durante il periodo di riferimento espressa in Uba.
I titoli con deroga sono stati previsti per quegli agricoltori che, per i disaccoppiamenti a partire dal 2010, possiedono solo titoli all’aiuto in affitto il primo di anno di integrazione dei regimi di aiuto accoppiati nel regime di pagamento unico.
In questo caso, qualora l’agricoltore non abbia ettari ammissibili sufficienti per dichiarare sia i titoli in affitto che i nuovi titoli derivanti dal nuovo disaccoppiamento, riceverà dei titoli con deroga che possono essere attivati senza dichiarare ettari corrispondenti. Tale deroga è limitata fino al momento in cui l’agricoltore non dichiara sufficienti ettari ammissibili e decade se i titoli sono trasferiti (con eccezione delle successioni).
Ettari ammissibili
Per ettaro ammissibile si intende: qualsiasi superficie agricola dell’azienda, nonché le superfici investite a bosco ceduo a rotazione rapida, utilizzata per un’attività agricola o, qualora le superfici siano utilizzate anche per attività non agricole, utilizzate prevalentemente per attività agricole; qualsiasi superficie che abbia dato diritto a pagamenti nell’ambito del regime di pagamento unico o del regime di pagamento unico per superficie nel 2008 e che non risponde più alle condizioni di ammissibilità in seguito all’attuazione della direttiva 79/409/CEE (conservazione degli uccelli selvatici), della direttiva 92/43/CEE (conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche), nonché della direttiva 2000/60/CE (istituzione di un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque), oppure per la durata del pertinente impegno del singolo agricoltore è oggetto di imboschimento a norma dell’art. 31 del Reg. (CE) n. 1257/1999 o dell’art. 43 del Reg. (CE) n. 1698/2005, oppure per la durata del pertinente impegno del singolo agricoltore è ritirata dalla produzione ai sensi degli artt. 22, 23 e 24 del Reg. (CE) n. 1257/1999 o dell’art. 39 del Reg. (CE) n. 1698/2005.
Sono dunque eleggibili tutte le superfici agricole dell’azienda: seminativi, incluse le ortive e le patate; pascoli permanenti; colture permanenti, ovvero i frutteti, frutta a guscio, oliveti, vigneti, agrumeti, i vivai e i boschi cedui a rotazione rapida (pioppi, salici, eucalipti, robinie, paulownie, ontani, olmi,, platani, acacia saligna) con turno di taglio pari o inferiore ad 8 anni.
La superficie agricola abbinata ai titoli deve essere utilizzata per un’attività agricola o, qualora sia utilizzata anche per un’attività non agricola, utilizzata prevalentemente per attività agricole.
Fermo restando l’utilizzo prevalente per un’attività agricola, quindi, è consentito svolgere un’attività non agricola a condizione che questa non interferisca: con lo svolgimento delle ordinario ciclo colturale; con il mantenimento di buone condizioni agronomiche e ambientali.
Le superfici devono soddisfare le condizioni di ammissibilità nel corso dell’anno civile.
Domande
La Domanda Unica è la fase dichiarativa necessaria per ottenere il pagamento dei titoli all’aiuto.
L’agricoltore deve presentare la domanda all’Organismo Pagatore di competenza, avvalendosi anche di un Centro di Assistenza Agricola, entro il 15 maggio di ogni anno. I Caa Coldiretti sono a disposizione per l’assistenza necessaria.
La Domanda Unica può essere presentata anche oltre la data di scadenza ma per ogni giorno di ritardo è prevista una penalità sull’importo cui l’agricoltore avrebbe diritto.
Si considerano in ogni caso irricevibili le domande pervenute oltre il 9 giugno di ogni anno.
Modalità di pagamento
I pagamenti sono effettuati tra il 1° dicembre e il 30 giugno dell’anno successivo alla presentazione della domanda.
Qualora si verifichino condizioni particolari che creino difficoltà agli agricoltori e su autorizzazione della Commissione, possono essere erogati degli anticipi, a decorrere dal 16 ottobre.
Modulazione
La modulazione consiste in una riduzione dei pagamenti diretti allo scopo di rafforzare gli stanziamenti della politica di sviluppo rurale.
Tale riduzione si applica alle aziende che percepiscono più di 5.000 €/anno di pagamenti diretti.
Il calcolo della modulazione si effettua al momento dell’erogazione del pagamento, applicando la percentuale prevista all’importo dei pagamenti diretti spettanti al beneficiario.
Per il 2012, la trattenuta per la modulazione è pari al 10% degli importi eccedenti i 5.000 €, con un ulteriore 4% per gli importi superiori a 300.000 €.
Riserva nazionale
La riserva nazionale, costituita per l’attribuzione di titoli all’aiuto, è utilizzata per le seguenti fattispecie: agricoltori che iniziano l’attività agricola; agricoltori in zone sottoposte a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo connessi con una forma di pubblico intervento; trasferimento delle terre date in affitto; acquisto di terreni dati in locazione; provvedimenti amministrativi e decisioni giudiziarie.
Qualora i fondi disponibili per la riserva nazionale non fossero sufficienti a coprire tutte le richieste, sono stati stabiliti criteri di priorità per l’attribuzione dei titoli, a partire dagli agricoltori che iniziano l’attività agricola, in base a caratteristiche anagrafiche, territoriali, professionali (previdenza o titoli di studio in materia agraria, forestale o veterinaria) ed imprenditoria femminile.
Condizionalità
L’agricoltore beneficia dei pagamenti diretti a condizione che mantenga le proprie terre in buone condizioni agronomiche e di rispettare le norme in materia di sanità pubblica, di salute delle piante e degli animali, di ambiente e di benessere degli animali.
Qualora l’azienda non ottemperi a tali norme, i pagamenti diretti sono soggetti alle riduzioni ed esclusioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale.
Tale riduzione può non essere applicata quando, tenuto conto della sua gravità, portata e persistenza, un caso di inadempienza è considerato di rilevanza minore.
Dal 2012, entra in vigore lo standard 5.2 – introduzione di fasce tampone lungo i corsi d’acqua, che prevede una fascia di rispetto pari a 5 m , salvo deroghe e specifiche regionali diverse.
Misure di sostegno specifico
In attuazione dell’articolo 68 del Reg. (CE) n. 73/2009, sono state previste misure finanziabili sotto forma accoppiata, 147,95 milioni di euro e misure disaccoppiate, 169 milioni di euro.
Nell’ambito delle misure accoppiate, erogate per il miglioramento della qualità, i settori interessati sono quelli del lattiero-caseario (40 milioni di euro), del tabacco (21,5 milioni di euro), della carne bovina (macellazione – 27,25 milioni di euro – e vacche nutrici – 24 milioni di euro), dello zucchero (14,7 milioni di euro), degli ovicaprini (10 milioni di euro), dell’olio di oliva (9 milioni di euro) e del ruscus (1,5 milioni di euro).
Per l’anno 2012, sono stati apportati determinati aggiustamenti tecnici che riguardano il settore dello zucchero, con l’introduzione dell’utilizzo delle sementi certificate, confettate e caratterizzate e l’inserimento di talune razze bovine nel relativo allegato.
Le misure disaccoppiate prevedono il sostegno agli agricoltori che, quale attività intesa a promuovere l’utilizzo sostenibile dei terreni agricoli, attuano tecniche di avvicendamento (99 milioni di euro) e contributi agli agricoltori per la sottoscrizione di premi assicurativi del raccolto, degli animali e delle piante (70 milioni di euro).
Inoltre, per la misura dell’avvicendamento biennale, dalla domanda unica 2013, ovvero per le semine autunno-vernine del 2012 è previsto l’obbligo di utilizzo della semente certificata per il grano duro, salvo per gli agricoltori certificati da agricoltura biologica.
Aiuti accoppiati
Come stabilito nell’allegato XI del Reg. (CE) n. 73/2009, a partire dal 2012 vengono integrati nel regime di pagamento unico i seguenti regimi di aiuto: aiuto specifico per il riso; pagamento per superficie per la frutta a guscio; premio per le colture proteiche; aiuti per le sementi; aiuto alla disidratazione dei foraggi essiccati; aiuto alla trasformazione del lino e della canapa.
Pertanto rimane accoppiata solamente una percentuale pari al 75% della componente relativa alle prugne d’Ente destinate alla trasformazione.