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Pac, ecco la circolare sul sostegno accoppiato

E’ stata pubblicata la circolare Agea relativa al sostegno accoppiato facoltativo. Per poter ricevere il sostegno accoppiato è necessario che l’agricoltore sia in possesso del requisito di agricoltore in attività. Inoltre, la domanda unica deve essere riferita ad almeno tre Uba per il sostegno previsto per il piano zootecnico e ad almeno cinque mila metri quadrati per il sostegno accoppiato per le superfici (piano seminativi e piano colture permanenti).

I suddetti limiti non sono stabiliti per singolo settore, pertanto, possono concorrere rispettivamente, i capi da latte, i bovini da carne e gli ovicaprini considerati nel loro complesso ai fini del raggiungimento delle tre UBA e le superfici per i premi agli altri settori, considerati nel loro complesso, ai fini del raggiungimento dei cinquemila metri quadrati; si ricorda che la dimensione minima di una parcella agricola che può essere oggetto di una domanda d’aiuto è fissata in 0,02 ettari.

Inoltre, allo scopo di consentire la finalizzazione dei controlli obbligatori, i singoli capi richiesti per il sostegno accoppiato per la zootecnia sono individuati dal richiedente e comunicati all’Organismo pagatore competente, successivamente alla presentazione della domanda unica. A modifica di quanto stabilito nella circolare che prevede integrazioni alla circolare relativa alle informazioni minime da indicare nella Domanda unica per il 2015, le ulteriori dichiarazioni relative agli specifici regimi di aiuto zootecnici e riguardanti i singoli capi individuati e comunicati all’OP dall’agricoltore richiedente il sostegno, possono essere fornite successivamente alla domanda unica, tramite una dichiarazione integrativa e comunque entro il 29 febbraio 2016.

PIANO ZOOTECNICO – ZOOTECNIA BOVINA DA LATTE
Bovini da latte
Il sostegno è erogato per capo di vacca da latte, che partorisce nell’anno, e i cui vitelli sono identificati e registrati secondo il regolamento (CE) n. 1760/2000 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2000.
I premi sono destinati ai produttori di latte per i capi appartenenti ad allevamenti che rispettino almeno due dei seguenti requisiti qualitativi ed igienico-sanitari:
a) tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 300.000;
b) tenore di germi a 30° (per ml) inferiore a 40.000;
c) tenore di materia proteica non inferiore a 3,35%.
Nel caso in cui siano rispettati due dei requisiti precedenti, il terzo dovrà comunque rispettare i seguenti limiti:
d) tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 400.000;
e) tenore di germi a 30° (per ml) inferiore a 100.000;
f) tenore di materia proteica non inferiore a 3,2%.
L’aiuto spetta al detentore della vacca al momento del parto. La misura è estesa a tutto il territorio nazionale. Ai fini della verifica dei requisiti qualitativi ed igienico-sanitari devono essere eseguite le analisi richieste presso i laboratori che già operano ai sensi della normativa di settore.
Il rispetto di ogni parametro qualitativo è comprovato dalla verifica della media geometrica annuale ottenuta da almeno due certificazioni analitiche effettuate per ogni mese sui campioni di latte prodotto o consegnato.
In caso di aziende ubicate in territorio montano la media annuale può essere effettuata sulla base di una certificazione analitica per mese, ad eccezione delle aziende che conducono animali per l’alpeggio. Queste ultime aziende sono, per la durata del periodo di alpeggio non superiore comunque a quattro mesi, esentate dalla effettuazione delle relative certificazioni analitiche. Per i mesi in cui non viene dichiarata la produzione di latte, non sono richieste analisi.
Le campionature o le certificazioni analitiche dovranno essere effettuate da laboratori autorizzati ovvero nell’ambito di consegne ai primi acquirenti come stabilito dal DM 7 aprile 2015.
Inoltre, per ciascuna azienda riferita al richiedente ai fini della verifica dell’ammissibilità si procederà al controllo, a partire dalla BDN, che il richiedente sia detentore di un allevamento attivo (1) e, dall’esame della documentazione fornita a supporto della richiesta di aiuto, che le analisi siano state trasmesse all’Organismo Pagatore (OP) secondo le modalità dallo stesso stabilite, al fine di consentire il controllo della corrispondenza tra i dati immessi a sistema e quelli riportati sui certificati (2) e che i valori delle analisi rientrino nei limiti previsti (3). La mancanza di uno dei tre requisiti sopra citati comporta l’esclusione dall’aiuto.
Per i bovini da latte è previsto anche un premio aggiuntivo per le vacche dal latte in zone di montagna e, conseguentemente, essendo un premio aggiuntivo, dovranno essere rispettate le condizioni di ammissibilità sopra esposte. Per poter ricevere la maggiorazione è necessario che la vacca da latte che partorisce nell’anno sia associata per almeno sei mesi ad un codice allevamento situato in zone montane ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/1999, e che il vitello nato sia identificato e registrato secondo il regolamento (CE) n. 1760/2000 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2000. Anche in questo caso, l’aiuto spetta al detentore della vacca la momento del parto.
Sia il premio base, sia il premio aggiuntivo, non sono erogati ai capi che beneficiano del sostegno previsto per il settore delle carni bovine.

Bufale di età superiore a 30 mesi
Sono ammissibili le bufale che abbiano partorito nell’anno civile ed abbiano un’età superiore a 30 mesi, i cui bufalini siano identificati e registrati ai sensi del Reg. (CE) n. 1760/2000 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2000.

PIANO ZOOTECNICO – ZOOTECNIA BOVINA DA CARNE
Le razze ammissibili per la misura premi alle vacche nutrici di razze da carne o a duplice attitudine sono disponibili nella Banca dati nazionale (BDN). Per la sola campagna 2015 l’elenco delle razze ammissibili è riportato nell’Allegato I della Circolare Agea.
Vacche nutrici iscritte ai LLGG o RA e vacche nutrici iscritte a LLGG o RA inserite in piani di selettivi o di gestione di razza
La misura si rivolge alle vacche nutrici che, oltre ad essere correttamente identificate e registrate secondo la normativa comunitaria, siano iscritte ai Libri genealogici (LLGG) delle rispettive razze da carne o al Registro anagrafico (RA) delle razze bovine autoctone e a limitata diffusione, in modo da rendere controllabile l’assegnazione del premio, evitando che esso venga attribuito a fattrici di razze a prevalente attitudine latte. Questa precauzione è integrata dal divieto di assegnazione alla stessa vacca del premio latte e del premio vacca nutrice. L’aiuto spetta al detentore del capo al momento del parto. La vacca nutrice deve aver partorito nell’anno di riferimento della domanda e i vitelli devono essere identificati e registrati ai sensi del Reg. (CE) n. 1760/2000 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2000.
Inoltre, al fine di garantire la sopravvivenza degli allevamenti tipici dell’Appennino, alle razze Chianina, Marchigiana, Maremmana, Romagnola e Podolica, particolarmente minacciati dal diffondersi del virus IBR e facenti parte di allevamenti che aderiscono a piani di gestione della razza finalizzati al risanamento dal virus responsabile della Rinotracheite infettiva del bovino IBR, è corrisposta una maggiorazione del 20% del premio di base, per il biennio 2015-2016, al fine di evitare l’abbandono di questi allevamenti nelle zone dell’appennino italiano. L’aiuto in questione è aggiuntivo rispetto a quello di base e, conseguentemente, ai fini del pagamento della maggiorazione, devono necessariamente ricorrere le condizioni di ammissibilità previste per l’aiuto di base. Per il primo anno l’adesione si realizza attraverso il monitoraggio sierologico di tutti gli animali riproduttori di età superiore ai 12 mesi presenti in allevamento e regolarmente iscritti al LG di razza. Tali verifiche sono effettuate nell’ambito dell’Anagrafe bovina (BDN).
I capi che beneficiano del presente premio sono esclusi dai premi relativi alla macellazione e dai premi per i bovini da latte.

Bovini macellati
Sono ammissibili al premio base i bovini di età compresa tra 12-24 mesi e allevati presso le aziende dei richiedenti per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione. Qualora lo stesso capo sia richiesto in pagamento da due soggetti, il capo non può essere pagato, salvo rinuncia da parte di uno dei richiedenti.
Possono ricevere una maggiorazione del 30%:
–  i bovini di età compresa tra 12-24 mesi, allevati per almeno 6 mesi e aderenti a sistemi di etichettatura (in tal caso, la maggiorazione è erogata solo se l’intestatario della domanda coincide con il soggetto aderente a sistemi di etichettatura);
– i bovini di età compresa tra 12-24 mesi, allevati per almeno 6 mesi e aderenti a sistemi di qualità nazionale o regionale;
– i bovini di età compresa tra 12-24 mesi e allevati per almeno 12 mesi.
E prevista una maggiorazione del 50% per i bovini di età compresa tra 12-24 mesi, allevati per almeno 6 mesi e certificati ai sensi del reg. UE 1151/2012 (capi macellati certificati come DOP o IGP).
Le maggiorazioni non sono cumulabili tra loro. La maggiorazione è aggiuntiva rispetto all’aiuto di base e, conseguentemente, ai fini del pagamento della stessa, devono necessariamente ricorrere le condizioni di ammissibilità previste per l’aiuto di base.
I capi che beneficiano del presente premio sono esclusi dai premi per il settore bovini da latte.

PIANO ZOOTECNICO – ZOOTECNIA OVICAPRINA
Agnelle da rimonta

Sono ammissibili al premio le agnelle da rimonta che fanno parte di greggi che aderiscono ai piani regionali di selezione per la resistenza alla scrapie e nei quali sono esclusi dalla riproduzione gli arieti omozigoti sensibili a detta malattia.
Il premio, destinato alle agnelle da rimonta, viene assegnato in base ad una percentuale dei capi dell’azienda: il 75% delle agnelle destinate alla riproduzione per gli allevamenti ove l’obiettivo del piano risulta non raggiunto e il 35% delle agnelle, per gli allevamenti prossimi al raggiungimento degli standard stabiliti.
L’obiettivo risulta raggiunto nel caso di greggi composte unicamente da capi con genotipo ARR/ARR o nei quali da almeno 10 anni si siano impiegati per la monta esclusivamente arieti di genotipo ARR/ARR.
È obbligatorio che i capi siano identificati e registrati ai sensi del regolamento (CE) n. 21/2004. La registrazione individuale si intende completata successivamente all’aggiornamento della Banca Dati Nazionale (BDN).
Capi ovini e caprini macellati
Ricevono il premio i capi ovicaprini macellati e certificati DOP/IGP ai sensi del Reg. (CE) n. 1151/2012. Anche in questo caso la registrazione individuale si intende completata successivamente all’aggiornamento della Banca Dati Nazionale (BDN).
Ciascun capo ovicaprino può essere soggetto ad una sola domanda di aiuto e quindi usufruire solo di uno dei due sostegni previsti per il settore.

PIANO SEMINATIVI – FRUMENTO DURO, COLTURE PROTEICHE E PROTEAGINOSE
Premio specifico alla soia

Il premio è concesso per ettaro di superficie di soia nelle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna. La soia deve essere seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali e mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena dei frutti. Può essere richiesta a premio l’intera superficie per i primi cinque ettari e, per la superficie eccedente i cinque ettari, il 10% della superficie investita a soia.

Premio per il frumento duro
Il premio è concesso per ettaro di superficie a frumento duro, seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali e mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena delle cariossidi. La misura viene attivata nelle regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. Le colture di frumento duro che non raggiungono la fase di piena maturazione delle cariossidi a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, sono ammissibili all’aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

Premio colture proteaginose, leguminose da granella ed erbai annuali di sole leguminose
La misura prevede un sostegno a favore delle seguenti colture: colza, girasole, leguminose da granella come pisello, fava, favino, favetta, lupino, fagiolo, cece, lenticchia, vecce ed erbai annuali monofiti di leguminose. Tali colture devono essere seminate e coltivate secondo le normali pratiche colturali e mantenute in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena dei semi (per le colture proteaginose e leguminose da granella) e all’inizio della fioritura (per gli erbai). La misura viene attivata nelle regioni Toscana, Umbria, Marche e Lazio.

Premio leguminose da granella ed erbai annuali di sole leguminose
Il premio è concesso per ettaro di superficie a leguminosa da granella ed erbai annuali di sole leguminose, seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali e mantenuta in normali condizioni almeno fino alla piena maturazione dei semi (per le colture di leguminose da granella) e fino all’inizio della fioritura (per gli erbai). Le colture ammesse al premio sono pisello, fava, favino, favetta, lupino, fagiolo, cece, lenticchia, vecce ed erbai annuali di sole leguminose.. La misura viene attivata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

PIANO SEMINATIVI – RISO
Il premio è concesso per ettaro di superficie a riso, seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali e mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena delle cariossidi.

PIANO SEMINATIVI – BARBABIETOLA DA ZUCCHERO
L’aiuto è concesso per ettaro di superficie a barbabietola da zucchero seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali, mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena della radice ed impegnata nei contratti di fornitura stipulati con un’industria saccarifera. I contratti devono essere allegati alla domanda unica. Qualora si verifichi una discordanza tra la superficie contrattata e quella risultante all’esito dei controlli della domanda, il pagamento è eseguito utilizzando la minore superficie delle due.

PIANO SEMINATIVI – POMODORO DA INDUSTRIA
Il premio è concesso per ettaro di superficie a pomodoro seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali, mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena dei pomodori ed impegnata in contratti di fornitura stipulati con un’industria di trasformazione del pomodoro anche per il tramite di un’organizzazione dei produttori riconosciuta. I contratti di fornitura sono allegati alla domanda unica nel caso di produttori singoli, ovvero, nel caso di produttori associati ad una organizzazione di produttori, sono informatizzati a cura della medesima organizzazione, entro il 15 giugno 2015, presso AGEA e il produttore associato allega alla domanda unica l’impegno di coltivazione in essere con la propria associazione. Qualora si verifichi una discordanza tra la superficie contrattata e quella risultante dall’esito dei controlli della domanda, il pagamento è eseguito utilizzando la minore superficie delle due.

CONSIDERAZIONI GENERALI PER IL PIANO SEMINATIVI
Per tutti i premi previsti per il piano seminativi, qualora la coltura oggetto del premio non raggiunga la fase di maturazione richiesta a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, le superfici sono ammissibili all’aiuto a condizione che tali superfici non siano utilizzate per altri scopi fino alla fase di crescita richiesta.
Inoltre, ai fini dell’accertamento delle condizioni climatiche eccezionali è necessario che il richiedente renda disponibile all’Organismo pagatore competente, secondo le modalità dallo stesso definite, prove sufficienti attestanti le condizioni climatiche eccezionali. La documentazione giustificativa utilizzabile è quella rilasciata da uno dei soggetti autorizzati per le casistiche di propria competenza nella quale venga individuato espressamente il luogo interessato. I soggetti autorizzati sono: gli uffici regionali dell’agricoltura, gli uffici decentrati provinciali dell’agricoltura, le Comunità Montane, la Guardia Forestale, i Vigili del fuoco, Carabinieri, Polizia di Stato, Regionale e Provinciale, gli uffici Comunali e il libero professionista agronomo, agrotecnico, forestale iscritto a Albo professionale, che depositi perizia asseverata.

PIANO COLTURE PERMANENTI – OLIVICOLTURA
Superfici olivicole in Liguria, Puglia e Calabria
Il premio è destinato alle superfici olivicole in Liguria, Puglia e Calabria, coltivate secondo le normali pratiche colturali.
Superfici olivicole in Puglia e Calabria caratterizzate da una pendenza media superiore al 7,5%
Il sostegno è erogato alle superfici olivicole coltivate secondo le normali pratiche colturali, situate in Puglia e Calabria e caratterizzate da una pendenza media superiore al 7,5%. La pendenza media è rilevata per singolo appezzamento e non si riferisce alla media aziendale delle superfici olivetate.

Superfici olivicole che aderiscono ai sistemi di qualità
Il premio è assegnato alle superfici olivicole dell’intero territorio nazionale, coltivate secondo le normali pratiche colturali, di particolare rilevanza economica, sociale, territoriale ed ambientale, e che aderiscono a sistemi di qualità. Per “sistemi di qualità” si intendono i disciplinari di produzione ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012. Ai fini del percepimento dell’aiuto è necessario che la superficie olivetata sia inclusa in un areale di produzione DOP o IGP e che l’agricoltore abbia correttamente adempiuto agli obblighi stabiliti dal sistema di qualità cui aderisce. Quest’ultimo requisito deve essere attestato dall’Organismo di certificazione competente in un certificato che il richiedente l’aiuto deve rendere disponibile all’Organismo pagatore competente, secondo le modalità dallo stesso definite.

Registrato presso il Tribunale Civile di Roma, Sezione per la Stampa e l'Informazione al n. 367/2008 del Registro della Stampa. Direttore Responsabile: Paolo Falcioni.
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