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Pac, ecco le condizioni di accesso alla Riserva nazionale per il 2011

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 maggio 2011 il decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 18 marzo 2011 dal titolo: “Ulteriori condizioni tecniche per l’accesso alla riserva nazionale di cui all’articolo 3 del decreto 24 marzo 2005 per il 2011”.

Per il 2011, oltre ai casi già previsti nel 2010 per l’accesso alla riserva nazionale (agricoltori che iniziano l’attività agricola, agricoltori in zone soggette a programmi di ristrutturazione  e/o sviluppo connessi con una forma di pubblico intervento, agricoltori che abbiano ricevuto terre date in affitto, agricoltori che abbiano acquistato terreni dati in locazione, agricoltori che abbiano risolto un contenzioso  amministrativo  o giudiziario), è  prevista una nuova fattispecie relativa agli  investimenti  dei  settori  delle  pere, pesche e prugne destinate alla trasformazione, limitatamente al 2011.

In particolare, l’articolo 1 del decreto prevede che “la richiesta di titoli all’aiuto in applicazione  dell’articolo 21 del regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione,  può  essere presentata dagli agricoltori che hanno  acquistato  o  affittato  per almeno cinque anni – a partire dalla fine della campagna 2006/2007 di commercializzazione  delle  pere,  pesche  e  prugne  destinate  alla trasformazione  ed  entro  il  1°  novembre  2007 – una superficie coltivata a pere, pesche o prugne destinate  alla  trasformazione ed hanno percepito, per la medesima superficie nella campagna 2007/2008, un aiuto previsto all’art. 1 del decreto ministeriale n. 1537 del  22 ottobre 2007 e/o all’art. 1 del decreto ministeriale n. 1539  del  22 ottobre 2007”.

A seguito dell’Health check della Pac, la riserva nazionale dal 2009 è stata parzialmente modificata dall’articolo 41 del Regolamento del Consiglio n. 73/2009: è consentito l’accesso alle tre note fattispecie (nuovi agricoltori, agricoltori che si trovano in una condizione particolare e agricoltori in zone soggette  a programmi di ristrutturazione); nel caso in cui non vi siano abbastanza risorse disponibili per soddisfare tutte le richieste non è più prevista una riduzione lineare del valore dei titoli assegnati per alimentare la riserva nazionale; per l’attribuzione degli importi dalla riserva, non è contemplato l’incremento unitario del valore dei titoli entro i limiti del valore della media regionale.

E’  consentito  richiedere  titoli  all’aiuto   per   superfici ammissibili pari o superiori ad un ettaro. I titoli da riserva non sono più soggetti ai precedenti obblighi fissati rispettivamente negli articoli 54 e 42 del Reg. (CE) n. 1782/2003 (obbligo di utilizzo annuale, divieto di trasferimento per 5 anni)  e quindi i titoli possono essere utilizzati e trasferiti sulla base delle regole previste per quelli ordinari.

In caso di carenza di fondi della riserva nazionale, si applica il Decreto Mipaaf  13 maggio 2010, che prevede dei criteri di priorità, in particolare per i giovani agricoltori con meno di 40 anni, per le imprese ubicate in montagna, per i soggetti con contribuzione INPS e per le donne.

Gli agricoltori che rientrano in uno dei casi sopra indicati, devono fare un’apposita richiesta alla riserva nazionale della Pac. I centri di assistenza agricola Coldiretti sono a disposizione per la compilazione delle domande.

Registrato presso il Tribunale Civile di Roma, Sezione per la Stampa e l'Informazione al n. 367/2008 del Registro della Stampa. Direttore Responsabile: Paolo Falcioni.
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