Pac, ecco tutte le disposizioni per il 2010
Ad un anno dal compromesso con il quale i Ministri dell’Agricoltura dell’Unione Europea hanno raggiunto l’accordo sul pacchetto “health check” e con l’entrata in vigore del Reg. (CE) n. 73/2009 sono state consolidate le norme applicabili ai pagamenti diretti negli Stati membri dell’Unione europea. Ecco una ricognizione delle principali disposizioni applicabili ai pagamenti diretti a partire dal 2010. 1. Modulazione La normativa prevede un aumento annuale della percentuale di trattenuta sui pagamenti diretti dovuta alla modulazione, da effettuarsi per gli importi di premio che superano i 5.000 euro. Per gli importi eccedenti ai 300.000 euro, è prevista un’ulteriore trattenuta del 4%. La tabella che segue schematizza l’andamento di tale progressione.
2. Condizionalità Vengono consolidate le norme sulle buone condizioni agronomiche e ambientali, rafforzando a partire dal 1° gennaio 2010 gli standard in materia di «mantenimento di habitat», per mantenere i benefici ambientali del set-aside, e di «protezione e gestione delle risorse idriche» (obbligo di costituire fasce tampone lungo i corsi d’acqua) a partire dal 2012. 3. Attuazione del regime di pagamento unico Al fine di fare chiarezza sulla vigente normativa nazionale, modificata diverse volte a partire dall’entrata in vigore della riforma della PAC, si sono disciplinate le misure applicabili dal 2010, redigendo un nuovo decreto ministeriale, in corso di emanazione, riguardante la gestione del regime di pagamento unico e che, pertanto, sostituirà il D.M. 5 agosto 2004 nelle parti che riguardano la gestione del pagamento unico. Nuove disposizioni previste dal Reg. (CE) n. 73/2009 La normativa comunitaria ha introdotto le seguenti novità, disciplinate con il nuovo decreto riguardante i pagamenti diretti: · Requisiti minimi obbligatori per il percepimento di pagamenti diretti. Non saranno corrisposti pagamenti diretti se l’importo totale degli stessi, richiesti o da corrispondere anteriormente alle riduzioni ed esclusioni in un dato anno civile, sia inferiore a 100 euro. A tal proposito, si rammenta che in Italia si era già applicata la norma facoltativa prevista all’art. 70 del Reg. (CE) n. 796/2004, per cui dal 2008, ai sensi del D.M. 22 marzo 2007, non sono corrisposti pagamenti per le domande di importo inferiore a 100 euro. · Attività non agricola consentita sulle superfici richieste a premio unico. Sulle superfici ammissibili è consentito svolgere per un periodo di tempo limitato e non prevalente una attività non agricola che non interferisca con il normale ciclo colturale e che non ostacoli il rispetto delle BCAA. · Modalità per la modifica dei titoli all’aiuto. Viene normata la possibilità di effettuare frazioni o accorpamento di titoli frazionati di natura omogenea. Titoli all’aiuto
I titoli all’aiuto si suddividono in: titoli ordinari, titoli speciali e titoli con deroga.
I titoli ordinari sono quelli che vengono attivati con analogo numero di ettari ammissibili.
I titoli speciali, al posto dell’utilizzo con un corrispondente numero di ettari ammissibili, possono continuare ad essere utilizzati mediante il mantenimento del 50% dell’attività agricola svolta durante il periodo di riferimento espressa in UBA e, in caso di trasferimento, la predetta deroga è applicabile se tutti i titoli speciali sono trasferiti.
A seguito delle recenti proposte di modifica del Reg. (CE) n. 73/2009, sarà creata la base giuridica per quegli agricoltori che abbiano titoli all’aiuto in affitto il primo di anno di integrazione dei regimi di aiuto accoppiati nel regime di pagamento unico. In questo caso, qualora l’agricoltore non abbia ettari ammissibili sufficienti per dichiarare sia i titoli in affitto che i nuovi titoli derivanti dal nuovo disaccoppiamento, riceverà dei titoli con deroga che possono essere attivati senza dichiarare ettari corrispondenti. Tale deroga è limitata fino al momento in cui l’agricoltore non dichiari sufficienti ettari ammissibili e decade se i titoli sono trasferiti (con eccezione delle successioni).
Ettari ammissibili
L’art. 34, par. 2 del Reg. (CE) n. 73/2009 definisce le superfici sulle quali è possibile attivare i titoli all’aiuto le cui condizioni di ammissibilità devono essere soddisfatte durante tutto l’anno civile. “Per ettaro ammissibile si intende: a) qualsiasi superficie agricola dell’azienda, nonché le superfici investite a bosco ceduo a rotazione rapida (codice NC ex 0602 90 41), utilizzata per un’attività agricola o, qualora le superfici siano utilizzate anche per attività non agricole, utilizzate prevalentemente per attività agricole; e b) qualsiasi superficie che abbia dato diritto a pagamenti nell’ambito del regime di pagamento unico o del regime di pagamento unico per superficie nel 2008 e che: 1) non risponde più alle condizioni di ammissibilità in seguito all’attuazione della direttiva 79/409/CEE (conservazione degli uccelli selvatici), della direttiva 92/43/CEE (conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche), nonché della direttiva 2000/60/CE (istituzione di un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque), oppure 2) per la durata del pertinente impegno del singolo agricoltore è oggetto di imboschimento a norma dell’art. 31 del Reg. (CE) n. 1257/1999 o dell’art. 43 del Reg. (CE) n. 1698/2005 o sotto uno schema nazionale le cui condizioni siano conformi con l’art. 43, par. 1, 2 e 3 di tale regolamento, oppure 3) per la durata del pertinente impegno del singolo agricoltore è ritirata dalla produzione ai sensi degli artt. 22, 23 e 24 del Reg. (CE) n. 1257/1999 o dell’art. 39 del Reg. (CE) n. 1698/2005.”
A tal proposito, si evidenzia che nel sopra menzionato decreto ministeriale riguardante i pagamenti diretti è stato predisposto un allegato che elenca le specie arboree che, utilizzate per l’attività agricola, possono rientrare nella definizione di bosco ceduo a rotazione rapida ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 2, lettera a), stabilendo, inoltre, in 8 anni il periodo massimo tra due ceduazioni. Si sottolinea che rimane immutato quanto stabilito con D.M. n. 1535 del 22 ottobre 2007 in materia di inammissibilità delle superfici coltivate a patate da consumo, vivai e frutta in coltura permanente, ad eccezione degli agrumi, fino al 31 dicembre 2010. Riserva nazionale Per quanto riguarda la riserva nazionale, continua ad essere consentito l’accesso alle tre note fattispecie (nuovi agricoltori, agricoltori che si trovano in una condizione particolare e agricoltori in zone soggette a programmi di ristrutturazione), ma non è previsto un ulteriore taglio dei titoli assegnati nel caso in cui non vi siano abbastanza risorse disponibili per soddisfare tutte le richieste. Sostegno specifico In attuazione dell’art. 68 del Reg. (CE) n. 73/2009, è stato emanato il D.M. 29 luglio 2009 che prevede, a partire dalla domanda 2010, l’accesso al sostegno specifico come di seguito sintetizzato. Sono state previste misure finanziabili sottoforma accoppiata, pagamenti soggetti a un vincolo finanziario del 3,5% del massimale nazionale (147,25 milioni di euro) e misure disaccoppiate, non soggette a vincoli finanziari (169 milioni di euro). Nell’ambito delle misure accoppiate, i settori interessati sono quelli del settore lattiero (40 milioni di euro), del tabacco (21,5 milioni di euro), della carne bovina (macellazione – 27,25 milioni di euro – e vacche nutrici – 24 milioni di euro), dello zucchero (14 milioni di euro), degli ovicaprini (10 milioni di euro), dell’olio di oliva (9 milioni di euro) e per la Danae racemosa – ruscus (1,5 milioni di euro). Le misure disaccoppiate prevedono il sostegno agli agricoltori che, quale attività intesa a promuovere l’utilizzo sostenibile dei terreni agricoli, attuano tecniche di avvicendamento (99 milioni di euro) e contributi agli agricoltori per la sottoscrizione di premi assicurativi del raccolto, degli animali e delle piante (70 milioni di euro). La misura avvicendamento è soggetta ad approvazione ed è attualmente al vaglio dei servizi della Commissione. 4. Revisione dei diritti all’aiuto e attuazione regionale Ad oggi non è stata adottata alcuna decisione di modifica dei titoli assegnati attraverso l’attuazione regionale, la revisione del valore dei titoli assegnati o una combinazione dei due strumenti. Su tale argomento, il Reg. (CE) n. 73/2009 offre la facoltà allo Stato membro di optare verso una diversa distribuzione degli importi di riferimento, adottando una eventuale decisione in merito entro il 1° agosto 2010. 5. Attribuzione dei titoli all’aiuto per l’estirpazione dei vigneti Con D.M. 10 novembre 2009, in corso di registrazione, sono state definite le modalità di attribuzione dei titoli all’aiuto per gli agricoltori che hanno ricevuto il premio per l’estirpazione dei vigneti ai sensi del D.M. 23 luglio 2008. 6. Sostegni accoppiati e pagamenti transitori Rimangono in vigore, sino al termine ultimo fissato nell’allegato XI del Reg. (CE) n. 73/2009, i regimi di aiuto accoppiato e gli aiuti per le sementi, nonché i pagamenti transitori per pomodori, pere, pesche e prugne d’Ente destinati alla trasformazione, così come stabilito con i relativi decreti ministeriali nn. 1540, 1537 e 1539 del 22 ottobre 2007. Per ciascun regime di aiuto viene indicato il calendario di disaccoppiamento/soppressione con l’eventuale integrazione dei relativi importi nel regime di pagamento unico.
7. Pagamenti degli aiuti I pagamenti sono effettuati nel periodo compreso tra il 1° dicembre dell’anno di presentazione della domanda ed il 30 giugno dell’anno successivo, dopo che sia stata ultimata la verifica delle condizioni di ammissibilità (controlli amministrativi e controlli in loco). In casi particolari, previo parare del comitato di gestione dei pagamenti diretti, la Commissione europea può autorizzare l’erogazione di anticipi. I pagamenti possono essere effettuati in due rate e l’ammontare, al netto della modulazione, complessivamente erogabile non può superare i massimali nazionali riportati nell’all. IV del Reg. (CE) n. 73/2009.
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