il Punto Coldiretti

Pensionati, ecco quando spetta l’integrazione al trattamento minimo

L’integrazione al trattamento minimo è l’integrazione che viene corrisposta dallo Stato ai pensionati, compresi i coltivatori diretti, con redditi bassi, quando l’importo della pensione risultante dal calcolo dei contributi versati o accreditati, è al di sotto di quello che viene considerato il “minimo vitale”. In questi casi, la pensione viene aumentata fino a raggiungere l’importo minimo fissato annualmente dalla Legge.

L’importo

Per il 2011, l’importo del trattamento minimo è pari a euro 467,43 mensili.
Il diritto a tale beneficio dipende non solo dal reddito personale ma anche, in caso di pensionati coniugati e non separati legalmente, dal reddito coniugale derivante dal cumulo del reddito personale con quello del coniuge.
Tale beneficio non si applica alle pensioni contributive e alle pensioni supplementari: in tali casi infatti la pensione è rapportata ai soli contributi versati, senza diritto ad alcuna integrazione.

I limiti di reddito

L’integrazione al minimo delle pensioni può essere attribuita in misura intera o ridotta.
Per il 2011, i limiti di reddito che consentono l’integrazione totale sono: € 6.076,59 personali, € 18.229,77 cumulati. Non spetta alcuna integrazione se si supera il limite di € 12.153,18, con redditi propri, e il limite di € 24.306,36 con redditi cumulati.

L’integrazione spetta in misura ridotta e proporzionale (parziale integrazione) se il pensionato possiede redditi, personali o cumulati con il coniuge, compresi tra il limite minimo (totale integrazione) e il limite massimo (oltre il quale l’integrazione è esclusa).
I limiti di reddito, personale e coniugale, devono essere entrambi rispettati. Il superamento di almeno un limite è sufficiente ad escludere il pensionato dall’integrazione.
Limiti diversi sono previsti per pensioni con decorrenza compresa nel 1994.

Non concorrono alla determinazione del reddito quelli derivanti dalla casa di abitazione, la pensione da integrare al minimo e i redditi soggetti a tassazione separata. Questi ultimi devono essere dichiarati solo per le pensioni con decorrenza anteriore al 1° febbraio 1994.
Per quanto riguarda gli assegni di invalidità, i limiti di reddito annuo che escludono l’integrazione sono i seguenti: il pensionato solo non deve superare euro 10.849,80, euro 16.274,70 se coniugato. In tal caso, non è previsto il diritto alla parziale integrazione al minimo: in caso di superamento dei limiti di reddito, l’assegno viene liquidato nell’importo “a calcolo”, vale a dire corrispondente al puro calcolo dei contributi versati.
Se il pensionato è titolare di due o più pensioni, esistono dei criteri per stabilire su quale pensione spetta l’integrazione.

Per una consulenza personalizzata, raccomandiamo a tutti gli interessati di rivolgersi al Patronato Epaca: gli operatori Epaca forniranno gratuitamente tutta l’assistenza necessaria, predisponendo tutta la documentazione che deve essere inviata all’Inps.
Per conoscere l’ufficio Epaca più vicino, si può telefonare al numero verde 800.667711 o visitare il sito Internet http://www.epaca.it/.

Registrato presso il Tribunale Civile di Roma, Sezione per la Stampa e l'Informazione al n. 367/2008 del Registro della Stampa. Direttore Responsabile: Paolo Falcioni.
2008 © Copyright Coldiretti - powered by BLUARANCIO S.p.A. | Redazione contenuti

Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

Chiudi