il Punto Coldiretti

Più efficienza energetica dall’agricoltura col decreto sull’edilizia

È entrato in vigore il 25 giugno 2009 il Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59, sul rendimento energetico e sulla certificazione energetica nell’edilizia, che interessa anche il settore agricolo. In particolare, la norma riguarda le abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali (fabbricati rurali per abitazione in riferimento alla categoria catastale A/2 e A/7 ). Il decreto in questione è uno degli applicativi richiesti per l’attuazione degli articoli 4 e 6 del d.lgs. 192/2005, “Attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia”.

Secondo Giorgio Piazza, Presidente dell’Associazione le Fattorie del Sole – Coldiretti, “l’agricoltura ha grandi opportunità per dimostrare di essere efficiente e garantire un significativo contributo alla riduzione dei gas che alterano il clima e al raggiungimento degli obiettivi nazionali previsti dalla nuova direttiva UE. È un esempio il premio Oscar Green 2009, per la categoria energia per il futuro, assegnato all’Az. Agr. Masseria Salamina, all’Az. Agricola Manzoni fratelli e all’ Agriturismo Colle Regnano di Mucci Giorgina”. 

L’Agriturismo Colle Regnano,  nelle campagne marchigiane, è un esempio di  ristrutturazione in cui sono stati utilizzati solo materiali naturali, con tecniche di bioedilizia e architettura bioecologica, per alloggiare in modo sano e consapevole; mantenendo ove possibile il manufatto originale.

Le opere murarie sono state realizzate con malta a base di calce e cotto recuperato, e pannelli di sughero per l’isolamento termico; mentre gli intonaci interni ed esterni e le relative pitture sono completamente a base di calce naturale, per garantire la massima traspirabilità e salubrità dell’edificio.

Gli infissi esterni ed interni sono in legno massiccio senza uso di collanti chimici; anche per gli elementi strutturali dei solai, degli architravi, dei porticati si è utilizzato il legno, trattato con impregnanti completamente naturali. Il solaio di copertura rifatto interamente in legno con sistema di ventilazione naturale (tetto ventilato), favorisce il comfort estivo delle unità abitative del sottotetto ed evita l’utilizzo dei condizionatori d’aria.

Particolare attenzione è stata poi posta alla qualità degli impianti, all’uso di fonti rinnovabili (installando un impianto fotovoltaico da 9,8kW, un impianto solare termico e un impianto geotermico), al risparmio energetico e delle risorse, alla corretta gestione dei rifiuti e all’utilizzo di prodotti rispettosi dell’ambiente.

Il Decreto ha portato all’emanazione di un regolamento per la definizione dei criteri generali, della metodologia di calcolo, dei requisiti di base relativi alla prestazione energetica negli edifici ed impianti termici per la climatizzazione estiva ed invernale e la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari.

Inoltre regolamenta l’edilizia pubblica e quella privata, anche nel caso di ristrutturazioni di edifici esistenti, in cui rientrano alcune tipologie di edifici ad uso agricolo, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412. È importante evidenziare, per ciò che attiene direttamente al settore agricolo, che la nuova disciplina prevede la possibilità di installazione di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori alimentati da biomasse per concorrere alla determinazione del fabbisogno di energia primaria dell’edificio.

L’ambito applicativo del regolamento è definito dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e riguarda pertanto:

• la progettazione e realizzazione di edifici di nuova costruzione e degli impianti in essi installati, di nuovi impianti installati in edifici esistenti, delle opere di ristrutturazione degli edifici e degli impianti esistenti con le modalità e le eccezioni previste ai commi 2 e 3;

• l’esercizio, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici degli edifici, anche preesistenti, secondo quanto previsto agli articoli 7, 9 e 12;

• la certificazione energetica degli edifici, secondo quanto previsto all’articolo 6.

Sono invece escluse dall’applicazione del presente decreto le seguenti categorie di edifici ed impianti:

• i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;

• i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati.

• gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell’edificio, anche se utilizzati, in parte non preponderante, per gli usi tipici del settore civile.

Nell’elenco seguente sono indicate le categorie edilizie cui il decreto è rivolto, suddivise per classi:

Classificazione generale degli edifici per categorie art.3 del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412

Gli edifici sono classificati in base alla loro destinazione d’uso nelle seguenti categorie:

E.1 Edifici adibiti a residenza e assimilabili: a) abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali ( fabbricati rurali per abitazione in riferimento alla categoria catastale A/2 e A/7 ), collegi, conventi, case di pena, caserme; b) abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali case per vacanze, fine settimana e simili; c) edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari.

E.2 Edifici adibiti a uffici e assimilabili: pubblici o privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite anche ad attività industriali o artigianali, purché siano da tali costruzioni scorporabili agli effetti dell’isolamento termico.

E.3 Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani nonché le strutture protette per l’assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici.

E.4 Edifici adibiti ad attività ricreative o di culto e assimilabili: a) quali cinema e teatri, sale di riunioni per congressi; b) quali mostre, musei e biblioteche, luoghi di culto; c) quali bar, ristoranti, sale da ballo.

E.5 Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili: quali negozi, magazzini di vendita all’ingrosso o al minuto, supermercati, esposizioni.

E.6 Edifici adibiti ad attività sportive: a) piscine, saune e assimilabili; b) palestre e assimilabili; c) servizi di supporto alle attività sportive.

E.7 Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili. 

E.8 Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili.

Registrato presso il Tribunale Civile di Roma, Sezione per la Stampa e l'Informazione al n. 367/2008 del Registro della Stampa. Direttore Responsabile: Paolo Falcioni.
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