il Punto Coldiretti

Produzione energia, precisazioni sul Diritto annuale per la licenza d’esercizio

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è intervenuta per chiarire le modalità di applicazione del Diritto di licenza, al fine di fugare i dubbi interpretativi da parte degli Uffici interpretativi in materia.

In relazione alle mutate condizioni conseguenti alla liberalizzazione del mercato elettrico, occorre ora tener conto della volontà del legislatore, che aveva inteso distinguere la misura del diritto di licenza per le officine elettriche, di produzione o di acquisto, sulla base della discriminante individuata nello scopo commerciale.

In tale ambito, lo scopo commerciale non viene rinvenuto nella produzione o acquisto di energia elettrica per uso proprio dello stesso produttore o acquirente, come appare pacifico, ma non viene rinvenuto neanche nella rivendita in blocco ad altri “fabbricanti” (ad oggi, operatori del mercato elettrico diversi dai consumatori finali) dell’energia elettrica prodotta o acquistata, seppure trattasi di attività posta in essere per trarne profitto.

Peraltro, la “rivendita in blocco” viene considerata tale anche in presenza di consumi per uso proprio del produttore o acquirente, quantomeno per l’alimentazione dei servizi ausiliari necessari alla produzione e distribuzione dell’elettricità, quindi, l’espressione “in blocco” non sottintende una destinazione univoca della “totalità” dell’energia elettrica prodotta o acquistata.

Ciò stante, lo scopo commerciale non può che rinvenirsi in un’attività diversa dalla “rivendita in blocco”, che si individua nell’esercizio di un’officina elettrica per far rivendita “al dettaglio”, ossia nella distribuzione dell’energia elettrica ai singoli consumatori finali, clienti dell’esercente l’officina.

Per quanto sopra argomentato, la cessione a titolo oneroso al Gse degli esuberi di produzione rispetto ai propri autoconsumi non sembra riconducibile a quello scopo commerciale a cui fa riferimento la lettera b), comma 3, dell’art. 63 del Tua, trattandosi di “rivendita in blocco” di tutta l’energia elettrica prodotta in esubero rispetto ai propri autoconsumi, in favore di un operatore del mercato elettrico diverso dai consumatori finali.

Si invitano pertanto gli operatori interessati ad effettuare, dalla prossima scadenza prevista il versamento dell’importo di € 23,24 precisando che tale pagamento deve essere eseguito con le modalità di cui all’art.63, comma 4 del Tua nel periodo dal 1° al 16 dicembre di ogni anno per l’anno successivo.

Resta inteso, che qualora l’utilizzatore dell’energia elettrica prodotta da fonte rinnovabile ed il titolare dell’impianto, vale a dire intestatario di licenza fiscale di licenza d’esercizio, fossero soggetti diversi, allora quest’ultimo si identificherebbe quale produttore di energia elettrica per uso commerciale e pertanto tenuto al pagamenti del diritto annuale nella misura di € 77,47.

Ricordiamo che il Diritto di licenza è un contributo da corrispondere all’Agenzia delle Dogane a fronte dell’apertura di Officina Elettrica, funzionale all’autoconsumo dell’energia elettrica prodotta. Per maggiori informazioni, consulta il sito http://www.fattoriedelsole.org/.

Registrato presso il Tribunale Civile di Roma, Sezione per la Stampa e l'Informazione al n. 367/2008 del Registro della Stampa. Direttore Responsabile: Paolo Falcioni.
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