il Punto Coldiretti

Prorogato il termine per il deposito dei contratti del pomodoro

Con la firma del Decreto ministeriale del 29 aprile 2016, il Ministro delle Politiche Agricole ha ufficializzato la proroga del termine per il deposito dei contratti del pomodoro dal 30 aprile sino al termine ultimo per la presentazione della domanda Unica. In base a quanto stabilito nel DM, il termine del 30 aprile è stato di fatto cancellato anche per gli anni successivi al 2016 e sostituito con il termine ultimo per la presentazione della domanda.

Altrettanto importante è l’intenzione della Commissione europea di autorizzare la proroga di un mese della domanda unica dei pagamenti diretti e le domande per gli aiuti a superficie dello sviluppo rurale, passando così dal 15 maggio al 15 giugno. Così come avvenuto per il 2015, per rendere la proroga applicabile, saranno necessari un regolamento di esecuzione della Commissione europea e un decreto MIPAAF di recepimento. Successivamente all’approvazione tale proroga estenderà ulteriormente il termine per il deposito dei contratti del pomodoro.

Entrambe le richieste di proroga sono state proposte e sostenute da Coldiretti, sia in ambito nazionale che, per la proroga della domanda dal 15 maggio al 15 giugno, in ambito europeo. In merito al greening si ricorda l’importante novità introdotta per il 2016 che gli agricoltori dovranno rispettare per non incorrere in sanzioni. La classificazione delle colture foraggere in purezza come colture e non più come “erba o altre piante erbacee da foraggio” e quindi dell’impossibilità di utilizzo ai fini delle deroghe della diversificazione, vale per tutte le leguminose da foraggio, coltivate sia in purezza che in miscugli di sole leguminose (erbai di sole leguminose).

Nelle aziende che devono rispettare la diversificazione, tali colture non potranno superare il 75% della superficie a seminativo. Le maggiori difficoltà saranno riscontrate dalle aziende con medica, data la natura poliennale della coltura e le perdite economiche che deriverebbero dalla rottura del medicaio prima del termine del suo ciclo produttivo. L’unica deroga concessa dalla Commissione riguarda le aziende nelle quali le superfici investite ad erba medica sono legate a contratti. Tali aziende non dovranno ridurre la superficie ad erba medica qualora tali superfici superino il 75% dei seminativi. Gli uffici Coldiretti sono a disposizione per ulteriori chiarimenti.

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