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Pubblicati i regolamenti dell’health check della PAC

A seguito dell’accordo sull’Health check della Politica agricola comune raggiunto nel mese di novembre del 2008, sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 31 gennaio 2009 i regolamenti comunitari del Consiglio che modificano le norme dell’Ocm unica, dello sviluppo rurale e del regime di pagamento unico. Detti  regolamenti, che sono entrati in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione, si applicheranno però a decorrere dal primo gennaio 2009. L’applicazione retroattiva non dovrebbe violare il principio della certezza del diritto dei beneficiari interessati.

Per quanto concerne i regolamenti di esecuzione della Commissione, tali atti sono in corso di discussione a Bruxelles. In questa prima fase la Commissione ha deciso di prendere in considerazione solo gli articoli che si applicheranno nell’anno 2009, per poi procedere in una seconda fase alla stesura delle modifiche necessarie per consentire agli Stati membri di operare le proprie scelte, alcune possibili già a partire dal 1° agosto 2009, in un quadro normativo definito. Qui di seguito le novità più importanti per la PAC nel 2009.

Superfici ammissibili ai fini Pac
Tutte le superfici vitate saranno ammissibili all’abbinamento del diritto all’aiuto della Pac dal primo gennaio 2009, come stabilito dalla riforma dell’Ocm vino. Le superfici vitate dovranno rispettare così le norme della condizionalità che, per semplicità, possono essere racchiuse nella formula usata dal regolamento comunitario nel mantenimento in “buone condizioni vegetative”. I decreti regionali sulla condizionalità 2009, emanati entro il 31 dicembre 2008, specificano nel dettaglio gli obblighi degli agricoltori ai fini del rispetto degli impegni della condizionalità.
Sempre in tema di superfici ammissibili ai fini Pac, l’Health check permette dal 2009 anche l’estensione dell’ammissibilità per le superfici imboschite con l’apposita misura del Psr o altro aiuto nazionale, a condizione  che tali superfici abbiano dato diritto ai pagamenti disaccoppiati nel 2008. L’altra novità riguarda l’ammissibilità di tutte le superfici a pioppeto (guarda la tabella).

Disponibilità terreni
Gli ettari ammissibili abbinati ai titoli all’aiuto dichiarati dall’agricoltore, ai sensi dell’articolo 7 del decreto ministeriale 5 agosto 2004, dovranno essere a disposizione dello stesso agricoltore alla data del 15 maggio dell’anno di presentazione della domanda unica. Questa modifica, in corso di approvazione, va a variare il  Decreto Mipaaf del 28 marzo 2008 che stabiliva la data al 9 giugno dell’anno di presentazione della domanda unica.

Set-aside
Altra novità già anticipata nei mesi scorsi, ma confermata dall’Health check a partire dal 2009,  riguarda l’abolizione del set-aside e la conversione dei titoli di ritiro in titoli ordinari; contestualmente si sospendono le attività di controllo degli Stati membri  successivamente al 15/01/2009. Come si legge infatti in una nota della Commissione anteriore all’approvazione dell’Health check, dopo l’azzeramento della percentuale di ritiro per il 2008, in vista dell’abolizione dei titoli set-aside e loro trasformazioni in titoli ordinari dal 2009, si ritiene che gli agricoltori possano beneficiare di questa misura già a partire dalle semine dell’autunno 2008 primavera 2009.

Gestione titoli
La nuova regolamentazione prevede dal 2009 una semplificazione nella gestione dei titoli, in particolare dei titoli da riserva. Per questi non ci sarà più il divieto di trasferimento per cinque anni e l’obbligo di loro utilizzo annuale per cinque anni, saranno perciò utilizzati e trasferiti secondo le regole dei titoli ordinari.
Per quanto riguarda il trasferimento dei titoli, viene eliminato il vincolo dell’utilizzo dell’80% dei titoli per almeno un anno per il trasferimento senza terra.
I diritti all’aiuto confluiranno in riserva nazionale se non utilizzati per due anni consecutivi (attualmente sono 3 anni), tranne quelli dell’ultimo biennio (2007-2008).
I titoli speciali, in deroga all’utilizzo con un corrispondente numero di ettari ammissibili, possono continuare ad essere utilizzati mediante il mantenimento di un certo numero di Uba e, in caso di trasferimento, la predetta deroga è applicabile se tutti i titoli speciali sono trasferiti.

Modulazione e Piani di sviluppo rurale
Anche la modulazione potrebbe far sentire i propri effetti sui titoli dal 2009: la proposta approvata prevede un aumento dei trasferimenti dal primo pilastro della Pac, cioè dei pagamenti diretti, al secondo pilastro, quello dello sviluppo rurale, del 2% nel 2009 che si aggiunge al 5% già in vigore. La modulazione obbligatoria dovrebbe essere perciò del 7%, con la conferma della franchigia sotto i 5.000 euro, per i quali non si applica alcuna modulazione (tabella sotto).

Modulazione

Esercizio finanziario

%

2007

5%

2008

5%

2009

7%

2010

8%

2011

9%

2012

10%

Il nuovo regolamento prevede inoltre dal 2009 una modulazione progressiva, ossia una riduzione dei pagamenti  (oltre ai tassi annuali di modulazione obbligatoria) del 4% per le imprese agricole che ricevono oltre i 300.000 euro. In Italia sono 290 i percettori di contributi superiori a 300.000 euro e percepiscono 176 milioni di euro. Questa misura sostituisce i tetti di spesa per azienda inizialmente previsti.

Le risorse trasferite allo sviluppo rurale dovranno essere programmate  nei Piani di sviluppo rurale nel 2009 per essere disponibili dal 2010 con operazioni rispondenti alle seguenti priorità: cambiamenti climatici, energie rinnovabili, gestione delle risorse idriche e biodiversità e i seguenti nuovi settori prioritari: misure accompagnamento latte e misure di innovazione legata a cambiamenti climatici, bioenergie, gestione dell’acqua e biodiversità. In tali operazioni per le nuove sfide il Cofinanziamento potrà essere aumentato al 75% e al 90% (aree convergenza).

Dal 2009 saranno comunque a regime gli interventi programmati dai Piani di sviluppo rurale delle regioni, dall’ammodernamento delle aziende agricole, all’agroambiente sino agli incentivi per la multifunzionalità.

Pagamenti minimi
Per il 2009 non ci sono novità per i pagamenti minimi e in virtù del decreto ministeriale del 2007 non saranno corrisposti pagamenti per le domande d’aiuto di importo inferiore a 100 euro .

Sostegni accoppiati ed articolo 69
Per il 2009 non ci sono novità per l’applicazione dell’articolo 69 del regolamento 1782/2003, così come dei pagamenti accoppiati , rimanendo in vigore i seguenti regimi d’aiuto:
• premio specifico alla qualità per il frumento duro,
• aiuto alla trasformazione dei foraggi essiccati,
• aiuto per la trasformazione di lino e canapa,
• premio per le colture proteiche,
• aiuto specifico per il riso,
• pagamento per la frutta a guscio,
• aiuto alle sementi,
• aiuto per le colture energetiche.

Registrato presso il Tribunale Civile di Roma, Sezione per la Stampa e l'Informazione al n. 367/2008 del Registro della Stampa. Direttore Responsabile: Paolo Falcioni.
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