il Punto Coldiretti

Regime dei Piccoli agricoltori, adesione entro il 15 ottobre

Con il DM 6513 del 18 novembre 2014 l’Italia ha deciso di applicare il Regime per i Piccoli Agricoltori come semplificazione dei Pagamenti diretti. Tale Regime consente di ricevere un pagamento unico ed alternativo al pagamento di base, al greening, al pagamento per i giovani e al pagamento accoppiato. Il Regolamento 1307/2013 ha previsto diverse possibilità di calcolo del sostegno. L’Italia ha deciso di concedere un pagamento pari all’importo dei pagamenti diretti nel 2015. Ciò vuol dire che l’agricoltore, successivamente all’adesione al Regime, riceverà un pagamento pari all’importo spettante nel 2015 e derivante dalla somma del pagamento di base, del greening, del pagamento per i giovani (qualora ne avesse diritto) e del pagamento accoppiato. L’importo massimo del pagamento per i piccoli è pari a 1.250 euro, mentre l’importo minimo corrisponde alla soglia minima di accesso ai pagamenti diretti pari a 250 euro, per il 2015 e 2016, e pari a 300 euro dal 2017.

L’adesione al regime dei piccoli è facoltativa e deve essere effettuata entro il 15 ottobre 2015; tale scelta, però, non è “irreversibile” e l’agricoltore può decidere di uscire dal regime in modo definitivo. I vantaggi derivanti dall’adesione al regime dei piccoli agricoltori consistono nell’esonero dagli obblighi del greening e dagli obblighi della condizionalità. Per tutta la durata della partecipazione al regime, i beneficiari devono: mantenere almeno un numero di ettari ammissibili corrispondente al numero di titoli in proprietà o in affitto nel 2015; essere destinatario del pagamento per un ammontare non inferiore a euro 250 per gli anni 2015 e 2016 e euro 300 a partire dal 2017.

I titoli assegnati nel 2015 all’agricoltore che partecipa al regime dei piccoli sono considerati attivati e utilizzati per tutta la durata della partecipazione a tale regime. Tali titoli, in caso di uscita dal regime, sono soggetti al meccanismo di convergenza. Inoltre, i titoli detenuti dagli agricoltori che partecipano al regime non sono trasferibili, tranne in caso di successione effettiva o anticipata. In tal caso, gli agricoltori che ricevono i titoli da un agricoltore che ha partecipato al regime dei piccoli sono ammessi a partecipare a tale regime se soddisfano i requisiti per beneficiare del pagamento di base e se ereditano tutti i titoli.

Si possono verificare due situazioni distinte: l’agricoltore che riceve i titoli e l’agricoltore che “cede” i titoli hanno entrambi aderito al regime dei piccoli, oppure l’agricoltore che riceve i titoli (e ne possiede di propri) non ha aderito al regime dei piccoli, mentre chi cede i titoli è un piccolo agricoltore. Nel primo caso, l’erede può scegliere se mantenere il proprio regime di piccolo agricoltore o subentrare in quello ricevuto tramite successione, oppure, in alternativa, può decidere di uscire dal regime dei piccoli e aderire al regime di pagamento di base; la mancata scelta equivale a richiesta di ritiro dal regime dei piccoli. Nel secondo caso, la richiesta di attivazione dei titoli di cui l’erede è già in possesso si considera come una richiesta di ritiro dal regime per i piccoli agricoltori ricevuto per successione.

Secondo quanto stabilito dal DM 6513 del 18 novembre 2014 (art. 28, comma 2) gli Organismi Pagatori hanno l’obbligo di comunicare agli agricoltori la stima dell’importo del pagamento in tempo utile prima della data del 15 ottobre 2015, corrispondente alla data limite per l’adesione al regime. Si tratta comunque di un importo provvisorio in quanto l’importo definitivo potrà essere fissato solo successivamente alla determinazione del valore definitivo dei titoli e degli importi unitari per il sostegno accoppiato facoltativo.

Inoltre, ai sensi dell’articolo 18 del DM 26 febbraio 2015 n. 1420, gli agricoltori che hanno aderito al regime per i piccoli agricoltori e che non richiedono altri aiuti possono detenere un fascicolo aziendale aggiornato in forma semplificata, il cui contenuto informativo e documentale obbligatorio è limitato alle informazioni sulla composizione strutturale. A partire dal 2016 la domanda deve contenere: tutte le informazioni necessarie per stabilire la conformità al regime; una dichiarazione con la quale il beneficiario attesta di aver preso atto delle condizioni particolari relative al regime per i piccoli agricoltori. Oppure deve contenere la richiesta di ritiro dal regime dei piccoli.

Negli anni successivi l’adesione, l’agricoltore può decidere di uscire dal regime in modo irreversibile. Tali soggetti non hanno più diritto a partecipare al regime, anche in caso di successione effettiva o anticipata. Anche gli agricoltori che sono divenuti beneficiari del sostegno concesso nell’ambito della misura “sviluppo delle aziende agricole e delle imprese”, prevista nello sviluppo rurale, escono dal regime e perdono il diritto di adesione. Anche la presentazione di una domanda unica dal 2016 con richiesta di pagamento di uno qualsiasi degli aiuti previsti dal regime dei pagamenti diretti (pagamento di base, giovani o accoppiato), compresa la richiesta di attribuzione di titoli dalla riserva, corrisponde ad una richiesta di ritiro dal regime dei piccoli. Gli uffici Caa di Coldiretti sono a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Registrato presso il Tribunale Civile di Roma, Sezione per la Stampa e l'Informazione al n. 367/2008 del Registro della Stampa. Direttore Responsabile: Paolo Falcioni.
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