il Punto Coldiretti

Riforma Pac, il trasferimento dei diritti all’aiuto

Il trasferimento dei titoli rappresenta una delle modalità con cui un agricoltore può entrare in possesso dei titoli successivamente alla prima assegnazione che avverrà il 15 maggio 2015. In base a quanto previsto dal regolamento di base (art. 4, paragrafo 1, lettera n) del Reg. (UE) 1307/2013) per trasferimento si intende l’affitto o la vendita o il trasferimento per successione effettiva o anticipata di terreni o di diritti all’aiuto o qualsiasi altro loro trasferimento definitivo. Non può essere considerato trasferimento il riversamento dei diritti alla scadenza di un affitto.

I titoli possono essere trasferiti solamente tra agricoltori attivi, tranne nei casi di successione effettiva o anticipata. In entrambi i casi i titoli potranno essere attivati soltanto nello Stato membro in cui sono stati assegnati. Negli Stati membri che hanno applicato la regionalizzazione il trasferimento è consentito soltanto nell’ambito della stessa regione e l’attivazione è consentita soltanto all’interno della regione in cui i titoli sono stati assegnati, anche in caso di successione effettiva o anticipata. Tuttavia tale possibilità è prevista anche per gli Stati membri che non hanno optato per la regionalizzazione. In questi casi gli Stati membri sono obbligati a stabilire le regioni al livello territoriale appropriato e in modo da garantire parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato.

Un ulteriore possibilità data agli Stati membri era quella di decidere, nel caso dei trasferimenti senza terra, di trasferire una parte dei titoli alla riserva nazionale o di ridurre il valore unitario dei suddetti titoli in favore della riserva nazionale. I diritti all’aiuto possono essere trasferiti in qualsiasi momento dell’anno e lo Stato membro deve stabilire i tempi entro cui il soggetto che trasferisce i titoli deve darne comunicazione all’autorità competente.

In Italia, secondo quanto indicato nel decreto di applicazione della nuova Pac, il trasferimento dei titoli non è vincolato a limiti regionali, non solo perché il nostro Paese ha deciso di applicare il pagamento di base considerando l’Italia come “regione unica”, ma anche perché non sono state previste delimitazioni regionali per il trasferimento dei titoli. Inoltre, non sono previste riduzioni per i trasferimenti dei titoli senza terra.

Il trasferimento, a pena di nullità, deve essere comunicato con un atto scritto agli organismi pagatori competenti per territorio (es l’agricoltore toscano dovrà comunicare il trasferimento all’OP Artea) entro un termine che sarà stabilito da Agea Coordinamento. Successivamente, l’OP comunica entro cinque giorni lavorativi il trasferimento ad Agea coordinamento; una volta ricevuta la comunicazione Agea coordinamento, responsabile della tenuta del “Registro nazionale titoli”, dovrà convalidare il trasferimento entro i successivi cinque giorni. Gli uffici Caa Coldiretti sono a diposizione per ulteriori chiarimenti.

Il presente articolo rientra nel progetto “La nuova PAC – Tra sostenibilità e innovazione. Impatti sulle aree rurali” cofinanziato dall’Unione Europea – DG AGRI. I pareri in esso espressi impegnano soltanto l’autore e non possono essere considerati come costituenti una presa di posizione ufficiale della Commissione Europea.

Registrato presso il Tribunale Civile di Roma, Sezione per la Stampa e l'Informazione al n. 367/2008 del Registro della Stampa. Direttore Responsabile: Paolo Falcioni.
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