il Punto Coldiretti

Riforma Pac, il vino e la nuova Politica agricola

La nuova programmazione dell’Ocm Unica prevede lo smantellamento del sistema delle quote che coinvolgerà anche il sistema dei diritti di impianto dei vigneti. L’abolizione del vecchio ordinamento è prevista dal 31 dicembre 2015. Dal 1° gennaio 2016, i diritti di impianto saranno sostituiti da un regime di autorizzazioni che rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 2030. Con il nuovo sistema gli impianti e i reimpianti saranno consentiti solo previa autorizzazione, concessa su richiesta dei produttori, espressa in ettari e legata ad una specifica superficie. Le autorizzazioni hanno una durata massima di tre anni e, in caso di non utilizzo da parte dell’agricoltore successivamente al rilascio, è prevista una sanzione.

Per evitare un eccesso di offerta lo Stato membro, attraverso l’applicazione della clausola di salvaguardia, concede autorizzazioni fino all’1 per cento annuo della superficie vitata nazionale. L’Italia non ha ancora stabilito la suddetta percentuale che potrebbe essere ridotta in alcuni territori a denominazione.

Per il rilascio delle autorizzazione lo Stato membro fissa criteri di ammissibilità basati sulla disponibilità di superfice, sulle conoscenze e competenze professionali e sul rischio di una significativa svalutazione di una denominazione. Se le richieste di autorizzazione ammissibili risultano inferiori alla percentuale fissata nell’ambito della clausola di salvaguardia, queste sono tutte accettate, altrimenti sono concesse in proporzione e/o in base a criteri di priorità (giovani produttori, requisiti ambientali, ricomposizione fondiaria, sostenibilità economica, incremento della competitività aziendale e territoriale, incremento della qualità dei prodotti a denominazione di origine e indicazione geografica e aumento della dimensione dei piccoli vigneti).

Il reimpianto nella stessa azienda
Il reimpianto nella stessa azienda rappresenta un altro aspetto importante nel nuovo sistema di gestione. Ai produttori che estirpano un vigneto dopo il 1̊ gennaio 2016 lo Stato membro garantisce automaticamente l’autorizzazione e tali autorizzazioni non sono conteggiate ai fini della clausola di salvaguardia. L’autorizzazione al reimpianto puo’, inoltre, essere concessa prima dell’estirpazione, purché questa avvenga entro quattro anni dalla data del nuovo impianto. E’ bene precisare che, contrariamente a quanto avveniva in precedenza, i diritti di reimpianto non possono essere più trasferiti in quanto l’autorizzazione deve essere utilizzata nella stessa azienda in cui avviene l’estirpazione e puo’ essere vincolata al reimpianto della stessa Do/Ig. Se il vigneto estirpato non era stato autorizzato, l’autorizzazione al reimpianto non sarà concessa.

I diritti in portafoglio
Ai viticoltori che detengono al 31 dicembre 2015 diritti di impianto ancora validi e’ data la possibilita’, fino al 2020, di convertire tali diritti in autorizzazioni. Le autorizzazioni così ottenute scadono il 31 dicembre 2023 e le superfici concesse a partire da diritti in portafoglio non concorrono al raggiungimento della clausola di salvaguardia.

Gli impianti non autorizzati: cosa fare
Gli impianti vitivinicoli devono essere monitorati dagli Stati membri i quali devono continuare a detenere inventario e schedario viticolo. I vigneti impiantati senza l’autorizzazione prevista nel nuovo sistema sono considerati illegali e, in quanto tali, dovranno essere obbligatoriamente estirpati a proprie spese dal produttore; se il produttore non rispetta l’obbligo di estirpazione incorrerà in una sanzione e inoltre non potra’ usufruire delle misure di sostegno previste dall’Unione.

Il nuovo regime dei pagamenti diretti: diritti all’aiuto anche ai viticoltori, ma senza greening
Secondo quanto previsto nel nuovo regime dei pagamenti diretti, potranno presentare domanda anche i viticoltori, ai quali verranno riconosciuti diritti all’aiuto. Un importante vantaggio, derivante dall’attività di negoziazione e fortemente sostenuto da Coldiretti, consiste nell’esclusione delle superfici vitate dall’applicazione delle pratiche benefiche per il clima e l’ambiente (greening). Con questa esclusione e’ stato di fatto riconosciuto il ruolo ambientale delle coltivazioni viticole, non solo dal punto di vista della biodiversità e della tutela dei paesaggi, ma anche e soprattutto l’importante ruolo sulla prevenzione del rischio idrogeologico che oggi preoccupa la maggior parte del territorio nazionale. Gli uffici del Caa Coldirettisono a disposizione per ulteriori informazioni.

Il presente articolo rientra nel progetto “La nuova PAC – Tra sostenibilità e innovazione. Impatti sulle aree rurali” cofinanziato dall’Unione Europea – DG AGRI. I pareri in esso espressi impegnano soltanto l’autore e non possono essere considerati come costituenti una presa di posizione ufficiale della Commissione Europea.

 

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