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Riforma Pac, le aree svantaggiate e la nuova delimitazione

Al fine di garantire un uso efficiente delle risorse è necessario individuare le zone montane e le altre zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici in base a criteri oggettivi. In base a quanto stabilito all’articolo 31 del Regolamento 1305/2013 per gli agricoltori delle zone montane o di altre zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli è prevista un’indennità erogata annualmente per ettaro di superficie agricola. Tale indennità ha lo scopo di compensare i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti alla presenza dei vincoli.

Per ottenere l’indennità gli agricoltori dovranno impegnarsi a proseguire l’attività agricola nelle zone svantaggiate e a rispondere alla definizione di agricoltore attivo. Gli importi potranno variare da un minimo di 25 euro per ettaro/anno sulla media dell’area del beneficiario del sostegno, fino ad un massimo di 250 euro per ettaro/anno. Per le zone montane il limite massimo è aumentato a 450 euro per ettaro anno. Secondo quanto stabilito nel Regolamento, gli importi massimi potranno essere aumentati in casi opportunamente motivati considerando particolari circostanze che dovranno essere giustificate nel Psr.

Il Regolamento 1305/2013 prevede la revisione delle zone svantaggiate e in particolare della zone intermedie, cioè delle zone soggette a vincoli naturali significativi. La revisione dovrà essere effettuata considerando parametri biofisici e più precisamente, considerando gli aspetti pedoclimatici. L’ammissibilità all’indennità sarà garantita a quelle zone con vincoli naturali significativi nelle quali almeno il 60% della superficie agricola soddisfa almeno uno degli otto parametri biofisici riportati nell’Allegato III (bassa temperatura, siccità, eccessiva umidità del suolo, scarso drenaggio del suolo, problemi di tessitura e pietrosità, scarsa profondità radicale, proprietà chimiche mediocri e forte pendenza) rispettando i valori soglia. Il rispetto delle suddette condizioni andrà garantito, in linea generale, a livello delle unità amministrative locali.

Importante sarà anche la fase del fine tuning che consiste nell’esclusione di quelle aree in cui il vantaggio naturale, evidenziato dai parametri biofisici, sia stato superato grazie ad un investimento o all’attività economica intrapresa, oppure grazie a metodi di produzione o sistemi agricoli in grado di compensare il mancato guadagno o i costi aggiuntivi. Sono escluse dal fine tuning le zone il cui svantaggio derivi da handicap naturali non superabili con la tecnologia o con l’adozione di specifici sistemi di produzione (es. bassa temperatura, stress termico e pendenza).

Qualora in seguito alla revisione una zona non dovesse più rientrare nella definizione, questa sarà progressivamente esclusa dal sostegno nell’arco di quattro anni. Il periodo di quattro anni ha inizio dalla data di completamento della nuova delimitazione e comunque al più tardi dal 2018.
Il Ministero sta lavorando alla revisione delle zone intermedie. In generale la definizione delle zone svantaggiate assume un ruolo importante anche nel primo pilastro nel quale sono previsti dei vantaggi per gli agricoltori ricadenti nelle suddette zone. In attesa della nuova classificazione, per la domanda unica 2015 rimane in vigore l’attuale classificazione. Gli uffici del Caa Coldiretti sono a disposizione per ulteriori approfondimenti.

Il presente articolo rientra nel progetto “La nuova PAC – Tra sostenibilità e innovazione. Impatti sulle aree rurali” cofinanziato dall’Unione Europea – DG AGRI. I pareri in esso espressi impegnano soltanto l’autore e non possono essere considerati come costituenti una presa di posizione ufficiale della Commissione Europea.

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