il Punto Coldiretti

Riforma Pac: raggiunta l’intesa con le Regioni, ecco le novità

È stata raggiunta l’intesa tra le Regioni sul decreto relativo alle disposizioni modificative ed integrative del Decreto ministeriale 6513 del 18 novembre 2014. Tale intesa consentirà di avere a disposizione regole più chiare per l’applicazione del nuovo regime dei pagamenti diretti. Tra le novità proposte nell’ultima versione vi è la definizione dell’attività agricola ed in particolare il mantenimento e l’attività agricola minima da svolgere sulle superfici naturalmente mantenute in uno stato idoneo al pascolo e alla coltivazione.

In merito al mantenimento sia delle superfici a prato e pascolo permanente (che di seguito chiameremo “prato permanente”) sulle quali sono svolte attività considerate tradizionali nello Stato membro, sia di quelle superfici sulle quali è svolta unicamente l’attività di pascolamento (compresi i pascoli magri), l’intesa prevede (fermo restando il rispetto degli impegni di condizionalità) l’obbligo del pascolamento con uno o più turni all’anno della durata complessiva di almeno sessanta giorni. In assenza di definizione da parte delle Regioni o delle Province Autonome (Pa), sulle superfici soggette all’obbligo di pascolamento dovrà essere garantito un carico minimo pari a 0,2 Uba per ettaro riferito all’anno di presentazione della domanda.

Nel caso in cui il comune di ubicazione dell’azienda sia diverso dal comune di ubicazione dell’allevamento e non sia ad esso limitrofo, le superfici sono considerate ammissibili solo se il pascolamento è dimostrato attraverso la presenza di documenti che attestino la movimentazione dei capi verso le località di pascolo. Tali documenti devono essere registrati presso la Banca Dati Nazionale. È necessario che i capi utilizzati per il pascolo siano complessivamente detenuti dal richiedente e appartengano ad un codice di allevamento intestato al richiedente stesso. In deroga a tale obbligo e qualora espressamente previsto dalla Regione o Pa tramite provvedimento possono essere ammessi anche capi appartenenti a codici di allevamento non intestati al richiedente. Oltre al carico minimo, la Regione o Pa può definire anche una durata del pascolamento diversa dai sessanta giorni.

Anche per l’attività agricola minima, fermo restando il rispetto degli impegni di condizionalità, per le superfici naturalmente mantenute è previsto l’obbligo del pascolamento qualora l’agricoltore non sia in grado di dimostrare lo svolgimento di almeno uno sfalcio annuale oppure di un’altra operazione volta al miglioramento del pascolo. Il pascolamento dovrà essere svolto con uno o più turni all’anno della durata complessiva di sessanta giorni. Anche in questo caso è previsto il rispetto di un carico minimo che, se non definito dalle Regioni o Pa, dovrà essere pari a 0,2 Uba per ettaro riferito all’anno di presentazione della domanda. Inoltre, come per il mantenimento, la Regione o Pa può definire una durata del pascolamento diversa dai sessanta giorni.

Altra novità riguarda la definizione di agricoltore attivo. Il Decreto stabilisce che, in caso di partita Iva attivata in campo agricolo successivamente al primo agosto 2014 oppure in assenza di partita Iva, non può essere considerato attivo il soggetto la cui attività agricola complessiva rappresenta solo una parte insignificante delle sue attività economiche complessive. L’attività agricola è insignificante se l’importo annuo dei pagamenti diretti è inferiore al 5% dei proventi totali ottenuti da attività non agricole, oppure se l’importo totale dei proventi ottenuti da attività agricole è inferiore ad un terzo dell’importo totale dei proventi ottenuti nell’anno fiscale più recente. Inoltre, non è considerato agricoltore attivo il soggetto la cui attività principale o il cui oggetto sociale non è l’esercizio di un’attività agricola. L’attività agricola è considerata l’attività principale o l’oggetto sociale di una persona giuridica se è registrata come attività principale o oggetto sociale nel registro delle imprese. Le regioni hanno approvato anche la modifica dei criteri per l’attribuzione del premio del latte.

Altre novità di rilievo rispetto alla precedente proposta del Decreto ministeriale riguardano: la diminuzione della tara prevista per le superfici a prato permanente sulle quali sono svolte pratiche tradizionali; la tara è stata diminuita dal 70% al 50% consentendo di fatto una superficie ammissibile maggiore; la riduzione del valore dei titoli trasferiti senza terra; nella proposta iniziale la riduzione era prevista sia per la vendita che per l’affitto. L’attuale proposta prevede la riduzione solo nei casi di affitto; le modalità di accesso alla riserva che avverrà mediante assegnazione di nuovi titoli per gli agricoltori che non ne detengono oppure mediante aumento del valore dei titoli detenuti dall’agricoltore. Gli Uffici del Caa Coldiretti sono a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Il presente articolo rientra nel progetto “La nuova Pac – Tra sostenibilità e innovazione. Impatti sulle aree rurali” cofinanziato dall’Unione Europea – Dg Agri. I pareri in esso espressi impegnano soltanto l’autore e non possono essere considerati come costituenti una presa di posizione ufficiale della Commissione Europea.

Registrato presso il Tribunale Civile di Roma, Sezione per la Stampa e l'Informazione al n. 367/2008 del Registro della Stampa. Direttore Responsabile: Paolo Falcioni.
2008 © Copyright Coldiretti - powered by BLUARANCIO S.p.A. | Redazione contenuti

Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

Chiudi