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Rinnovabili, in vigore le nuove regole per lo “scambio sul posto”

Dal 1° gennaio 2009 sono vigenti le nuove regole di “scambio sul posto” dell’energia elettrica prodotta da tutti i piccoli impianti da fonti rinnovabili. Con il nuovo anno inoltre il servizio di “scambio sul posto”, per effetto delle disposizioni contenute nella Delibera dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 74/08,  verrà gestito non più dai diversi distributori locali ma esclusivamente dal Gestore del servizio elettrico nazionale – GSE, secondo modalità uniformi per tutto il sistema nazionale.

Il nuovo sistema è stato introdotto dall’Autorità per l’energia (con il Testo integrato dello “scambio sul posto” TISP – delibera n. 74/08) con l’obiettivo di garantire una maggiore semplicità contrattuale, più trasparenza ed efficacia di gestione e la corretta valorizzazione economica dell’energia elettrica immessa e consumata. Le nuove regole si applicano agli impianti di produzione da fonti rinnovabili fino a 20 kW e quelli da cogenerazione ad alto rendimento con potenza fino a 200 kW.

In relazione a ciò, i contratti di scambio sul posto stipulati con le imprese di distribuzione sono scaduti il 31 dicembre 2008, secondo quanto già comunicato dalle stesse. Pertanto, coloro che hanno sottoscritto un contratto di scambio sul posto, nonché i soggetti interessati ad attivare per la prima volta il servizio, dovranno presentare la relativa domanda al GSE. Le indicazioni sulle procedure necessarie sono disponibili sul sito del GSE (http://www.gsel.it/).

In relazione alla numerosità degli interessati al nuovo servizio e per consentire di gestire in un congruo arco di tempo l’iter di sottoscrizione della convenzione con il GSE, il termine entro il quale presentare l’istanza è stato prorogato al 31 marzo 2009, fermo restando che i benefici economici derivanti dall’erogazione del servizio decorreranno a partire dal 1° gennaio 2009. Il GSE, attraverso il numero verde 800 19 99 89, fornisce a tutti gli interessati le informazioni e l’assistenza sul nuovo regime e sulla relativa procedura di attivazione.

Si precisa che il nuovo regime di scambio sul posto non ha alcun effetto sugli incentivi erogati agli impianti fotovoltaici (conto energia fotovoltaico) poiché riguarda esclusivamente la regolazione dell’energia scambiata con la rete. Il passaggio dal vecchio al nuovo regime di scambio sul posto non comporta, pertanto, alcuna modifica ai meccanismi di erogazione dell’incentivo previsto per l’energia prodotta dagli impianti fotovoltaici (conto energia fotovoltaico) né alcuna spesa.

Infine tra le novità più importanti introdotte dalla nuova disciplina dello “scambio sul posto”, dal 1° gennaio è previsto un ulteriore beneficio: il valore dell’energia prodotta in eccedenza potrà essere utilizzato come eventuale “credito economico” (e non più fisico) negli anni successivi senza più il limite di tempo di tre anni, come previsto in precedenza.

Registrato presso il Tribunale Civile di Roma, Sezione per la Stampa e l'Informazione al n. 367/2008 del Registro della Stampa. Direttore Responsabile: Paolo Falcioni.
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