il Punto Coldiretti

Scatta l’anno di domanda Pac 2016, ecco cosa ricordare

Siamo ormai vicini all’avvio dell’anno di domanda 2016 con gli impegni previsti dal nuovo regime dei pagamenti diretti che si ripeteranno anche nel secondo anno di applicazione del nuovo regime dei pagamenti diretti. E’ utile quindi rivedere gli impegni che l’agricoltore dovrà rispettare anche in questo secondo anno di applicazione, facendo particolare attenzione alla tempistica e facendo tesoro dell’esperienza maturata nel primo anno di applicazione.

Per l’anno di domanda 2016 si tornerà al 15 maggio come data di riferimento per la presentazione della domanda unica, che per il primo anno di applicazione era stata fissata al 15 giugno 2015 a causa dei ritardi accumulati nell’avvio del nuovo regime dei Pagamenti diretti. Nel 2016, però, la domanda unica subirà comunque un’importante modifica: si avvierà la procedura della domanda grafica. In base a quanto stabilito nel Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per l’anno di domanda 2018 tutti i beneficiari dovranno presentare la domanda grafica. Tale applicazione, però, sarà graduale nel tempo e per il 2016 il Regolamento prevede l’obbligo di presentazione della domanda grafica per un numero di beneficiari corrispondente a quello necessario a coprire almeno il 25 % della superficie totale determinata per il regime di pagamento di base. Per il 2017 tale percentuale sarà aumentata al 75%, fino ad arrivare nel 2018 alla presentazione della domanda grafica da parte di tutti i beneficiari.

Per il 2016 rimangono invariate le regole sull’agricoltore attivo, sulla soglia minima e sul capping. Infatti, per poter presentare la domanda è necessario che l’agricoltore sia attivo. In merito alla soglia minima, per il 2016 questa rimane pari a 250 euro. Ciò vuol dire che gli agricoltori che hanno un ammontare di pagamenti diretti (pari alla somma del pagamento di base, del greening, del pagamento per i giovani agricoltori e del pagamento accoppiato) inferiore a 250 euro non riceveranno il pagamento. Qualora un agricoltore, in riferimento al 2015, non riceva pagamenti perché al di sotto della soglia minima e qualora l’importo spettante al medesimo agricoltore non superi anche nel 2016 l’importo minimo, i corrispondenti diritti saranno riversati nella riserva nazionale. Per l’anno di domanda 2017, invece, è previsto l’aumento della soglia minima a 300 euro.

Anche le regole di condizionalità rimangono invariate e corrispondenti a quanto stabilito a livello nazionale dal DM 180 del 23 gennaio 2015 e nei collegati provvedimenti delle Regioni e degli Organismi pagatori di riferimento.

Pagamento di base
Ad oggi i diritti sono stati assegnati in via provvisoria e l’assegnazione in via definitiva, da parte di Agea Coordinamento, dovrà avvenire entro il 1 aprile 2016 (articolo 18 del Regolamento delegato n. 639/2014). L’assegnazione definitiva permetterà all’agricoltore di conoscere il numero ed il valore definitivo dei propri diritti. Ad ogni diritto corrisponderà quindi un numero identificativo che consentirà la sua individuazione in modo puntuale, facilitando, qualora richiesto dal produttore, le operazioni di trasferimento. Infatti, così come previsto nelle precedenti programmazioni, l’agricoltore può decidere di trasferire, insieme alla terra, anche i propri diritti all’aiuto. E’ bene ricordare che l’agricoltore può decidere di trasferire anche i soli diritti; in questo caso l’Amministrazione al fine di evitare speculazioni, ha previsto, in caso di affitto, una decurtazione definitiva pari al 30% del valore dei diritti. Tale decurtazione non è prevista in caso di vendita dei soli diritti.

L’individuazione del valore provvisorio dei diritti, oltre ad essere un obbligo previsto dall’articolo 25, paragrafo 10 del Regolamento 1307/2013, è stato importante anche per la definizione degli importi di riferimento per l’erogazione degli anticipi. L’Italia, infatti, ha optato per l’erogazione degli anticipi nel periodo compreso tra il 16 ottobre 2015 e il 30 novembre 2015 e per un ammontare pari al 70% dei pagamenti diretti spettanti all’agricoltore (il pagamento accoppiato è stato escluso dal pagamento dell’anticipo). Il pagamento del saldo da parte degli Organismi Pagatori, che riguarderà i pagamenti maturati nell’anno di domanda 2015, dovrà avvenire entro il 30 giugno 2016. Si ricorda che il pagamento che l’agricoltore percepirà nel 2016, ferme restando le altre condizioni quali la superficie disponibile, potrebbe variare rispetto a quanto percepirà con il saldo del 30 giugno 2015 a causa del processo di convergenza.

E’ bene precisare che in caso di adesione volontaria o automatica al Regime dei piccoli agricoltori avvenuta entro il 15 ottobre 2015, a partire dal 2016 l’agricoltore potrà decidere di uscire dal suddetto Regime. Per l’uscita dal Regime sarà sufficiente effettuare una comunicazione all’Organismo pagatore secondo le modalità da quest’ultimo definite, oppure presentare la domanda unica con richiesta di pagamento per uno qualsiasi dei pagamenti previsti dal nuovo regime dei pagamenti diretti, compresa la richiesta di attribuzione di diritti dalla riserva nazionale.

Greening
Relativamente al greening, diverse sono le date da dover appuntare sul calendario per il 2016. Per gli agricoltori che intendono utilizzare i terreni lasciati a riposo per soddisfare l’obbligo delle EFA e ai fini della diversificazione, la data da ricordare è il 1° gennaio. Infatti, in base a quanto definito dall’articolo 10 del DM 1420 del 26 febbraio 2015, per terreno lasciato a riposo s’intende un seminativo incluso nel sistema di rotazione aziendale, ma ritirato dalla produzione per un periodo minimo continuativo di otto mesi nell’anno di domanda. Il riferimento all’anno di domanda comporta che il periodo continuativo di otto mesi non può essere calcolato prima del 1° gennaio dell’anno di domanda. Tali terreni prevedono comunque un’attività di gestione e possono essere terreni nudi totalmente privi di vegetazione, terreni coperti da vegetazione spontanea, oppure terreni seminati solo per la produzione di piante da sovescio o per la produzione di compost, ammendanti o fertilizzanti naturali.

Inoltre, relativamente ai terreni lasciati a riposo ricadenti nelle aree individuate ai sensi della direttiva Uccelli (direttiva 2009/147/CE) e della direttiva Habitat (direttiva 92/43/CEE) e sui terreni a riposo ai fini EFA, assume importanza il periodo compreso tra il 1° marzo e il 31 luglio in quanto durante tale periodo è vietato lo sfalcio e qualsiasi altra operazione di gestione del suolo. Ad eccezione dei suddetti casi, sui terreni a riposo sono ammesse lavorazioni meccaniche quali la pratica del sovescio, interventi di ripristino di habitat e biotopi, colture a perdere per la fauna, lavorazioni di contenimento delle piante infestanti, lavorazioni di affinamento per favorire il successivo migliore inerbimento spontaneo o artificiale e lavorazioni funzionali all’esecuzione di interventi di miglioramento fondiario.

Oltre all’obbligo delle EFA, il greening prevede anche l’obbligo della diversificazione. Così come previsto per l’anno di domanda 2015, il periodo di riferimento da considerare per il calcolo delle quote delle diverse colture rimane quello definito dalla circolare Agea ACIU.2014.702 del 31 ottobre 2014 e corrispondente al periodo compreso tra il 1° aprile e il 9 giugno. Anche le modalità di definizione della coltura principale sono rimaste invariate.

Per l’anno di domanda 2016 e sempre in riferimento al greening, assume grande importanza la nuova classificazione di erba medica che, in base a quanto stabilito nelle linee guida sul mantenimento dei prati permanenti, non potrà più essere considerata come “erba o altre piante erbacee da foraggio”, ma sarà considerata come coltura. Tale modifica non consentirà più di utilizzare l’erba medica ai fini delle esclusioni del greening, ma tale coltura dovrà coprire al massimo il 75% della superficie a seminativo. Come coldiretti stiamo intervenendo per una differente interpretazione che tuteli le imprese agricole.

Per i produttori di riso che nell’anno di domanda 2015 avevano più del 75% dei seminativi investiti a riso (coltura sommersa per una parte significativa dell’anno o del ciclo produttivo) e i restanti ettari a seminativo superiori a 30, l’agricoltore potrà, al fine di rispettare l’obbligo di greening: diminuire la superficie a riso fino al 75% dei seminativi e rispettare la regola delle 3 colture (coltura principale che copre massimo il 75% della superficie a seminativo e le due colture principali che insieme coprono massimo il 95% dei seminativi); aumentare la superficie a riso in modo da causare la diminuzione degli ettari rimanenti (es. superficie a seminativo totale pari a 250 ettari; di questi 215 ettari sono investiti a riso. Per rientrare nell’esclusione dovranno essere investiti a riso almeno 5 ettari); inserire nell’ordinamento colturale una coltura prevista per l’esclusione fino a diminuire la superficie a seminativo rimanente (considerando l’esempio precedente, investire almeno 5 ettari con una coltura rientrante nella definizione di “erba o altre piante erbacee da foraggio”, oppure utilizzare 5 ettari di prato permanente ai fini dell’esclusione).

Pagamento accoppiato
In merito al pagamento accoppiato, di seguito si riportano i premi previsti:
• Settore latte: premio alle vacche da latte con premio aggiuntivo per le vacche allevate in zone montane e premio alle bufale;
• Settore carne bovina: premio alle vacche nutrici, premio ai bovini macellati 12-24 mesi e allevati in azienda per almeno 6 mesi, con maggiorazione del 30% per i bovini allevati nell’azienda del richiedente per almeno 12 mesi o aderenti a sistemi di qualità nazionali o regionale o a sistemi di etichettatura facoltativa riconosciuti o una maggiorazione del 50% per i capi macellati e certificati Dop o Igp;
• Settore ovi-caprino: premio alle agnelle da rimonta e premio agli agnelli macellati in zone Dop e Igp;
• Seminativi: soia, grano duro, proteaginose, leguminose da granella ed erbai di sole leguminose, Barbabietola da zucchero, riso e pomodoro da industria; tali premi non sono richiedibili su tutto il territorio nazionale, ma differenziati a livello regionale;
• Settore olio di oliva: tre tipologie di premio a seconda della localizzazione dell’azienda.
Per i premi previsti per il settore zootecnico, sarà molto importante prestare attenzione alla corretta identificazione e registrazione degli animali ai fini dell’ammissibilità al sostegno.

Si precisa che è in corso il processo di semplificazione della Pac. Ad oggi tale processo potrà riguardare solo gli atti di esecuzione e gli atti delegati; non potranno quindi essere modificati gli atti di base. Questa “modalità” di semplificazione avrà un impatto limitato sulle problematiche riscontrate dai produttori in questa nuova programmazione. Nonostante ciò, proprio a seguito della semplificazione, potrebbero esserci delle novità che provvederemo a comunicarvi immediatamente. Gli uffici Coldiretti sono a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Registrato presso il Tribunale Civile di Roma, Sezione per la Stampa e l'Informazione al n. 367/2008 del Registro della Stampa. Direttore Responsabile: Paolo Falcioni.
2008 © Copyright Coldiretti - powered by BLUARANCIO S.p.A. | Redazione contenuti

Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

Chiudi