il Punto Coldiretti

Scattate le verifiche sulle rese del pomodoro

Terminate le consegne del pomodoro alle industrie, sono iniziate le attività di verifica delle quantità da parte degli organismi preposti. La normativa – fortemente voluta dal legislatore nazionale e non imposta a livello comunitario – prevede che i produttori debbano conferire una quantità minima di pomodoro per ettaro, pena la riduzione della superficie de interessata alla parte accoppiata dell’aiuto.

La resa minima da conferire per ettaro è individuata nel 70% delle rese medie storiche di ogni regione. Nel caso tale resa non sia rispettata, è necessario dimostrare la sussistenza di circostanze eccezionali o di cause di forza maggiore. Nel calcolo del rispetto delle quantità, si deve quindi fare riferimento alla regione in cui ricadono le particelle coltivate.

Nel corso dell’ultima campagna si sono verificate diverse situazioni che hanno portato ad una riduzione delle rese, in alcuni casi riconducibili a problematiche legate alla coltivazione, quali calamità naturali (ad esempio gelate, piogge o grandinate), avversità fitosanitarie, (come malattie o attacchi di insetti), in altri casi collegabili a problematiche emerse in fase di raccolta, come il ritardo nelle spedizioni, il mancato invio dei mezzi di trasporto o il rifiuto del prodotto in stabilimento.

Attualmente sono in fase di rielaborazione i dati e la verifica delle situazioni di mancato raggiungimento della resa minima prevista. Alcune regioni hanno presentato denuncia di avversità climatiche che hanno ridotto le rese e/o ostacolato e/o impedito la raccolta e il conferimento. È di questi giorni una circolare esplicativa di Agea che, sentito il Ministero, ha chiarito alcuni aspetti relativi alle cause di forza maggiore. In particolare, se sia possibile estendere a tutti i produttori di una regione il riconoscimento della sussistenza di circostanze eccezionali o di cause di forza maggiore, sulla base della richiesta delle autorità regionali.

Secondo la circolare, la richiesta documentata di riconoscimento delle circostanze eccezionali, avanzata dall’autorità regionale, rappresenta la modalità conforme a quanto previsto in materia, conseguendo, allo stesso tempo, l’obiettivo della semplificazione burocratica per gli operatori interessati dall’evento. Viene però evidenziato che il riconoscimento delle circostanze eccezionali non si sostituisce alla verifica puntuale dei quantitativi consegnati previsti dal decreto ministeriale (tabella 1).

Infatti solo nel caso in cui si registri il mancato raggiungimento della produzione minima richiesta, l’organismo pagatore avrà cura di accogliere l’istanza regionale per il riconoscimento delle circostanze eccezionali. In sostanza, gli organismi preposti devono prima verificare i quantitativi conferiti e l’eventuale mancato raggiungimento della resa minima prevista da parte di un determinato produttore, poi verificare la presenza di una documentata richiesta proveniente dall’amministrazione regionale diretta al riconoscimento della sussistenza di circostanze eccezionali o di cause di forza maggiore estese all’intero territorio regionale o ad una definita parte di esso, ad esempio una singola provincia.

Anche se la circolare Agea non ne tratta, esistono altri casi che possono interessare tipologie come quelle non  certificabili da documentazione regionale. Questi casi (tabella 2), andranno verificati di volta in volta, individuando la documentazione idonea a risolvere il problema del mancato raggiungimento della resa. Particolarmente scottanti potrebbero risultare i casi in cui la mancata resa non fosse conseguenza di una calamità naturale ma – pur in presenza di una produzione “normale” in termini di quantità – dipendesse dalla responsabilità di terzi, per mancato ritiro, per ritardato invio dei mezzi di trasporto, eccetera.

E’ importante che in questi casi si trovi il modo di risolvere la situazione, perché sarebbe inaccettabile che chi ha correttamente condotto la coltivazione, con i relativi costi – avendo già subìto un danno per il prodotto rimasto in campagna e, probabilmente pure una decurtazione di prezzo per quello ritirato – dovesse subire anche un taglio della superficie ammessa ad usufruire della parte accoppiata del premio.

Tabella 1 – Rese storiche regionali

 

Regione

Resa (T/ha)

70% resa (T/ha)

Abruzzo

50,05

35,035

Basilicata

74,73

52,311

Calabria

71,82

50,274

Campania

54,88

38,416

Emilia-Romagna

61,78

43,246

Friuli V-G

60,54

42,378

Lazio

73,70

51,590

Lombardia

62,77

43,939

Marche

68,18

47,726

Molise

64,78

45,346

Piemonte

64,77

45,339

Puglia

74,09

51,863

Sardegna

68,29

47,803

Sicilia

43,13

30,191

Toscana

71,16

49,833

Umbria

61,28

42,896

Veneto

57,01

39,907

Fonte: Decreto Mipaaf, elaborazione Coldiretti

  

Tabella 2 – Circostanze eccezionali o cause di forza maggiore (nel caso del pomodoro da industria)

 

Incapacità professionale di lunga durata dell’agricoltore, ovvero malattia grave o morte di alcuno dei componenti l’impresa familiare

Calamità naturale

Vincolo agro ambientale interagente con la produttività aziendale nel triennio

Incendio doloso di terzi della produzione o di parte dell’azienda agricola

Sequestro di persona dell’agricoltore o di suoi familiari

Sequestro giudiziario o conservativo dell’azienda agricola, ovvero pignoramento immobiliare del terreno, con nomina di custode

Nomina di curatore, commissario o liquidatore giudiziario per società agricole

Incapacità dell’agricoltore ad esercitare l’attività agricola ovvero a richiedere i relativi premi per colpa motivata di un terzo

Fonte: Decreto Mipaaf, elaborazione Coldiretti

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