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Si avvicina la scadenza della Domanda Unica Pac 2016, ecco cosa ricordare

Siamo ormai vicini alla scadenza per la presentazione della Domanda Unica 2016 (di seguito DU 2016) prevista per il prossimo 15 maggio. In vista del termine è utile rivedere gli impegni che l’agricoltore dovrà rispettare anche in questo secondo anno di applicazione, facendo particolare attenzione alla tempistica e facendo tesoro dell’esperienza maturata nel primo anno di implementazione.

Oltre al 15 maggio, ci sono altre date che assumono importanza. In particolare, gli agricoltori che non presentano la domanda iniziale entro il termine del 15 maggio, possono comunque presentare domanda fino al 9 giugno 2016; tale ritardo, però, comporta una diminuzione del valore a cui l’agricoltore avrebbe diritto pari all’1% per ogni giorno lavorativo di ritardo. Gli agricoltori che hanno presentato la domanda iniziale entro il 15 maggio hanno la possibilità di modificare la propria domanda. Infatti:
• entro il 31 maggio l’agricoltore può aggiungere o modificare le parcelle inserite nella domanda iniziale e modificare l’uso o il regime di pagamento già dichiarati in domanda. Tali modifiche, se effettuate entro il 31 maggio, non comportano penalità. Qualora vengano effettuate tra il 31 maggio e il 9 giugno, l’agricoltore sarà soggetto ad una penalità pari all’1% per ogni giorno lavorativo di ritardo;

• successivamente al 15 maggio l’agricoltore potrebbe avere la necessità di ridurre (in tutto o in parte) la richiesta di premio riferita a specifici regimi di aiuto, oppure avere la necessità di ridurre la superficie utilizzata per i singoli appezzamenti. Tale modifica per “riduzione” può avvenire da parte dell’agricoltore fino al momento della comunicazione di irregolarità da parte dell’Organismo pagatore competente.

La vera novità per il 2016 riguarda l’avvio della domanda grafica. In base a quanto stabilito all’articolo 17 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per l’anno di domanda 2018 tutti i beneficiari dovranno presentare la domanda grafica. Tale modalità di presentazione, però, sarà graduale nel tempo e per il 2016 (primo anno di applicazione) il Regolamento prevede l’obbligo di presentazione della domanda grafica per un numero di beneficiari corrispondente a quello necessario a coprire almeno il 25 % della superficie totale determinata per il regime di pagamento di base. Per il 2017 tale percentuale sarà aumentata al 75%, fino ad arrivare, nel 2018, alla presentazione della domanda grafica da parte di tutti i beneficiari.

Per il 2016 rimangono invariate le regole sull’agricoltore attivo, sulla soglia minima e sul capping. Infatti, per poter presentare la domanda è necessario che l’agricoltore sia attivo. In merito alla soglia minima, per il 2016 questa rimane pari a 250 euro. Ciò vuol dire che gli agricoltori che hanno un ammontare di pagamenti diretti (pari alla somma del pagamento di base, del greening, del pagamento per i giovani agricoltori e del pagamento accoppiato) inferiore a 250 euro non riceveranno il pagamento. Qualora un agricoltore, in riferimento al 2015, non abbia ricevuto pagamenti perché al di sotto della soglia minima e qualora l’importo spettante al medesimo agricoltore non superi anche nel 2016 l’importo minimo, i corrispondenti diritti saranno riversati nella riserva nazionale. Per l’anno di domanda 2017, invece, è previsto l’aumento della soglia minima a 300 euro.

Pagamento di base

Per poter ricevere il pagamento di base è necessario attivare i titoli assegnati nel 2015. L’attivazione avviene abbinando ogni titolo ad un ettaro di superficie ammissibile.
Così come previsto nelle precedenti programmazioni, l’agricoltore può decidere di trasferire, insieme alla terra, anche i propri titoli. E’ bene ricordare che l’agricoltore può decidere di trasferire anche i soli titoli senza terra; in questo caso l’Amministrazione, per l’affitto di soli titoli senza terra, ha previsto una decurtazione definitiva pari al 30% del valore dei titoli. Tale decurtazione non è prevista in caso di vendita di titoli senza terra.
Il pagamento del saldo da parte degli Organismi Pagatori, che riguarderà i pagamenti maturati nell’anno di domanda 2015, dovrà avvenire entro il 30 giugno 2016. In seguito al processo di convergenza e ferme restando le altre condizioni quali la superficie richiesta in domanda, l’importo spettante all’agricoltore in riferimento alla DU 2016 potrebbe variare rispetto a quanto percepito nel 2015.

Importante è anche la riserva nazionale. Accedono alla riserva nazionale, in via prioritaria, i giovani agricoltori e i nuovi agricoltori. A seguire accedono gli agricoltori che gestiscono superfici agricole situate in aree soggette a possibili rischi di abbandono, gli agricoltori che gestiscono superfici agricole situate in zone con svantaggi specifici, gli agricoltori sottoposti a situazioni di difficoltà (cause di forza maggiore o circostanze eccezionali) e gli agricoltori destinatari di provvedimenti amministrativi e di decisioni giudiziarie che prevedono l’assegnazione di titoli. Non è consentita la richiesta di titoli dalla riserva per superfici ammissibili inferiori ad un ettaro; tale vincolo non vale per le superfici soggette a possibili rischi di abbandono, per le superfici con svantaggi specifici e in caso di richiesta da parte di agricoltori destinatari di provvedimenti amministrativi e di decisioni giudiziarie che prevedono l’assegnazione di titoli. Per la richiesta di titoli dalla riserva è necessario manifestare la propria volontà nel modello di domanda unica. L’accesso alla riserva avviene mediante l’assegnazione di nuovi titoli per gli agricoltori che non ne detengono, oppure mediante l’aumento del valore dei titoli detenuti dall’agricoltore. Nell’assegnazione si tiene conto del numero di ettari ammissibili che l’agricoltore detiene in proprietà o in affitto l’ultimo giorno utile per la presentazione della domanda unica.

Greening

Relativamente al greening, diverse sono le date da dover appuntare sul calendario per il 2016. Per gli agricoltori che intendono utilizzare i terreni lasciati a riposo per soddisfare l’obbligo delle EFA e ai fini della diversificazione, la data da ricordare è il 1° gennaio. Infatti, in base a quanto definito dall’articolo 10 del DM 1420 del 26 febbraio 2015, per terreno lasciato a riposo s’intende un seminativo incluso nel sistema di rotazione aziendale, ma ritirato dalla produzione per un periodo minimo continuativo di otto mesi nell’anno di domanda. Il riferimento all’anno di domanda comporta che il periodo continuativo di otto mesi non può essere calcolato prima del 1° gennaio di ogni anno. Tali terreni prevedono comunque un’attività di gestione e possono essere terreni nudi totalmente privi di vegetazione, terreni coperti da vegetazione spontanea, oppure terreni seminati solo per la produzione di piante da sovescio o per la produzione di compost, ammendanti o fertilizzanti naturali.

Inoltre, relativamente ai terreni lasciati a riposo ricadenti nelle aree individuate ai sensi della direttiva Uccelli (direttiva 2009/147/CE) e della direttiva Habitat (direttiva 92/43/CEE) e sui terreni a riposo ai fini EFA, assume importanza il periodo compreso tra il 1° marzo e il 31 luglio in quanto durante tale periodo è vietato lo sfalcio e qualsiasi altra operazione di gestione del suolo. Ad eccezione dei suddetti casi, sui terreni a riposo sono ammesse lavorazioni meccaniche quali la pratica del sovescio, interventi di ripristino di habitat e biotopi, colture a perdere per la fauna, lavorazioni di contenimento delle piante infestanti, lavorazioni di affinamento per favorire il successivo migliore inerbimento spontaneo o artificiale e lavorazioni funzionali all’esecuzione di interventi di miglioramento fondiario.

Oltre all’obbligo delle EFA, il greening prevede anche l’obbligo della diversificazione. Così come previsto per l’anno di domanda 2015, il periodo di riferimento da considerare per il calcolo delle quote delle diverse colture rimane quello definito dalla circolare Agea ACIU.2014.702 del 31 ottobre 2014 e corrispondente al periodo compreso tra il 1° aprile e il 9 giugno. Anche le modalità di definizione della coltura principale sono rimaste invariate.

Per l’anno di domanda 2016 e in riferimento alla diversificazione, assume grande importanza la nuova classificazione delle leguminose da foraggio in purezza e, in particolare, dell’erba medica. In base a quanto stabilito nelle linee guida sul mantenimento dei prati permanenti, tali colture (compresi i miscugli di sole leguminose) non potranno più essere considerate come “erba o altre piante erbacee da foraggio”, ma saranno considerate come coltura, con conseguenti difficoltà per le aziende che nel 2015 hanno ottemperato all’obbligo grazie alle deroghe. Le difficoltà maggiori le affrontano gli agricoltori che hanno erba medica (coltura pluriennale) e che devono ridurre la superficie investita a tale coltura per poter rispettare gli obblighi della diversificazione qualora tale superficie superi il 75% dei seminativi aziendali. In base ad un chiarimento fornito dalla Commissione non dovranno ridurre la superficie ad erba medica le aziende nelle quali tali superfici sono legate a contratti pluriennali.

Giovani agricoltori

Per i giovani agricoltori rimangono invariate le norme e i requisiti per ricevere il sostegno. si tratta di un pagamento concesso annualmente a fronte dell’attivazione dei titoli da parte dell’agricoltore. Il pagamento è concesso a ciascun agricoltore per un periodo massimo di cinque anni, eventualmente ridotto del numero di anni trascorsi tra l’insediamento e la prima presentazione della domanda per l’aiuto per i giovani agricoltori ed è calcolato per un numero massimo di 90 ettari.

Pagamento accoppiato

In merito al pagamento accoppiato, di seguito si riportano i premi previsti:
• Settore latte: premio alle vacche da latte con premio aggiuntivo per le vacche allevate in zone montane e premio alle bufale;
• Settore carne bovina: premio alle vacche nutrici con maggiorazione del 20% per le vacche nutrici incluse in appositi piani selettivi o di gestione della razza (per il 2015-2016 la maggiorazione riguarda le razze Chianina, Marchigiana, Maremmana, Romagnola e Podolica), premio ai bovini macellati 12-24 mesi e allevati in azienda per almeno 6 mesi, con maggiorazione del 30% per i bovini allevati nell’azienda del richiedente per almeno 12 mesi o aderenti a sistemi di qualità nazionali o regionale o a sistemi di etichettatura facoltativa riconosciuti o una maggiorazione del 50% per i capi macellati e certificati Dop o Igp;
• Settore ovi-caprino: premio alle agnelle da rimonta e premio agli agnelli macellati in zone Dop e Igp;
• Seminativi: soia, grano duro, proteaginose, leguminose da granella ed erbai di sole leguminose, Barbabietola da zucchero, riso e pomodoro da industria; tali premi non sono richiedibili su tutto il territorio nazionale, ma differenziati a livello regionale;
• Settore olio di oliva: tre tipologie di premio a seconda della localizzazione dell’azienda.
Per i premi previsti per il settore zootecnico, sarà molto importante prestare attenzione alla corretta identificazione e registrazione degli animali in BDN ai fini dell’ammissibilità al sostegno.

Piccoli agricoltori

In merito al regime dei piccoli agricoltori, in caso di adesione automatica o volontaria avvenuta entro il 15 ottobre 2015, da quest’anno l’agricoltore può decidere di uscire dal regime in modo definitivo. In alternativa l’agricoltore può confermare l’adesione al regime, oppure, qualora vi siano le condizioni, subentrare ad un altro agricoltore nel regime.
Gli uffici Coldiretti sono a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Registrato presso il Tribunale Civile di Roma, Sezione per la Stampa e l'Informazione al n. 367/2008 del Registro della Stampa. Direttore Responsabile: Paolo Falcioni.
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