il Punto Coldiretti

Sì di Camera e Senato al milleproroghe, niente Ici sui fabbricati rurali

Passano le richieste di Coldiretti: niente Ici sui fabbricati rurali.

Il decreto legge “milleproroghe”, che ha ricevuto l’ok definitivo di Camera e e Senato, contiene la norma (di interpretazione autentica) che conferma la non assoggettabilità dei fabbricati rurali all’Imposta comunale sugli immobili in possesso dei prescritti requisiti di ruralità.

La disposizione risolve normativamente la situazione che si era venuta a creare all’indomani della nota sentenza n. 15321 del 10 giugno 2008 della Corte di Cassazione e delle prese di posizione da parte dell’Anci, quando, da parte di diversi Comuni, è stata avviata l’attività di accertamento per il recupero dell’Ici relativa ai fabbricati rurali che risultano iscritti al Catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita.

L’attività accertativa è stata contrastata dalla Coldiretti in tutte le sedi, anche attraverso gli appositi strumenti del contenzioso tributario ma, è evidente, la situazione era fortemente penalizzante per gli imprenditori, costretti a resistere in sede giudiziaria alle illegittime pretese che gravavano – quali costi – sull’attività dell’impresa agricola (i fabbricati in parola sono quelli strumentali allo svolgimento dell’attività medesima).

D’altra parte, l’autonomo assoggettamento ad Ici dei fabbricati rurali avrebbe comportato una duplicazione di imposta, poiché la capacità contributiva espressa dai fabbricati medesimi è compresa nel reddito dominicale dei terreni ai quali risultano asserviti e, in quanto tale, è già assoggettata al tributo comunale.

Tale impostazione è stata da sempre riconosciuta valida non solo dall’Amministrazione finanziaria, ma anche dal precedente e consolidato orientamento della stessa Corte di Cassazione.

Il Ministero delle finanze, nel 1999, aveva evidenziato che la normativa introdotta dal decreto legge n. 557 del 1993 sul catasto dei fabbricati non aveva mutato la natura del reddito dominicale dei terreni, che è comprensivo della redditività facente capo alle costruzioni rurali asservite (concetto ribadito dall’Agenzia delle entrate con la circolare n. 50/E del 20 marzo 2000 e dall’Agenzia del territorio con circolare n. 7/T del 15 giugno 2007).

Ancora, il Ministero delle Finanze aveva affermato che la rendita attribuita ai fabbricati rurali assume un’autonoma rilevanza fiscale solo nel caso in cui vengano a mancare i requisiti per il riconoscimento della ruralità e che l’attribuzione della rendita non produca alcun effetto automatico sull’imposizione fiscale dei fabbricati con i requisiti di ruralità, i quali “non sono soggetti ad imposte (dirette, indirette, Ici)”.

La stessa Corte di Cassazione, a conferma della correttezza dell’impostazione finora seguita e ribadita dalla norma interpretativa autentica contenuta nel decreto “millepropoghe”, in più di una occasione ha utilizzato i concetti di “mancanza di autonoma imposizione Ici dei fabbricati rurali”, di “reddito dominicale comprensivo della redditività delle costruzioni rurali asservite al terreno e strumentalmente funzionali alle necessità del fondo”, nonché di “illegittima duplicazione d’imposta”.

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