Tabacco, dal 2010 aiuto disaccoppiato al 50%
Con il compromesso politico dei Ministri Agricoli dell’Ue dello scorso novembre è stato confermato quanto previsto dal Reg. Ce 864/2004: dopo un periodo transitorio durato quattro anni, dal 2010 l’aiuto disaccoppiato per il tabacco sarà pari al 50%, mentre le risorse equivalenti al restante 50% saranno impegnate per sostenere i programmi di ristrutturazione nell’ambito dello Sviluppo Rurale nelle Regioni produttrici. In questi ultimi anni, la filiera ha avviato un percorso di razionalizzazione per garantire continuità e garanzia di collocamento delle produzioni, anche attraverso una programmazione produttiva varietale con il risultato di un progressivo aumento dei prezzi per tutte le varietà coltivate, una riduzione delle imprese di trasformazione e del numero dei produttori e dei quantitativi prodotti. La razionalizzazione non ha ancora consentito, però, all’intera filiera di raggiungere la competitività necessaria per il mercato. Occorre, pertanto, individuare le azioni che, nell’ambito dell’attuale quadro normativo, consentano di definire un piano di ristrutturazione straordinario per aumentare la competitività del tabacco nazionale o consentire la riconversione verso altre coltivazioni. 1) Coinvolgere e verificare il livello di interesse che riveste il tabacco italiano presso l’industria manifatturiera. 2) Nella definizione dei Piani di Sviluppo Rurale, occorre fare una premessa preliminare: le risorse finanziarie generate dal settore Tabacco dovranno essere impegnate solo per sostenere le iniziative progettuali definite dai produttori nel consolidamento e sviluppo della propria attività e/o finalizzate alla riconversione produttiva della propria azienda. In questo senso si richiede l’impegno del Ministro delle Risorse Agricole per negoziare, in sede nazionale e comunitaria, alcuni criteri generali che consentiranno interventi immediati ed efficaci oltre a semplificare le procedure burocratiche di accesso agli aventi diritto. È necessario ridefinire un maggiore impegno finanziario pubblico, in termini di percentuale, sui progetti di investimento per entrambe i filoni di intervento, ricomprendendo nelle misure anche gli investimenti in fase di attuazione e/o pregressi coerenti con il piano di ristrutturazione presentato, con la possibilità di rinegoziare le iniziative almeno compatibilmente con le regole adottate nel precedente programma di riscatto quote; definire la priorità d’accesso sui programmi progettuali tra produttori che entrano nel Piano di ristrutturazione straordinario e che risultino in attività nel periodo storico di riferimento, (anni 2000-2001-2002) introdotto dalla riforma della Pac, che non hanno successivamente ceduto e non hanno partecipato ai programmi di riscatto, tenendo altresì conto dei casi eccezionali; commisurare l’investimento alla media dell’importo definito nel periodo storico di riferimento; stabilire diritti di prelazione tra produttori che riconvertono la loro attività tabacchicola tenendo conto della tipologia di investimento. 3) Applicazione dell’Articolo 68 (negoziato Health check), le cui risorse generate saranno un sostegno finanziario ulteriore all’attività, al di fuori del prezzo di mercato del prodotto. In sostanza, si tratta di creare un volano finanziario attraverso la contrattazione mercantile delle produzioni e contestualmente supportare la progettualità produttiva attraverso le risorse generate direttamente dal settore nell’ambito dei Piani di Sviluppo Rurale per dare certezza e continuità all’attività tabacchicola nazionale. |
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