il Punto Coldiretti

Trasferimento terreni, ecco la norma che semplifica le agevolazioni fiscali

La Coldiretti in merito alla disposizione contenuta nel cosiddetto decreto “mille proroghe” relativa ai requisiti e ai criteri per l’applicazione di agevolazioni fiscali per il trasferimento dei terreni ha ritenuto che la nuova norma, nel perseguire finalità di razionalizzazione dei soggetti beneficiari, di superamento di vincoli obsoleti e la semplificazione delle procedure, fosse sganciata dalla previgente legislazione riferita agli anni ‘50.

In passato, si sono verificate situazioni di ritardo nel rilascio e nella presentazione della certificazione sull’abitualità della lavorazione manuale della terra e sulla idoneità del fondo da acquistare alla proprietà contadina nonché fattispecie di decadenza dalle agevolazioni a seguito di complicazioni burocratiche.

Dinnanzi agli atteggiamenti di alcune amministrazioni che hanno inteso legare la concessione delle misure alla persistenza di competenze e di procedure superate,  la Coldiretti ha presentato, all’Agenzia delle Entrate, apposita istanza concernente la corretta interpretazione della legge.

La Direzione centrale normativa dell’Agenzia ha chiarito con apposita risoluzione che, sotto il profilo soggettivo, assume esclusiva rilevanza l’iscrizione nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale del coltivatore diretto o dell’imprenditore agricolo professionale mentre sotto il profilo oggettivo risultano interessati soltanto gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base agli strumenti urbanistici vigenti.

Il legislatore ha voluto rimodulare la disciplina agevolativa in materia stabilendo ex novo sia i requisiti soggettivi ed oggettivi nonché le cause di decadenza dalle agevolazioni.
Conseguentemente, ai fini della fruizione del regime agevolativo non è più richiesta la sussistenza delle condizioni della legge n. 604 del 1954, venendo meno, così come affermato dall’Agenzia, “anche la funzione della certificazione da parte dell’Ispettorato provinciale agrario competente, che attesti la sussistenza dei richiamati requisiti”.

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