Vini a denominazione, per semplificare serve lo sportello unico
La norma nazionale sulla tutela delle denominazione di origine dei vini – che modifica la Legge 164/92 – è stata definitivamente approvata lo scorso aprile mediante il DLgs 61/2010 che ha apportato modifiche significative al sistema delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, senza però perdere di vista alcune esigenze fortemente volute dal mondo produttivo, la tutela delle denominazioni e la semplificazione degli adempimenti e del sistema di certificazione e controllo. Purtroppo, ma forse non poteva essere diversamente, alcuni aspetti determinanti per il raggiungimento degli obiettivi prefissati sono stati demandati a decreti applicativi attualmente in discussione presso il Ministero delle Politiche Agricole, che dovranno disciplinare: il trasferimento degli albi ed elenchi delle vigne nello schedario viticolo e unificazione della dichiarazione di produzione con le rivendicazioni; la nuova procedura per le modifiche e riconoscimenti delle DO/IG presentate dopo il 1° agosto 2009; l’analisi chimico-fisica e organolettica, la certificazione e funzionamento delle commissioni di degustazione; le modalità di costituzione e funzionamento dei consorzi di tutela dei vini a denominazione e indicazione geografica; concorsi enologici; i controlli di filiera e approvazione dello schema di piano dei controlli per i vini a Denominazione e Indicazione geografica. Dall’esame delle ultime bozze presentate prima della pausa estiva si segnalano in particolare alcuni aspetti che, pur rivestendo particolare importanza per la produzione, non hanno ancora trovato sufficiente riscontro nelle formulazioni proposte. La semplificazione passa necessariamente attraverso la creazione del cosiddetto “sportello unico”, ovvero mediante la messa a regime e condivisione di un unico strumento/contenitore informatico – il Sian-fascicolo aziendale – attraverso il quale i produttori si interfacciano con la pubblica amministrazione (Agea-Regioni-ICQRF ecc.) e con gli organismi di controllo per tutti gli adempimenti connessi con produzione-vinificazione-imbottigliamento, certificazione e controllo dei vini a Do e Ig. In tal senso è indispensabile che tutti i decreti facciano espressamente riferimento a questo strumento. In tema di controlli si ribadisce la posizione già espressa in occasione della approvazione del DLgs 61/2010: è estremamente importante consentire ad ogni impresa che interviene nella filiera produttiva (produttori di uva, di vino e imbottigliatori) di scegliere singolarmente il responsabile del piano dei controlli tra i vari soggetti autorizzati. Questo principio, oltre ad assicurare una sana concorrenza necessaria per migliorare l’efficacia e l’efficienza dei soggetti stessi, ha il grosso vantaggio di risolvere le innumerevoli difficoltà di coordinamento e semplificazione connesse con l’esistenza su una stessa area viticola di più Do e Ig e di più organismi autorizzati. Occorre quindi implementare lo “sportello unico” come strumento di interscambio delle informazioni non solo tra produttori, Pubblica Amministrazione e Strutture di controllo ma anche tra le stesse Strutture autorizzate in modo da evitare inutili ripetizioni. La fase di allineamento dei dati deve garantire la salvaguardia del potenziale produttivo aziendale e/o regionale e prevedere idonee disposizioni normative per salvaguardare i produttori relativamente agli atti amministrativi pregressi effettuati utilizzando i dati precedenti all’allineamento. Per minimizzare le incongruenze nella fase di allineamento (che potrebbero portare a una perdita di potenziale produttivo in termini di superfici vitate o ad evidenziare superfici eccedenti rispetto a quelle in precedenza dichiarate e quindi ipotizzare la presenza di vigneti abusivi) è necessario prevedere un appropriato meccanismo di compensazione su base aziendale. |
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