il Punto Coldiretti

Vino dal 1° luglio scattato l’obbligo di indicare gli allergeni in etichetta

Dal 1° luglio 2012 e per i prodotti ottenuti dalla vendemmia 2012 scatta l’obbligo di indicare in etichetta l’impiego dei derivati dell’uovo (albumina) e del latte (caseina): la modifica dell’articolo 51 del Regolamento Ce n.607/2009 stabilisce i termini e le modalità di etichettatura delle sostanze allergeniche utilizzate nella produzione di vino. Purtroppo, nonostante le forti pressioni esercitate nei confronti della Commissione – e vista anche l’assenza di casi documentati di reazioni allergiche causate da vini trattati con tali sostanze – in nome del principio di precauzione i due allergeni si aggiungeranno presto ai solfiti; questo determinerà inevitabilmente la modifica delle etichette a carico delle aziende che dovranno sostenerne i relativi costi, in modo da garantire una informazione trasparente ai consumatori.

Per consentire una corretta applicazione delle nuove disposizioni in tema di etichettatura degli allergeni nei vini ed evitare eventuali irregolarità, il Ministero delle Politiche agricole ha recentemente fornito alcuni chiarimenti in materia. Le nuove norme sono applicabili ai vini ottenuti interamente o parzialmente da uve della vendemmia degli anni 2012 e successivi, ed etichettati dopo il 30 giugno 2012. Così come già previsto per i solfiti, anche l’indicazione delle due nuove sostanze allergeniche dovrà essere riportata dopo la scritta “contiene”.

Il Mipaaf ha evidenziato che le nuove norme non si applicano a tutti i vini prodotti nelle annate precedenti al 2012, a tutti i vini dei Paesi terzi prodotti nella campagna 2012 e già imbottigliati,  a tutti i vini sfusi dei Paesi terzi prodotti nella campagna 2012 purché  entrati nel mercato europeo prima del 1 luglio 2012; si applicano invece ai vini prodotti a partire dalla campagna vendemmiale 2012, ai vini sfusi dei Paesi terzi prodotti dalla campagna 2012 entrati nel territorio europeo dopo il 30 giugno 2012.

Il regolamento riporta anche i nuovi loghi (visualizza) che i produttori potranno utilizzare in aggiunta alle diciture. Proprio in merito all’utilizzo dei loghi, sebbene la norma attualmente non consenta di utilizzarli in esclusiva (senza riportare anche le scritte), si ritiene estremamente utile che le aziende inseriscano – in aggiunta – nelle proprie etichette dei vini i loghi stessi in modo da diffondere sia il messaggio relativo al contenuto di sostanze potenzialmente allergeniche, sia il logo stesso perché il consumatore vi si abitui. Solo in questo modo sarà più semplice convincere la Commissione Ue a consentire l’utilizzo dei loghi al posto delle scritte ed evitarne così il proliferare, nelle varie lingue, sulle etichette dei vini.

Inoltre, l’etichettatura delle sostanze allergeniche impiegate nella elaborazione dei vini sarà obbligatoria solo se gli allergeni dovessero essere ancora presenti nel prodotto finale e rilevabili con l’impiego dei metodi di analisi approvati dall’Oiv. Se correttamente impiegate, albumina e caseina vengono eliminate attraverso i normali processi di filtrazione.

Registrato presso il Tribunale Civile di Roma, Sezione per la Stampa e l'Informazione al n. 367/2008 del Registro della Stampa. Direttore Responsabile: Paolo Falcioni.
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