Vino, ecco le nuove regole per Docg, Doc e Igt
Cambiano le regole per i vini Docg, Doc e Igt. La Conferenza Stato-Regioni ha espresso parere favorevole sulla proposta di Decreto Legislativo di modifica della Legge 164 del ‘92 sulle denominazioni di origine e indicazioni geografiche dei vini. La decisione ha avviato l’iter di approvazione parlamentare che approderà alle Commissioni di Camera e Senato. Il sì definitivo e l’entrata in vigore sono previsti entro il marzo prossimo. La proposta di nuova normativa risponde ai dettami che il Parlamento ha indicato nell’articolo 15 della legge n. 88 del 2009 (legge comunitaria del 2008), mantenendo i principi contenuti nella Legge 164 del 1992 e armonizzando questa disciplina con le nuove normative europee (il Reg. n°1234 del 2007 sull’Ocm unica, il Reg. n° 479 del 2008 relativo all’Ocm vino, il Reg. n° 607 del 2009 sull’etichettatura e le denominazioni di origine dei vini). Ma è anche l’occasione per tenere nella giusta considerazione le esigenze dei produttori, sempre più sensibili a sfruttare le opportunità di mercato. La nuova definizione delle denominazioni di origine e indicazioni geografiche a livello comunitario ha armonizzato il sistema di protezione delle Dop e Igp dei vini con quello degli altri prodotti dell’agroalimentare, sia per le definizioni, sia per la relativa protezione comunitaria ed internazionale. Limitatamente alle definizioni l’innovazione è di carattere formale ed è funzionale al sistema comunitario di classificazione, anche se nella sostanza non è tale da incidere sull’attuale sistema di classificazione nazionale (Docg, Doc, Igt). Proprio in considerazione della specificità del settore, della tradizione e del rilievo socio-economico e culturale delle denominazioni nei principali Paesi europei vitivinicoli, la stessa Organizzazione comune di mercato ha deciso di mantenere l’uso delle preesistenti menzioni specifiche tradizionali, che per l’Italia sono appunto Docg, Doc, Igt. Pertanto il testo presentato prevede che tali menzioni dovranno continuare ad essere utilizzate nell’etichettatura dei relativi vini ma i produttori potranno anche usare in aggiunta le relative espressioni o loghi comunitari Dop o Igp. La nuova procedura di conferimento della protezione comunitaria cambia profondamente rispetto al passato, nella quale il riconoscimento avveniva in ambito nazionale. Soltanto successivamente gli Stati membri comunicavano alla Commissione europea gli elenchi dei vini ai fini della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Con la nuova Ocm, in modo analogo agli altri prodotti Dop e Igp dell’agroalimentare, il conferimento della protezione o la modifica del disciplinare prevedono una procedura nazionale preliminare e una successiva procedura comunitaria. E’ comunque prevista una fase transitoria, che si concluderà il 31 dicembre 2011, per l’esame delle domande di riconoscimento o modifica dei disciplinari presentate entro il 1o agosto 2009. Durante questo periodo le istanze saranno esaminate con la procedura prevista dalla normativa nazionale preesistente. In analogia alle regole comunitarie dei prodotti Igp, anche per i vini a Igt viene introdotto l’obbligo della delimitazione delle zone di vinificazione, che va inserita nei relativi disciplinari. Finora la normativa comunitaria non obbligava gli Stati membri a prevedere per questi vini la delimitazione della zona di vinificazione delle uve. Pertanto, anche per questo aspetto, la nuova Ocm ha previsto una deroga transitoria, in base alla quale (e se non diversamente previsto nel disciplinare di produzione) sarà consentita l’elaborazione dei vini Igp al di fuori della zona delimitata fino 31 dicembre 2012. Per quanto riguarda la verifica del rispetto del disciplinare, è fortemente innovativo il nuovo sistema dei controlli di filiera sulla produzione dei vini. E’ prevista una estensione di tali controlli anche ai vini Igp, l’esclusione dei Consorzi di tutela quali soggetti idonei alle attività di controllo per mancanza di terzietà e l’affidamento degli stessi esclusivamente a enti pubblici o organismi di certificazione privati. I vini a denominazione di origine, siano essi Docg o Doc, avranno inoltre l’obbligo di indicare in etichetta l’annata di produzione delle uve. Rispetto alla precedente normativa anche i vini a Igt dovranno essere sottoposti ad analisi chimico-fisica, che certifichi la corrispondenza alle caratteristiche previste nel disciplinare di produzione, prima della loro designazione. La proposta ha anche l’ambizione di semplificare le troppe incombenze legate alla produzione e controllo dei vini a denominazione e indicazione geografica. Un’importante novità in tale senso riguarda gli adempimenti legati alla rivendicazione delle produzioni e prevede l’unificazione della denuncia delle uve e degli albi prima detenuti dalle Camere di Commercio con la dichiarazione generale di produzione agganciata al fascicolo aziendale del produttore e gestita nell’ambito dei servizi del Sian. Ma su questo aspetto, come su molti altri, sarà necessario aspettare la predisposizione dei relativi decreti ministeriali applicativi prima di poter confermare che la semplificazione è sostanziale. Per quanto riguarda la disciplina dei consorzi di tutela, il testo presentato ribadisce l’esclusione degli stessi dalle funzioni di verifica del rispetto del disciplinare di produzione sebbene viene rafforzata la loro funzione di vigilanza, tutela e salvaguardia della denominazione da espletarsi nella fase di commercio. Per questo fine i consorzi di tutela potranno servirsi di agenti vigilatori il cui costo potrà essere messo a carico di tutti i soggetti utilizzatori della denominazione anche non aderenti al consorzio stesso. Ai consorzi che rispondano a determinati requisiti di rappresentatività è data anche la possibilità di definire l’attuazione di politiche di governo dell’offerta, al fine di tutelare la qualità delle produzioni e contribuire a coordinare l’immissione sul mercato dei vini della denominazione tutelata. |
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