Zootecnia, via al Sistema Nazionale Qualità per valorizzare le produzioni
Via libera alla nuova normativa sulla Regolamentazione del sistema di qualità nazionale zootecnica riconosciuto a livello nazionale ai sensi del Regolamento (Ce) n. 1974/2006. Il Sistema di Qualità Nazionale (Sqn), permette di valorizzare le produzioni mediante l’adozione di sistemi di qualità che siano conformi alle normative comunitarie e di facilitare ai produttori l’adesione alle azioni di sostegno previste dallo sviluppo rurale e all’art 68 del Regolamento (Ce) n.73/2009. Il Sqn riguarda i prodotti agricoli primari di origine zootecnica destinati all’alimentazione umana con specificità di processo e/o di prodotto, aventi caratteristiche qualitativamente superiori rispetto alle norme di commercializzazione o ai requisiti minimi stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale nel settore zootecnico. Le filiere zootecniche interessate sono quelle per la produzione di carne bovina, suina, ovina, caprina, bufalina, equina, avicola, cunicola, latte, uova, miele, prodotti dell’acquacoltura ed elicicoltura. Il Sistema richiede per ciascuna tipologia di prodotto: Per il primo riconoscimento nel Sqn i disciplinari devono contenere requisiti minimi riguardanti: Possono presentare al Ministero proposta di riconoscimento per un disciplinare di produzione, le organizzazioni dei produttori, le associazioni, le cooperative e i consorzi purché dimostrino di essere rappresentativi di almeno il 50% della produzione nazionale relativa alla tipologia di prodotto. Anche le regioni sono legittimate a presentare proposte purché riunite in un numero minimo di 4 soggetti, oppure in un numero inferiore purché dimostrino di essere rappresentative di almeno il 50% della produzione relativa alla tipologia di prodotto. I prodotti conformi ad un Sqn possono essere etichettati riportando obbligatoriamente – oltre alle informazioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale – anche la denominazione prevista dallo specifico disciplinare di produzione e l’indicazione del paese di origine e di allevamento del prodotto, ove non sia già previsto da specifica normativa. È inoltre possibile indicare in etichetta il nome del produttore o dell’associazione di produttori, un eventuale marchio commerciale detenuto dall’organizzazione o dall’associazione, l’indicazione della regione di origine o di allevamento, purché ne sia garantita la rintracciabilità, il nome dell’organismo di controllo pubblico o privato. |
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