Arrivano il passaporto unico e la pulce di identificazione per i cavalli
Un regolamento, adottato lo scorso 9 giugno dalla Commissione europea, istituisce un sistema più chiaro ed efficace di identificazione dei cavalli, degli asini e delle altre specie della famiglia degli equidi, allo scopo di migliorare la salute di questi animali. Un passaporto individuale dovrà dunque ormai essere attribuito a tutti gli equidi entro sei mesi che seguono la loro nascita. In parallelo, in occasione della consegna di questo documento, gli animali si vedranno sistemare nel collo un chip che corrisponde al loro passaporto. Questa proposta mira a modernizzare il sistema di identificazione degli equidi, che si fonda attualmente su descrizioni grafiche realizzate manualmente.
L’obiettivo del regolamento è di migliorare il sistema di identificazione degli equidi così come è stato definito dalle decisioni adottate dalla Commissione nel 1993 e nel 2000 per varie specie di questa famiglia di animali. Il nuovo sistema si basa su un documento di identificazione unica (un passaporto) consegnato per tutta la durata di vita dell’animale, al momento della sua nascita o della sua importazione. Questo documento sarà legato all’animale tramite un chip (RFID – dispositivo di identificazione per radiofrequenza) e registrato in una base di dati sotto un numero di identificazione unica attribuito a vita all’animale e che costituirà un riferimento costante, anche in caso di cambiamento di nome. L’identificazione non è imposta soltanto per ragioni sanitarie, ma anche per permettere di rispondere ad alcune esigenze in materia di sanità pubblica, dato che gli equidi possono essere abbattuti in prospettiva del loro consumo alimentare dall’uomo. La direttiva 2001/82/CE, che istituisce un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari, ha previsto una deroga per l’utilizzo fuori RCP (riassunto delle caratteristiche del prodotto) di alcuni medicinali veterinari su equidi. Il regolamento proposto crea un formato standardizzato per escludere dalla catena alimentare un equide che sarebbe stato soggetto a un determinato trattamento medicinale, o per sospendere il trattamento con determinati prodotti medicinali veterinari, sei mesi prima della macellazione, per tutti gli animali destinato per il consumo umano. |
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