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Dal Parlamento nuovo stop agli animali clonati

Il Parlamento europeo ha adottato, in prima lettura, con 658 voti favorevoli, 15 contrari e 11 astensioni la relazione di Kartika Liotard relativo alla proposta di regolamento che attualizza, semplifica e chiarisce le attuali norme sui "nuovi alimenti".

Il regolamento ha lo scopo di stabilire norme armonizzate per l’immissione dei nuovi prodotti alimentari sul mercato comunitario al fine di proteggere la saluta umana e tutelare i consumatori, permettendo un efficace funzionamento del mercato interno.

Sebbene abbia accolto con favore la nuova proposta di regolamento, il Parlamento ha, da un lato precisato che esso deve anche garantire un elevato livello di protezione «della vita», «della salute e del benessere degli animali», «dell’ambiente», «la trasparenza del mercato interno» così come stimolare «l’innovazione nel settore agroalimentare» e, dall’altro, avanzato numerosi emendamenti relativi, soprattutto, agli alimenti derivanti da animali clonati (o ottenuti con il ricorso a nanotecnologie) e all’etichettatura.

Più nel dettaglio, i deputati accolgono la nuova definizione di "nuovi alimenti" che include quelli «non utilizzati in misura significativa per il consumo umano nella Comunità prima del 15 maggio 1997, quelli di origine vegetale o animale ottenuti applicando una tecnica non tradizionale di  allevamento non utilizzata prima della stessa data, nonché quelli sottoposti a un processo di produzione nuovo e non utilizzato prima del 15 maggio 1997 che comporta «cambiamenti significativi nella composizione o nella struttura tali da incidere sul suo valore nutritivo, sul metabolismo o sul tenore di sostanze indesiderabili».

Tuttavia, contrariamente a quanto previsto dalla Commissione, gli eurodeputati escludono dal campo di applicazione del regolamento gli alimenti derivanti da animali clonati e dalla loro progenie che, a loro parere, devono essere disciplinati da un regolamento specifico, adottato in codecisione.

A tal fine ritengono opportuno che la Commissione presenti una proposta legislativa al riguardo imponendo, fino a quel momento «una moratoria dell’immissione sul mercato di prodotti alimentari ottenuti da animali clonati e dalla loro progenie».

La proposta prevede che possano essere immessi sul mercato solo i nuovi prodotti alimentari iscritti in un elenco comunitario dei nuovi prodotti alimentari, tenuto dalla Commissione «che lo pubblica su un’apposita pagina, accessibile al pubblico, del suo sito Internet». Per l’iscrizione nell’elenco, un nuovo prodotto non deve presentare rischi per la salute dei consumatori e non deve indurli in errore.

A tale proposito, ricordando che i nuovi prodotti alimentari sono soggetti alle norme generali in materia di etichettatura stabilite dalla direttiva 2000/13/CE, il Parlamento chiede che i nuovi prodotti siano muniti di un’etichetta «precisa e facilmente leggibile e comprensibile» atta a distinguerli chiaramente e indicante che si tratta di nuovi alimenti.

Con riferimento ai prodotti alimentari sottoposti a processi produttivi che richiedono metodi specifici di valutazione del rischio (ad es. quelli prodotti ricorrendo a nanotecnologie) il testo approvato precisa che questi «non possono essere iscritti nell’elenco comunitario fino a quando l’impiego di tali metodi specifici non sia stato approvato e un’adeguata valutazione della sicurezza basata su tali metodi non abbia dimostrato la sicurezza dell’utilizzo dei prodotti alimentari in questione».

Inoltre i deputati chiedono che gli alimenti ottenuti da animali alimentati con mangimi geneticamente modificati rechino sull’etichetta la dicitura "prodotto a partire da animali nutriti con mangimi geneticamente modificati". Nell’elenco degli ingredienti dovrà inoltre figurare «chiaramente» ogni contenuto sotto forma di nanomateriali e la dicitura "nano" tra parentesi dovrà seguire la denominazione di tali ingredienti.

Per concludere, il Parlamento ha previsto che, per tutti i nuovi prodotti alimentari, sia obbligatorio il monitoraggio successivo all’immissione sul mercato e che pertanto si debba procedere a un loro riesame dopo cinque anni e quando divengono disponibili maggiori dati scientifici.

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