Dall’Europa nuove regole per i prodotti fitosanitari
Nuove regole per i prodotti fitosanitari. Il Parlamento europeo ha adottato in seduta plenaria, lo scorso 12 gennaio, due testi legislativi, uno relativo all’autorizzazione e vendita dei prodotti fitosanitari e l’altro sul loro uso sostenibile. l primo dei due testi adottati è la direttiva sull’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, approvato con 624 voti favorevoli, 13 contrari e 10 astensioni. E’ previsto, sempre a carico degli Stati membri, l’adozione, entro 5 anni dall’entrata in vigore della direttiva, di piani d’azione nazionali per definire i propri obiettivi quantitativi, le misure e i tempi per la riduzione dei rischi e degli impatti dell’utilizzo dei pesticidi sulla salute umana e sull’ambiente e per incoraggiare lo sviluppo e l’introduzione della difesa integrata e di approcci o tecniche alternativi «al fine di ridurre la dipendenza dall’utilizzo di pesticidi». Inoltre, gli Stati membri dovranno: assicurare che l’uso di pesticidi sia ridotto al minimo o vietato in aree specifiche (parchi, giardini pubblici, campi sportivi e aree ricreative, cortili delle scuole e parchi gioco aree dove sono ubicate strutture sanitarie o le aree protette), provvedere affinché tutti gli utilizzatori professionali, i distributori e i consulenti abbiano accesso ad una formazione adeguata e certificata (tramite organi designati dalle autorità competenti) ed infine adottare misure per fornire informazioni adeguate ai clienti ed alla popolazione in genere. Il secondo testo adottato è il regolamento sull’autorizzazione e commercializzazione dei pesticidi. E’ previsto che venga redatto un elenco positivo delle sostanze attive autorizzate a livello comunitario. Un nuovo prodotto fitosanitario potrà essere immesso sul mercato solo se autorizzato nello Stato membro interessato in conformità alle disposizioni del regolamento e a condizione che le sostanze in esso contenute siano state approvate (accordata una deroga di 3 anni per le sostanze attive ancora non autorizzate). Al fine di offrire una disponibilità di prodotti fitosanitari più armonizzata, l’UE è stata divisa in tre zone – Nord, Centro e Sud – che presentano situazioni ambientali ed agronomiche paragonabili (Sud comprende l’Italia, la Bulgaria, la Grecia, la Spagna, la Francia, Cipro e il Portogallo, il Nord include gli Stati membri scandinavi e baltici, e il Centro comprende gli Stati membri restanti), ed è stato previsto che le autorizzazioni rilasciate da uno Stato membro dovranno, sulla base del “principio del riconoscimento reciproco”, essere accettate dagli altri paesi facenti parte della stessa zona (prevista una deroga a tale principio che permette agli Stati membri di non autorizzare pesticidi invocando circostanze ambientali e agricole specifiche). Sulla base di quanto stabilito dai “criteri di esclusione”, talune sostanze altamente tossiche, in particolare quelle cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione, non potranno essere autorizzate a meno che i loro effetti sugli esseri umani siano considerati trascurabili. Lo stesso vale per le sostanze che interferiscono sul sistema endocrino e quelle valutate come persistenti, bioaccumulanti e tossiche, nonché quelle molto persistenti e molto bioaccumulabili. Inoltre il regolamento prevede l’identificazione a livello comunitario di sostanze attive candidate alla sostituzione e stabilisce, in fase di autorizzazione di un prodotto fitosanitario contenente tali sostanze attive, gli Stati membri dovranno eseguire una valutazione comparativa per esaminare la possibilità di sostituirlo con un prodotto che presenti meno rischi. Infine, è previsto che i fitosanitari commercializzati in base alle regole attuali potranno continuare ad essere utilizzati fino alla scadenza della validità della loro autorizzazione corrente (10 anni). |
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