il Punto Coldiretti

Dall’Europa sette ragioni per vietare la coltivazione di Ogm negli Stati membri

Morale pubblica, Ordine pubblico, scongiurare la presenza di Ogm in altri prodotti, il perseguimento di obiettivi di politica sociale, la pianificazione/Utilizzo del suolo urbano e rurale, la politica culturale ed ambientale diversa dalla valutazione degli effetti negativi degli Ogm sull’ambiente, queste le 7 motivazioni individuate dalla Commissione che potrebbero essere invocati dagli Stati membri per limitare o vietare la coltivazione di Ogm sul proprio territorio.

Le summenzionate ragioni sono oggetto di un documento, “Considerazioni complementari”, presentato nel corso del gruppo ad hoc del Consiglio “Organismi geneticamente modificati”, lo scorso 11 febbraio.

Obiettivo della riunione è stato uno scambio di opinioni sulle problematiche evidenziate nei pareri dei servizi giuridici del Consiglio e del Parlamento europeo in merito alla proposta di regolamento che modifica la direttiva 2001/18/CE  per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di Ogm sul loro territorio.

Una delle questioni sollevate riguardava l’assenza di ragioni specifiche che gli Stati membri possono addurre per vietare la coltivazione di Ogm sul proprio territorio (di fatto nel testo del regolamento si prevede qualsiasi ragione al di fuori della tutela della salute pubblica, animale e dell’ambiente).

A tale proposito le “Considerazioni complementari”  sono volte ad integrare l’art. 26 b della proposta di regolamento elencando quelle che potrebbero essere le ragioni per cui uno Stato membro può proibire o limitare la coltivazione di Ogm su parte o su tutto il suo territorio, precisando tuttavia che  lo Stato membro interessato dovrà garantire che la misura adottata sia giustificata sulla base di una delle eccezioni al principio di libera circolazione delle merci previste dall’art. 36 Tfue, o da ogni altro requisito obbligatorio come sviluppato dalla Corte di Giustizia Europea o risultante dalla legislazione secondaria vigente.

In questo contesto, i servizi della Commissione hanno predisposto una lista, non esaustiva,  di ragioni legate all’interesse pubblico, già previste nel Trattato o nella vigente giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione, che potrebbero essere invocate singolarmente o, se del caso, in combinazione, da uno Stato membro per limitare o proibire la coltivazione di Ogm su parte o su tutto il proprio territorio.

Più nel dettaglio, la Commissione riconosce importanza ad aspetti di carattere morale, quali le preoccupazioni di carattere religioso, filosofico ed etico, ma anche la volontà di preservare i sistemi di coltivazione biologica e convenzionale ed ancora la preservazione di tradizioni sociali in termini di metodi agricoli tradizionali ed il mantenimento determinati habitat ed ecosistemi.

Sebbene nel documento si preveda che la sola invocazione di una delle summenzionate ragioni non potrebbe essere considerata ammissibile in sé per sé precisando così che le misure dovranno comunque essere giustificabili, proporzionali e non discriminatorie, la reazione degli Stati membri è stata piuttosto prudente.

Di fatto, da quanto è stato possibile apprendere, buona parte delle delegazioni ha sollevato dubbi circa la validità delle “Considerazioni complementari” giudicate non sufficienti a superare le problematiche che potrebbero sorgere nell’ambito dell’Omc.

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